Spett.le AudioCoop
Si invia lo schema di decreto legislativo di recepimento della Direttiva n. 790 del 2019 e il calendario delle audizioni, che si terranno in modalità videoconferenza (tramite i link indicati) nelle giornate di giovedì 15 e venerdì 16 di questa settimana, secondo l’ordine e la fascia oraria specificati.
Si specifica che ciascuno degli intervenuti avrà a disposizione circa 7/8 min. di tempo durante le audizioni. Successivamente, entro lunedì 19 luglio, potranno essere inoltrate osservazioni in forma scritta al presente indirizzo email.
MiC Social ti sta invitando a una riunione pianificata in Zoom.
La Segreteria dell’Ufficio legislativo
Ministero della cultura
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO, RECANTE: Attuazione della direttiva (UE) Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea;
Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea” (legge di delegazione europea 2019-2020), e, in particolare, l’articolo 9;
Vista la direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 1996 relativa alla tutela giuridica delle banche di dati;
Vista la direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione;
Vista la direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE;
Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, e successive modificazioni;
Vista la legge 22 novembre 1973, n. 66, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione di Roma relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione;
Vista la legge 20 giugno 1978, n. 399, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 gennaio 2014, e successive modificazioni, recante riordino della materia del diritto connesso al diritto d’autore, di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ……………………;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del …………….;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro della giustizia e il Ministro dell’economia e delle finanze;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Articolo 1
- Dopo l’articolo 32-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:
“Art. 32-quater
- Alla scadenza della durata di protezione di un’opera delle arti figurative, così come individuate all’art. 2, n. 4), il materiale derivante da un atto di riproduzione di tale opera non è soggetto al diritto d’autore o a diritti connessi, salvo che non costituisca un’opera originale.
- All’art. 88, primo comma, è aggiunto in fine il seguente periodo: “Si applica quanto disposto dall’art. 32-quater.”.
Articolo 2
- Dopo il Titolo II-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:
“Titolo II-quater
Utilizzo di contenuti protetti da parte dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online
Art. 102-sexies
- Ai fini della presente legge si intende per prestatore di servizi di condivisione di contenuti online un prestatore di servizi della società dell’informazione il cui scopo principale, o uno dei principali scopi, è quello di memorizzare e dare accesso al pubblico a grandi quantità di opere protette dal diritto d’autore o di altri materiali protetti caricati dai suoi utenti, che vengono dal prestatore organizzati e promossi a scopo di lucro. Non sono considerati prestatori ai sensi della presente legge le enciclopedie online senza scopo di lucro, i repertori didattici o scientifici senza scopo di lucro, le piattaforme di sviluppo e di condivisione di software open source, i fornitori di servizi di comunicazione elettronica, i mercati online, i servizi cloud da impresa a impresa e i servizi cloud che consentono agli utenti di caricare contenuti per uso personale.
- I prestatori di servizi di condivisione di contenuti online, quando concedono l’accesso al pubblico a opere protette dal diritto d’autore o ad altri materiali protetti caricati dai loro utenti, compiono un atto di comunicazione al pubblico o un atto di messa a disposizione del pubblico per il quale devono ottenere un’autorizzazione dai titolari dei diritti anche mediante la conclusione di un accordo di licenza. Non si applica la limitazione di responsabilità di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, fatti salvi i casi estranei alle finalità del presente Titolo.
- L’autorizzazione di cui al comma 2 include gli atti compiuti dagli utenti dei servizi che caricano sulla piattaforma del prestatore di servizi opere protette dal diritto d’autore qualora non agiscono su base commerciale o quando la loro attività non genera ricavi significativi.
Art. 102-septies
- I prestatori di servizi di condivisione di contenuti online, in mancanza dell’autorizzazione di cui all’art. 102-sexies, sono responsabili per gli atti non autorizzati di comunicazione al pubblico, compresa la messa a disposizione del pubblico, di opere e di altri materiali protetti dal diritto d’autore, salvo che dimostrino di:
- a) aver compiuto i massimi sforzi per ottenere un’autorizzazione tenendo conto delle migliori pratiche del settore, secondo il principio di ragionevolezza e proporzionalità;
- b) aver compiuto, secondo elevati standard di diligenza professionale di settore, i massimi sforzi per assicurare che non sono disponibili opere e altri materiali specifici per i quali hanno ricevuto le informazioni pertinenti e necessarie dai titolari dei diritti;
- c) aver agito tempestivamente, in ogni caso, dopo aver ricevuto una segnalazione sufficientemente motivata dai titolari dei diritti, per disabilitare l’accesso o rimuovere dai loro siti web le opere o altri materiali oggetto di segnalazione e aver compiuto i massimi sforzi per impedirne il caricamento in futuro in conformità alla lettera b).
