CIRCOLARE MONOGRAFICA
AGEVOLAZIONI E INCENTIVI
Credito d’imposta cultura, istanze entro il 15 novembre 2021
Vanno comunicati le spese ammissibili sostenute nel 2020 e il credito di imposta “virtuale” di Sandra Pennacini | 13 OTTOBRE 2021
È stato pubblicato in data 11 ottobre 2021 il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 262278/2021 con il quale sono stati fissati i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del cd. “Bonus Teatro e Spettacoli” o “Credito d’imposta cultura”, di cui all’art. 36-bis del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. Ai fini del riconoscimento del credito di imposta le imprese esercenti le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo dovranno presentare istanza telematica mediante la specifica “Comunicazione delle spese relative alle attività teatrali e agli spettacoli dal vivo”, a partire dal 14 ottobre ed entro il 15 novembre 2021.
Premessa
L’art 36-bis del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (cd. decreto “Sostegni”) ha previsto misure a sostegno della cul- tura, specificatamente destinate a favore delle imprese esercenti attività teatrali e di spettacoli dal vivo, a condizione che le stesse abbiano subito nell’anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20 per cen- to rispetto all’anno 2019.
Il cd. “bonus teatro e spettacoli”, altresì denominato “credito d’imposta cultura”, consiste nel riconoscimen- to di un credito d’imposta pari al 90% delle spese sostenute nell’anno 2020 per la realizzazione delle attività teatrali e di spettacolo dal vivo, anche se realizzate attraverso l’utilizzo di sistemi digitali per la trasmissione di opere dal vivo.
Tale credito di imposta viene riconosciuto anche qualora le imprese abbiano beneficiato in via ordinaria di altri finanziamenti previsti a carico del Fondo unico per lo spettacolo.
Le modalità attuative relative alla misura erano state demandate dall’art. 36-bis del D.L. n. 41/2021 ad un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, ora emanato, nel quale sono stati definiti anche i cri- teri di controllo del rispetto della soglia massima di spesa, stabilita per la misura in 10 milioni di euro. Laddove le richieste dovessero esuberare le risorse stanziate, si procederà a riparto.
Comunicazione delle spese relative alle attività teatrali e agli spettacoli dal vivo
Il provvedimento AdE n. 262278/2021 ha stabilito il contenuto e le modalità di presentazione telematica della “Comunicazione delle spese relative alle attività teatrali e agli spettacoli dal vivo”, indi- spensabile al fine di ottenere il riconoscimento del “bonus teatro”, altresì definito “credito d’imposta cultu- ra”.
Le caratteristiche basilari della misura sono le seguenti:
il credito d’imposta cultura è riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa che svolgono at- tività teatrali e di spettacoli dal vivo;
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che hanno subito nell’anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto all’anno 2019;
l’ammontare del credito di imposta riconosciuto è pari al 90% delle spese sostenute nell’anno 2020 per la realizzazione delle suddette attività, anche se alle stesse si è proceduto attra- verso l’utilizzo di sistemi digitali;
al fine del riconoscimento del credito di imposta è necessario trasmettere l’apposita comunica- zione, esclusivamente in modalità telematica (a cura del contribuente dotato di credenziali per l’accesso all’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, oppure tramite un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322);
la misura è subordinata al rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al Temporary Fra- mework, Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche, nonché, per gli aiuti diversi dal presen- te credito per i quali il dichiarante manifesta l’intenzione di fruire dei massimali di cui alla Sezione 3.12 del predetto Quadro temporaneo, nel rispetto delle condizioni ivi previste.
Attenzione
È possibile trasmettere le istanze a partire dal 14 ottobre e entro il 15 novembre 2021.
Fino al 15 novembre, inoltre, è possibile trasmettere una nuova istanza che andrà automaticamente a sostituirsi quelle precedentemente inviate. Entro il medesimo termine, inoltre, è possibile inviare istanza di rinuncia (totale) alla richiesta del credito di imposta.