- Per stabilire se il prestatore di servizi ha osservato gli obblighi di cui al comma 1, secondo il principio di proporzionalità, sono presi in considerazione, tra gli altri, i seguenti elementi:
- a) la tipologia, il pubblico e la dimensione del servizio e la tipologia di opere o di altri materiali caricati dagli utenti del servizio;
- b) la disponibilità di strumenti adeguati ed efficaci e il relativo costo per i prestatori di servizi.
- L’applicazione delle disposizioni del presente Titolo non comporta un obbligo generale di sorveglianza. I prestatori di servizi di condivisione forniscono tempestivamente ai titolari dei diritti, su loro richiesta, informazioni complete e adeguate sulle modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e, quando sono stati conclusi accordi di licenza tra i prestatori di servizi e i titolari dei diritti, informazioni sull’ uso dei contenuti oggetto degli accordi.
Art. 102-octies
- I nuovi prestatori di servizi di condivisione di contenuti online, i cui servizi sono disponibili al pubblico nell’Unione europea da meno di tre anni e hanno un fatturato annuo inferiore a 10 milioni di euro calcolati in conformità alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, sono responsabili ai sensi dell’art. 102-septies limitatamente al compimento dei massimi sforzi per ottenere l’autorizzazione e alla circostanza di aver agito tempestivamente, in seguito alla ricezione di una segnalazione sufficientemente motivata, per disabilitare l’accesso alle opere o ad altri materiali notificati o per rimuovere dai loro siti web tali opere o altri materiali.
- I prestatori di servizi di cui al comma 1 con un numero medio di visitatori unici mensili riferiti all’anno solare precedente superiore a 5 milioni, devono dimostrare altresì di aver compiuto i massimi sforzi per impedire l’ulteriore caricamento di opere o di altri materiali oggetto della segnalazione per i quali i titolari dei diritti hanno fornito informazioni pertinenti e necessarie.
Art. 102-nonies
- La cooperazione tra i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online e i titolari dei diritti non pregiudica la disponibilità delle opere o di altri materiali caricati dagli utenti nel rispetto del diritto d’autore e dei diritti connessi, incluso il caso in cui tali opere o altri materiali siano oggetto di un’eccezione o limitazione. In particolare gli utenti, quando caricano e mettono a disposizione contenuti tramite i servizi di condivisione di contenuti online, possono avvalersi delle seguenti eccezioni o limitazioni:
- a) citazione, critica, rassegna;
- b) uso a scopo di caricatura, parodia o pastiche.
- I prestatori di servizi di condivisione di contenuti online informano i propri utenti, nei loro termini e condizioni, della possibilità di utilizzare opere e altri materiali in conformità alle eccezioni o alle limitazioni al diritto d’autore e ai diritti connessi.
- Le disposizioni del presente Titolo non comportano l’identificazione dei singoli utenti né il trattamento dei dati personali, se non in caso di necessità e comunque in conformità al regolamento (UE) 2016/679 e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Articolo 102-decies
- Quando i titolari dei diritti chiedono al prestatore di servizi di condivisione di contenuti online di interdire l’accesso a loro specifiche opere o ad altri materiali o di disabilitarli o di rimuoverli, indicano i motivi della richiesta. Le decisioni circa la interdizione, la disabilitazione o la rimozione dei contenuti sono soggette a verifica umana. Il prestatore dà immediata comunicazione agli utenti dell’avvenuta interdizione, disabilitazione o rimozione.
- I prestatori di servizi di condivisione di contenuti online istituiscono meccanismi di reclamo celeri ed efficaci messi a disposizione degli utenti dei loro servizi per poter contestare la decisione di interdizione o di disabilitazione dell’accesso o di rimozione di specifiche opere o di altri materiali da essi caricati.
- Nelle more della decisione sul reclamo, in presenza di informazioni chiare e immediatamente processabili fornite dai titolari dei diritti o di una violazione evidente accertata anche mediante sistemi di riconoscimento, i contenuti in contestazione rimangono disabilitati.
- In caso di contestazione sulla decisione adottata dal prestatore di servizi di condivisione di contenuti online, le parti possono rimettere all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la risoluzione della controversia, fatto salvo il diritto di adire l’autorità giurisdizionale competente.
- L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può adottare linee guida con riguardo ai meccanismi di reclamo di cui al comma 2.”.
Articolo 3
- 1. All’articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
“2-bis. Gli istituti di tutela del patrimonio culturale di cui all’art. 70-ter, comma 3, hanno sempre la facoltà di riprodurre e realizzare copie di opere o di altri materiali protetti, presenti in modo permanente nelle loro raccolte, in qualsiasi formato e su qualsiasi supporto, a fini di conservazione delle stesse opere o di altri materiali e nella misura necessaria a tale conservazione. Sono nulle le disposizioni contrattuali in contrasto con la presente disposizione.”.
Articolo 4
Dopo l’articolo 70 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono inseriti i seguenti:
“Art. 70-bis
- Sono liberi il riassunto, la citazione e la riproduzione di opere e di altri materiali e la loro comunicazione al pubblico, se effettuati con mezzi digitali, esclusivamente per finalità illustrative e a scopo didattico, nei limiti di tali finalità e per fini non commerciali, nonché sotto la responsabilità di un istituto di istruzione, nei suoi locali o in altro luogo o in un ambiente elettronico sicuro, accessibili solo al personale docente di tale istituto e agli alunni o studenti iscritti al corso di studi in cui le opere o gli altri materiali sono utilizzati, quando non sono in concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera. Tali usi si considerano realizzati esclusivamente nello Stato membro dell’UE in cui l’istituto di istruzione ha la sede.
- Il riassunto, la citazione e la riproduzione di opere o di brani di opera e la loro comunicazione al pubblico sono sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell’opera, dei nomi dell’autore, dell’editore e del traduttore, quando tali indicazioni figurano sull’opera.
- Sono nulle le disposizioni contrattuali contrarie a quanto previsto dal presente articolo. In ogni caso l’eccezione di cui al presente articolo non si applica agli spartiti e alle partiture musicali e a tutte le ipotesi in cui sono disponibili sul mercato opportune licenze di carattere volontario che autorizzano gli usi ivi previsti e quando tali licenze rispondono alle necessità e specificità degli istituti di istruzione e siano da questi facilmente conoscibili ed accessibili.
Art. 70-ter
- Sono consentite le riproduzioni compiute da organismi di ricerca e da istituti di tutela del patrimonio culturale ai fini dell’estrazione, per scopi di ricerca scientifica, di testo e di dati da opere o da altri materiali contenuti in reti o banche di dati cui essi hanno lecitamente accesso.
- Ai fini della presente legge per estrazione di testo e di dati si intende qualsiasi tecnica automatizzata volta ad analizzare grandi quantità di testi, suoni, immagini o dati in formato digitale con lo scopo di generare informazioni dirette ad acquisire nuove conoscenze e a rilevare nuove tendenze.
- Ai fini del presente articolo per istituti di tutela del patrimonio culturale si intendono le biblioteche, i musei, gli archivi, purché aperti al pubblico o accessibili al pubblico, inclusi quelli afferenti agli istituti di istruzione, agli organismi di ricerca e agli organismi di radiodiffusione pubblici, nonché gli istituti per la tutela del patrimonio cinematografico e sonoro e gli organismi di radiodiffusione pubblici.
- Ai fini del presente articolo, per organismi di ricerca si intendono le università, comprese le relative biblioteche, gli istituti di ricerca o qualsiasi altra entità alle seguenti condizioni:
- a) hanno come obiettivo primario quello di condurre attività di ricerca scientifica oppure svolgono attività didattiche che includono la ricerca scientifica;
- b) perseguono finalità di interesse pubblico, non hanno scopo di lucro oppure reinvestono gli utili nella attività di ricerca scientifica anche in forma di partenariato pubblico-privato, senza possibilità di accesso su base preferenziale ai risultati generati da detta ricerca scientifica a beneficio di un’impresa che esercita un’influenza dominante su tale organismo.
- Le copie di opere o di altri materiali realizzate in conformità al comma 1 sono memorizzate con un adeguato livello di sicurezza e possono essere conservate e utilizzate unicamente per scopi di ricerca scientifica, inclusa la verifica dei risultati della ricerca per il tempo necessario al loro utilizzo.
- I titolari dei diritti sono autorizzati ad applicare misure idonee a garantire la sicurezza e l’integrità delle reti e delle banche dati in cui sono ospitati le opere o gli altri materiali, comunque non eccedenti quanto necessario allo scopo.
- Le misure di cui ai commi 5 e 6 sono definite sulla base di accordi tra le associazioni dei titolari dei diritti, gli istituti di tutela del patrimonio culturale e gli organismi di ricerca.
- Sono nulle le disposizioni contrattuali in contrasto con il presente articolo.
Art. 70 quater
- Fermo restando quanto previsto dall’art. 70-ter, sono consentite le riproduzioni e le estrazioni effettuate da opere o da altri materiali contenuti in reti o in banche di dati cui si ha legittimamente accesso ai fini dell’estrazione di testo e di dati. L’estrazione di testo e dati è consentita quando l’utilizzo delle opere e degli altri materiali non è stato espressamente riservato dai titolari del diritto d’autore e dei diritti connessi nonché dai titolari delle banche dati.
- Le riproduzioni e le estrazioni eseguite ai sensi del comma 1 possono essere conservate solo per il tempo necessario ai fini dell’estrazione di testo e di dati.
- Alle attività di cui al presente articolo si applica l’art. 70-ter, commi 5 e 6, e i livelli di sicurezza di cui al medesimo comma 5 non possono essere inferiori a quelli definiti dagli accordi previsti dal comma 7 dello stesso articolo 70-ter.