Contenuto della comunicazione
I dati da trasmettersi con riferimento all’istanza relativa al “bonus teatro” o “credito d’imposta cultura” so- no, per quanto riguarda i dati rilevanti ai fini del computo del credito di imposta, molto semplici:
Credito d’imposta cultura, istanze entro il 15 novembre 2021
Viene infatti richiesta l’indicazione dei dati anagrafici del soggetto richiedente e l’indicazione della base di calcolo del credito di imposta, ovvero l’ammontare delle spese sostenute nel 2020 rilevanti ai fini della misura, nonché del corrispondente credito di imposta (virtuale), pari al 90% delle spese stesse.
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Credito d’imposta cultura, istanze entro il 15 novembre 2021
Attenzione
Il credito di imposta effettivamente fruibile dovrà tuttavia confrontarsi con la capienza delle somme destinate a copertura della misura. Per tale ragione, ad avvenuta presentazio- ne delle istanze, l’Agenzia delle Entrate provvederà a confrontare l’ammontare dei crediti richiesti con le somme stanziate e, laddove le richieste esuberassero le risorse, si procederà a riparto. L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile sarà pari al credito d’imposta ri- chiesto con la Comunicazione, moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 25 novem- bre 2021.
I limiti relativi agli aiuti di Stato Covid-19 e i riflessi nella Comunicazione
Come si è detto, anche il “credito d’imposta cultura” rientra negli aiuti di Stato riconosciuti a contrasto de- gli effetti economici scaturiti dall’epidemia da Covid-19, nell’ambito dell’accordo quadro europeo “Tempora- ry Framework”.
Più precisamente, tale credito viene concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.
Attenzione
Si rende quindi necessario, nella predisposizione della comunicazione, verificare l’ammontare degli aiuti già fruiti con riferimento ad altre misure rientranti nel perimetro del Temporary Framework (T.F.), compilando il QUADRO A della Comunicazione, nel quale occorre dare evidenza di tutti gli “aiuti Covid” cui si è avuto accesso:
Come precisato dalle istruzioni di compilazione alla comunicazione, ai fini della verifica del rispetto dei massimali previsti dalla Sezione 3.1 del T.F. occorre tenere conto del credito d’imposta richiesto con la co- municazione in fase di predisposizione, e delle misure fiscali elencate nel quadro A (per i quali è barrata la casella “Sez. 3.1”), nonché di tutte le altre misure agevolative riconosciute nell’ambito della citata Sezione 3.1, diverse da quelle espressamente elencate per le quali va compilata la sezione “Altri aiuti” del quadro A, riportando, con particolare riferimento agli altri aiuti fiscali ed erariali istituiti dopo l’approvazione della presente comunicazione che richiamano i commi da 14 a 17 dell’art. 1 del D.L. n. 41/2021, anche gli estremi della norma istitutiva.
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Nel caso in cui le misure agevolative siano disciplinate da più articoli e/o da più commi e/o da più lettere va riportato solo il primo articolo e/o il primo comma e/o la prima lettera. Il comma e/o la lettera devono essere specificati solo nel caso in cui l’articolo e/o il comma contengano anche disposizioni non riguardanti l’agevolazione da indicare nel quadro A. In particolare, nel campo “Tipo norma” occorre indicare uno dei seguenti codici: 1 – Decreto-legge; 2 – Decreto Legislativo; 3 – Legge; 4 – Legge Regionale/Provinciale; 5 – Decreto del Presidente della Repubblica.
Attenzione
Occorre anche evidenziare che, ai fini della verifica del rispetto degli aiuti di Stato fruiti, rileva il concetto di impresa unica; qualora il dichiarante si trovi in una relazione di controllo con altre imprese, rilevante ai fini della definizione di impresa unica secondo la nozione europea di impresa utilizzata ai fini degli aiuti di Stato, nel quadro A occorre indicare solo gli aiuti fruiti direttamente da parte del contribuente che presenta la comunicazione, ma ai fini della verifica del superamento delle soglie occorre tenere conto degli aiuti di goduti da parte di tutti gli appartenenti all’impresa unica.
In caso di appartenenza a impresa unica, si rende necessario compilare anche il QUADRO B, indicando i codici fiscali delle altre imprese con le quali il dichiarante si trova in una relazione di controllo:
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Attenzione
Se il credito di imposta oggetto di richiesta comporta il superamento delle soglie di aiuto ammissi- bili, è necessario darne evidenza in sede di istanza, indicando il minore importo che viene ri- chiesto a titolo di credito di imposta fino a concorrenza della soglia di appartenenza.