Art. 70 quinquies
- L’editore a cui un autore ha trasferito o concesso un diritto mediante contratto di trasferimento o licenza ha diritto a una quota del compenso previsto, a favore dell’autore, per gli utilizzi dell’opera in virtù di qualsiasi eccezione o limitazione al diritto trasferito o concesso. Tale quota non può essere superiore al XX per cento e può essere determinata da accordi collettivi.
- La disposizione di cui al comma 1 si applica senza pregiudizio del diritto di prestito di cui all’articolo 69.
Art. 70-sexies
- I titolari dei diritti consentono che, nonostante l’applicazione delle misure tecnologiche di cui all’articolo 102-quater, anche qualora predisposte in base ad accordi volontari o a provvedimenti dell’autorità amministrativa, i soggetti di cui agli articoli 70-bis, comma 1, e 70-ter, commi 3 e 4, che hanno acquisito il possesso legittimo di esemplari dell’opera o del materiale protetto, oppure vi hanno avuto accesso legittimo, possono effettuarne una copia, con le modalità e i limiti nonché per le finalità di cui alle condizioni previste dai citati articoli e purché tale possibilità non sia in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera o degli altri materiali e non arrechi ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti.”.
Articolo 5
Al Titolo I, Capo IV, Sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo l’articolo 43 è inserito il seguente:
“Art. 43-bis
- Alle imprese editoriali, anche televisive, sia in forma singola che associata o consorziata, sono riconosciuti per l’utilizzo online delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di prestatori di servizi della società dell’informazione, comprese le imprese di media monitoringe rassegne stampa, i diritti esclusivi di riproduzione e comunicazione di cui agli articoli 13 e 16.
- Per pubblicazione di carattere giornalistico si intende un insieme composto principalmente da opere letterarie di carattere giornalistico, che può includere altre opere e materiali protetti, come fotografie o videogrammi, e costituisce un singolo elemento all’interno di una pubblicazione periodica o regolarmente aggiornata, recante un titolo unico, quale un quotidiano o una rivista di interesse generale o specifico, con la funzione di informare il pubblico su notizie, o altri argomenti, pubblicati su qualsiasi mezzo di comunicazione sotto l’iniziativa, la responsabilità editoriale e il controllo di un editore o di un’agenzia di stampa. Ai fini del presente articolo le pubblicazioni periodiche a fini scientifici o accademici non sono considerate quali pubblicazioni di carattere giornalistico.
- Per imprese editoriali si intendono le imprese in regola con le vigenti disposizioni in materia di stampa di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 416 e alla legge 7 marzo 2001, n. 62.
- Sono fatti salvi in ogni caso i diritti riconosciuti dalla presente legge a favore degli autori e degli altri titolari di diritti concernenti opere o altri materiali inclusi in una pubblicazione a carattere giornalistico, compreso il diritto di sfruttarli anche in forme diverse dalla pubblicazione a carattere giornalistico.
- Quando un’opera o altri materiali protetti sono inclusi in una pubblicazione di carattere giornalistico sulla base di una licenza non esclusiva, i diritti di cui al comma 1 non possono essere invocati per impedire l’utilizzo da parte di altri utilizzatori autorizzati o per impedire l’utilizzo di opere o di altri materiali non protetti ai sensi della presente legge.
- I diritti di cui al comma 1 non sono riconosciuti in caso di utilizzi privati o non commerciali delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di singoli utilizzatori, né in caso di collegamenti ipertestuali o di utilizzo di singole parole o di estratti molto brevi di pubblicazioni di carattere giornalistico.
- Per estratto molto breve di pubblicazione di carattere giornalistico si intende qualsiasi locuzione che non sia dotata di autosufficienza esplicativa, e che, pertanto, non dispensa dalla necessità di consultazione dell’articolo giornalistico nella sua integrità.
- Al fine di assicurare la piena tutela dei diritti di cui al comma 1, è fatto obbligo ai prestatori di servizi della società dell’informazione, comprese le imprese di media monitoringe rassegne stampa, di concludere, entro novanta giorni dalla richiesta di negoziato della parte interessata, anche mediante accordi collettivi, con tutte le imprese editoriali, incluse quelle televisive, sia in forma singola che associata o consorziata, una intesa contrattuale per ottenere la licenza di utilizzo delle pubblicazioni online con la relativa determinazione dell’equo compenso.
- In mancanza dell’intesa di cui al comma 8 nei successivi trenta giorni, ciascuna delle parti interessate può rimetterne la definizione all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Questa, sulla base dei principi di equità e proporzionalità, che tengono conto della rilevanza, della storicità e del posizionamento nel mercato di riferimento di ciascuna delle parti, stabilisce quale delle offerte formulate sia la più equa oppure, se non reputa idonea alcuna offerta, determina d’ufficio l’equo compenso.
- Ai fini di cui al comma 9, la remunerazione dell’equo compenso da corrispondere alle imprese editoriali di cui al comma 3, va determinata tenendo conto, caso per caso, di uno o più elementi di valutazione, quali ad esempio, la rilevanza sul mercato dell’impresa giornalistica, il numero di consultazioni online dell’articolo, la storicità dell’impresa, i costi sostenuti per investimenti tecnologici e infrastrutturali, il numero di giornalisti impiegati dall’impresa, i benefici economici derivanti dalla pubblicazione quanto a visibilità e ricavi pubblicitari, la permanenza temporale dell’articolo nelle prime tre pagine accessibili del motore di ricerca interessato, la regolarità nell’adempimento degli oneri fiscali, tributari e previdenziali, l’assenza di procedure concorsuali in corso, nonché di ogni ulteriore elemento utile allo scopo.
- I prestatori di servizi della società dell’informazione, comprese le imprese di media monitoring e rassegne stampa, nonché quelle operanti nel settore del video on demand, sono obbligati a mettere a disposizione, su richiesta della parte interessata, ogni dato idoneo a determinare la misura dell’equo compenso. In caso di mancata disponibilità di tali dati entro trenta giorni dalla richiesta, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applica una sanzione pari all’1 per cento del fatturato realizzato in Italia dal prestatore di servizi della società dell’informazione nell’ultimo anno per il quale sia stato approvato il bilancio d’esercizio. I proventi delle sanzioni sono versati all’entrata del bilancio dello Stato e riassegnati annualmente al Fondo per il pluralismo di cui all’articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, detratta una quota pari al venti per cento da assegnare all’Autorità per gli adempimenti di cui al presente articolo.
- Le imprese editoriali, anche televisive, sia in forma singola che associata o consorziata, riconoscono all’autore dell’articolo giornalistico una quota adeguata dell’equo compenso di cui al comma 8, da determinare su base convenzionale secondo criteri predeterminati che tengono conto del numero di visualizzazioni degli articoli e dei proventi percepiti per l’utilizzo onlinedelle loro pubblicazioni di contenuto giornalistico da parte di prestatori di servizi della società dell’informazione.
- I diritti di cui al presente articolo si estinguono due anni dopo la pubblicazione dell’opera di carattere giornalistico. Tale termine è calcolato a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data di pubblicazione dell’opera di carattere giornalistico.
- Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle pubblicazioni di carattere giornalistico pubblicate per la prima volta anteriormente al 6 giugno 2019.
- Ai diritti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni relative alle eccezioni e alle limitazioni previste dal Capo V del Titolo I, alle misure tecnologiche di protezione previste dal Titolo II-ter, alle difese e sanzioni giudiziarie di cui al Capo III del Titolo III, nonché l’art. 2 della legge 20 novembre 2017 n. 167.”.
Articolo 6
- Dopo il Titolo II-quater della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:
“Titolo II-quinquies
Utilizzi di opere e altri materiali fuori commercio
Art. 102-undecies
- Un’opera o altri materiali sono da considerare fuori commercio quando si può presumere in buona fede che l’intera opera o gli altri materiali non sono disponibili al pubblico tramite i consueti canali commerciali all’interno dell’Unione europea, in qualsiasi versione o supporto di memorizzazione.
- Gli istituti di tutela del patrimonio culturale di cui all’articolo 70-ter, comma 3, nel determinare se un’opera o altri materiali, presenti in modo permanente nelle loro raccolte, sono fuori commercio valutano la disponibilità effettiva nei canali commerciali abituali, compiendo un ragionevole sforzo secondo i principi di buona fede e correttezza professionale mediante la consultazione delle fonti d’informazione appropriate, e comunque tenendo conto delle caratteristiche dell’opera o degli altri materiali e di elementi sufficienti facilmente accessibili concernenti la futura disponibilità nei canali commerciali abituali. Si considerano fuori commercio le opere non disponibili nei canali commerciali da almeno dieci anni.
- Quando nel corso della verifica all’interno dell’Unione europea sulla disponibilità commerciale svolta, emergono elementi per ritenere che informazioni pertinenti sulla disponibilità dell’opera in commercio devono essere acquisite in Paesi terzi, si procede ad una verifica della effettiva disponibilità in tali paesi.
- Quando le opere o gli altri materiali sono stati pubblicati o comunicati al pubblico in più lingue, la valutazione della effettiva disponibilità nei canali commerciali abituali ha rilevanza ai fini della licenza solo in relazione alla lingua o alle lingue per le quali la valutazione è stata effettuata.