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L’importo esposto nel campo “minor importo richiesto” sarà quello che verrà considerato ai fini del ricono- scimento del credito di imposta, successivamente fruibile in base alla percentuale che sarà stabilita dall’apposito provvedimento che sarà emanato una volta verificato il rispetto del limite di spesa complessi- vo (10 milioni di euro).
Attenzione
Al fine di evidenziare l’avvenuto rispetto di tutte le norme in materia di aiuti di Stato Covid-19, il contribuente è tenuto a rilasciare autocertificazione (sezione 3.1 o 3.12) precisando se tutte le condizioni sono rispettate, evidenziando altresì se si è provveduto alla rideterminazione al ribas- so del credito di imposta oggetto di richiesta al fine del rispetto delle soglie.
Si ricorda che per quanto riguarda la sezione 3.1 del TF le soglie sono così stabilite:
Per gli aiuti ricevuti dal 1° marzo 2020 al 27 gennaio 2021
o Settore agricolo euro 100.000
o Settore pesca e acquacoltura euro 120.000
o Settori diversi da quello agricolo e della pesca e acquacoltura euro 800.00
Per gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021
o Per il settore agricolo euro 225.000
o Per il settore pesca e acquacoltura euro 270.000
o Per i settori diversi da quello agricolo e della pesca e acquacoltura euro 1.800.000
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Certificazione antimafia
È possibile che l’ammontare del credito di imposta del quale si richiede il riconoscimento sia di ammontare superiore a 150mila euro.
In questo caso è necessario compilare anche il QUADRO C, rendendo dichiarazione antimafia. In questo caso il soggetto beneficiario o il suo rappresentante firmatario è tenuto a rilasciare una delle seguenti di- chiarazioni:
di essere iscritto/che il soggetto beneficiario è iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (per le categorie di operatori economici ivi previste);
ai fini della richiesta della documentazione antimafia, occorre indicare nel quadro i codici fiscali di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui all’art. 85 e all’art. 91, comma 5, del D.Lgs. n. 159 del 2011. Tale dichiarazione sostitutiva va resa ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000, apponendo la fir- ma nell’apposito riquadro, con avvertenza che, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, si applicano le sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo decreto presidenziale. Vanno riportati i codici fiscali delle persone fisiche indicate nell’art. 85 e nell’art. 91, comma 5, del D.Lgs. n. 159 del 2011 per le quali va richiesta la documentazione antimafia, nonché i codici fiscali dei loro familiari conviventi di maggiore età. A tal fine tutti i soggetti per i quali va richiesta la documentazione antima- fia devono consegnare al firmatario della comunicazione/dichiarazione telematica (beneficia- rio/soggetto in caricato) la prescritta dichiarazione sostitutiva attestante i familiari conviventi, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, debitamente sottoscritta, unitamente alla copia di un documento di identità.
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Fruizione del credito di imposta
Il credito d’imposta cultura sarà utilizzabile:
a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento che stabilità l’effettiva percentuale di credito d’imposta fruibile, ad avvenuta verifica del rapporto tra le richieste pervenute e le risorse disponibili;
se il credito supera 150.000 euro (e dunque si è resa dichiarazione antimafia, quadro C) sarà uti- lizzabile solo ad avvenuta esito positivo delle verifiche di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sarà l’Agenzia delle Entrate a comunicare l’autorizzazione all’utilizzo del credito, chiaramente se non sussi- stano motivi ostativi;
esclusivamente in compensazione con modello F24 (il codice tributo sarà stabilito da una suc- cessiva Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate);
i modelli F24 dovranno transitare obbligatoriamente dai canali dell’Agenzia, e saranno scartati laddove il credito non risulti concesso o comunque di ammontare disponibile sufficiente.
Riferimenti normativi
D.L. 22 marzo 2021, n. 41, art. 36-bis, convertito con modificazioni in legge 21 maggio 2021, n. 69
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 11 ottobre 2021, n. 262278/2021
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