- Le disposizioni del presente Titolo non si applicano agli insiemi di opere o di altri materiali fuori commercio composti prevalentemente da:
- a) opere o altri materiali diversi dalle opere cinematografiche o audiovisive, pubblicati o trasmessi per la prima volta in un paese terzo;
- b) opere cinematografiche o audiovisive i cui produttori hanno sede o residenza abituale in un paese terzo rispetto;
- c) opere o altri materiali di cittadini di paesi terzi, per i quali non è ragionevolmente possibile indicare uno Stato membro dell’Unione europea o un paese terzo ai sensi delle lettere a) e b).
- In deroga al comma 5, le disposizioni del presente Titolo si applicano quando l’organismo di gestione collettiva coinvolto nel rilascio della licenza, ai sensi dell’articolo 102-duodecies è sufficientemente rappresentativo dei titolari dei diritti nel paese terzo.
Art. 102- duodecies
- L’istituto di tutela del patrimonio culturale che accerta, secondo i criteri di cui all’articolo 102-undecies, che l’opera o gli altri materiali sono fuori commercio, richiede all’organismo di gestione collettiva di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 rappresentativo dei titolari dei diritti per tipologia di opera o di diritto oggetto della licenza, il rilascio di una licenza non esclusiva a fini non commerciali per la riproduzione, la distribuzione, la comunicazione al pubblico o la messa a disposizione del pubblico dell’opera o degli altri materiali e concordando, quando possibile, l’ambito di applicazione territoriale della licenza. Alla richiesta deve essere allegata la documentazione relativa alla verifica della disponibilità sui canali commerciali abituali effettuata dall’istituto di tutela del patrimonio culturale richiedente.
- Il rilascio della licenza non esclusiva compete all’organismo di gestione collettiva dello Stato in cui ha sede l’istituto di tutela del patrimonio culturale, quando il titolare dei diritti ha affidato a quell’organismo di gestione il mandato per la gestione delle opere o di altri materiali. In caso di pluralità di autori, i quali hanno affidato il mandato a più organismi di gestione collettiva, la legittimazione al rilascio della licenza compete ad ognuno di essi, previa comunicazione agli altri.
- Quando il titolare dei diritti non ha conferito il mandato ad alcun organismo di gestione collettiva, il rilascio della licenza compete all’organismo di gestione collettiva che a livello nazionale, sulla base dei mandati ricevuti, è sufficientemente rappresentativo dei titolari di diritti nel pertinente tipo di opere o di altri materiali e nella tipologia di diritti oggetto della licenza e garantisce parità di trattamento a tutti i titolari dei diritti in riferimento alle condizioni di licenza, con gli stessi criteri impiegati nei confronti dei propri associati.
4 La disposizione di cui al comma 3 si applica anche riguardo ai titolari di diritto d’autore su programmi per elaboratore e ai costitutori di banche dati.
Art. 102- terdecies
- L’organismo di gestione collettiva cui è stata presentata la richiesta di una licenza non esclusiva a fini non commerciali per la riproduzione, la distribuzione, la comunicazione al pubblico o la messa a disposizione del pubblico di opere o di altri materiali fuori commercio informa tutti i titolari dei diritti e accerta l’adeguatezza della verifica della disponibilità nei canali commerciali abituali:
- a) in caso di accertamento negativo, sospende il rilascio della licenza e chiede ulteriori elementi all’istituto di tutela del patrimonio culturale, in mancanza dei quali rigetta la richiesta;
- b) in caso di accertamento positivo, comunica la richiesta di licenza al Ministero della cultura, che la pubblica nel proprio sito istituzionale.
- Trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione, l’organismo di gestione collettiva, in mancanza di opposizione da parte dei titolari dei diritti rilascia la licenza e ne dà comunicazione, unitamente a tutte le informazioni pertinenti, al portale unico europeo gestito dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale.
- Gli utilizzi oggetto di licenza possono avere inizio solo decorsi sei mesi dalla pubblicazione sul portale unico di cui al comma 2.
Art. 102- quaterdecies
- I titolari dei diritti possono escludere le loro opere o gli altri materiali dall’applicazione del meccanismo di concessione delle licenze di cui all’articolo 102-duodecies, comma 2, in qualunque momento, sia prima del rilascio della licenza sia successivamente al rilascio della stessa o all’inizio dell’utilizzo da parte dell’istituto di tutela del patrimonio culturale, tramite comunicazione all’organismo di gestione collettiva. Se la licenza è stata già rilasciata, l’organismo di gestione collettiva la revoca e ne dà comunicazione all’istituto di tutela del patrimonio culturale e al Ministero della cultura. Sono fatti salvi gli utilizzi fino a quel momento effettuati e, in caso di pregiudizio economico conseguente a un particolare utilizzo, il diritto al relativo indennizzo per il titolare dei diritti.
- Le forme di pubblicità di cui all’articolo 102- terdecies sono osservate anche quando i titolari dei diritti esercitano la facoltà di esclusione di cui al comma 1 del presente.
Art. 102- quinquiesdecies
- Una licenza rilasciata, ai sensi e per gli effetti del presente Titolo, avente ad oggetto opere o altri materiali fuori commercio in un Paese dell’Unione europea, può consentire l’utilizzo delle opere o degli altri materiali fuori commercio da parte dell’istituto di tutela del patrimonio culturale nel territorio italiano, fatti salvi i limiti territoriali convenzionalmente stabiliti.
Articolo 102- sexiesdecies
- Quando un’opera risulta al contempo fuori commercio, ai sensi degli articoli da 106-sexies a 106-decies, e orfana, ai sensi dell’articolo 69-quater, si applicano per il suo utilizzo le disposizioni del presente Titolo.
- Quando prima della dichiarazione di fuori commercio l’opera è stata utilizzata quale orfana, il titolare dei diritti può chiedere l’equo compenso ai soggetti di cui all’art 69-bis relativamente a tale periodo di utilizzazione.
Art. 102- septiesdecies
- Il Ministero della cultura promuove un regolare dialogo tra gli organismi rappresentativi degli utilizzatori e dei titolari di diritti, inclusi gli organismi di gestione collettiva, e qualunque altra organizzazione rappresentativa di interessi, per i singoli settori, al fine di promuovere l’applicazione delle procedure di concessione delle licenze per le opere fuori commercio e di garantire l’efficacia delle misure di salvaguardia per i titolari dei diritti.”.
Articolo 7
- All’articolo 107 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto in fine il seguente comma:
“Gli autori e gli artisti interpreti o esecutori che concedono in licenza o trasferiscono i propri diritti esclusivi per lo sfruttamento delle loro opere o di altri materiali protetti, hanno il diritto a una remunerazione adeguata e proporzionata al valore dei diritti concessi in licenza o trasferiti, nonché commisurata ai ricavi che derivano dal loro sfruttamento, anche tenendo conto, in quanto pertinenti, della particolarità del settore di riferimento e dell’esistenza di accordi di contrattazione collettiva, fatto salvo il diritto all’equo compenso previsto da altre disposizioni di legge.”.
Articolo 8
- Dopo l’articolo 110-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono inseriti i seguenti
“Art. 110-ter
- In caso di difficoltà nel perseguire un accordo ai fini della concessione di una licenza per lo sfruttamento delle opere audiovisive su servizi di video su richiesta, le parti possono rimettere la definizione di un accordo all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
Art. 110-quater
- I soggetti ai quali sono stati concessi in licenza o trasferiti i diritti o i loro aventi causa hanno l’obbligo di fornire agli autori e agli artisti interpreti o esecutori, almeno una volta all’anno e tenendo conto delle specificità di ciascun settore, informazioni aggiornate, pertinenti e complete sullo sfruttamento delle relative opere e prestazioni artistiche, con particolare riguardo a:
- a) l’identità di tutti soggetti interessati dalle cessioni o licenze, ivi inclusi gli utilizzatori secondari di opere e prestazioni che abbiano stipulato accordi con i contraenti diretti di autori e artisti interpreti o esecutori;
- b) le modalità di sfruttamento delle opere;
- c) i ricavi generati da tali sfruttamenti, ivi inclusi introiti pubblicitari e di merchandising, e la remunerazione dovuta;
- d) con riferimento specifico ai fornitori di servizi di media audiovisivi non lineari, i numeri di acquisti, visualizzazioni, abbonati.
- L’obbligo di cui al comma 1 è proporzionato ed effettivo per garantire un livello elevato di trasparenza in ogni settore e non esonera l’autore, artista interprete o esecutore dal rispetto della riservatezza delle informazioni di carattere commerciale, industriale e finanziario di cui è venuto a conoscenza.
- Quando il cessionario o il licenziatario dei diritti di cui al comma 1 concede i medesimi diritti in licenza a terzi, gli autori e gli artisti interpreti o esecutori o i loro rappresentanti hanno diritto di ricevere informazioni supplementari direttamente da parte dei sublicenziatari, se la loro prima controparte contrattuale non detiene tutte le informazioni necessarie. A tale fine la prima controparte contrattuale fornisce informazioni sull’identità dei sublicenziatari. Per le opere cinematografiche e audiovisive la richiesta di informazioni può essere effettuata dagli aventi diritto anche indirettamente tramite la controparte contrattuale dell’autore e artista interprete o esecutore.
- La mancata ostensione delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 costituisce una presunzione legale di inadeguatezza del compenso in favore dei titolari dei diritti e comporta l’applicazione, da parte dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di una sanzione a carico del soggetto inadempiente pari all’1 per cento del fatturato conseguito in Italia nell’ultimo esercizio per il quale è stato approvato il bilancio d’esercizio. I proventi delle sanzioni sono versati all’entrata del bilancio dello Stato e riassegnati annualmente al Ministero della cultura, detratta una quota pari al venti per cento da assegnare all’Autorità per gli adempimenti di cui agli articoli 102-decies, 110-ter, 110-sexies e di cui al presente articolo.
- Quando gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 risultano sproporzionati in concreto con riguardo ai proventi generati dallo sfruttamento o dall’esecuzione dell’opera, il soggetto obbligato può limitare le informazioni per tipologia e livello nella misura appropriata al caso specifico, con idonea giustificazione.
- Si applicano le regole di trasparenza degli accordi collettivi che soddisfano le condizioni dei commi da 1 a 4 ai contratti che ne sono regolati.
- Agli organismi di gestione collettiva e alle entità di gestione indipendenti di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 si applica l’articolo 24 del medesimo decreto quanto agli obblighi di informazione di cui al presente articolo.
- Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 7 giugno 2022.
Art. 110-quinquies
- Fatto salvo quanto stabilito in materia dagli accordi collettivi, gli autori e gli artisti interpreti o esecutori o i loro rappresentanti hanno diritto a una remunerazione ulteriore, adeguata ed equa, dalla parte con cui hanno stipulato un contratto per lo sfruttamento dei diritti o dai suoi aventi causa, se la remunerazione concordata si rivela inferiore in misura sproporzionata ai proventi originati nel tempo dallo sfruttamento delle loro opere o prestazioni artistiche, considerate tutte le possibili tipologie di proventi derivanti dallo sfruttamento dell’opera o prestazione artistica, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma.
- Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per i contratti conclusi gli organismi di gestione collettiva e dalle entità di gestione indipendenti di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.
Art. 110-sexies
- Per la risoluzione delle controversie aventi ad oggetto gli obblighi di trasparenza di cui all’articolo 110-quater e il meccanismo di adeguamento contrattuale di cui all’articolo 110-quinques, le parti possono rivolgersi all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, fatto salvo il diritto di adire l’autorità giurisdizionale competente.
- La procedura di risoluzione della controversia di cui al comma 1 può essere avviata anche dagli organismi rappresentativi degli autori e degli artisti interpreti o esecutori, su richiesta specifica di uno o più autori o artisti interpreti o esecutori.
Art. 110-septies
- L’autore o l’artista interprete o esecutore che ha concesso in licenza o trasferito in esclusiva i propri diritti relativi ad un’opera o ad altri materiali protetti, in caso di mancato sfruttamento può risolvere in tutto o in parte il contratto di licenza o di trasferimento dei diritti dell’opera o degli altri materiali protetti, oppure revocare l’esclusiva del contratto. Si applicano in ogni caso le disposizioni del codice civile in materia di risoluzione contrattuale.
- La disposizione di cui al comma 1 non si applica se il mancato sfruttamento è dovuto a circostanze alle quali l’autore, l’artista interprete o esecutore può ragionevolmente porre rimedio.
- Nel caso di opera collettiva la risoluzione di cui al comma 1 richiede il consenso di tutti gli autori ed artisti interpreti o esecutori con il maggior rilievo nel contributo all’opera o all’esecuzione.
- Salvo diversa previsione contrattuale o diversa disposizione di legge, lo sfruttamento dell’opera deve avvenire nel termine stabilito dal contratto, comunque non superiore a due anni o a un anno successivo alla disponibilità dell’opera da parte dell’editore o del produttore. In mancanza, l’autore o artista interprete o esecutore assegna un termine congruo per lo sfruttamento dei diritti concessi in licenza o trasferiti. Decorso il termine, l’autore o l’artista interprete o esecutore può revocare l’esclusiva del contratto o risolvere il contratto, ai sensi del comma 1. Nel caso di opera collettiva, per l’assegnazione del termine e la risoluzione del contratto o la revoca dell’esclusiva si applica il comma 3.
- Qualsiasi disposizione contrattuale in deroga al diritto di risoluzione di cui al comma 1 è nulla salvo che sia prevista da un accordo collettivo.”.
Articolo 9
- Dopo l’articolo 114 della legge 22 aprile 1941, n. 633 è inserito il seguente:
“Articolo 114-bis
- Qualsiasi disposizione contrattuale contraria agli articoli 110-quater e 110-quinquies non ha effetto per gli autori, artisti interpreti o esecutori.
- Le disposizioni di cui agli articoli 107, secondo comma, 110-quater, 110-quinquies e 110-sexies, e 110-septies non si applicano agli autori di programmi per elaboratore.”.
Articolo 10
Disposizioni finali
- Alla legge 22 aprile 1941, n. 633 sono apportate le seguenti modificazioni:
- all’articolo 46, quarto comma, le parole “salvo patto contrario” sono soppresse;
- all’articolo 69-quater, il comma 12 è abrogato.
- Le disposizioni del presente decreto si applicano alle opere e agli altri materiali protetti dalla normativa nazionale in materia di diritto d’autore e diritti connessi vigente alla data del 7 giugno 2021. Sono fatti salvi gli atti conclusi e i diritti acquisiti fino al 6 giugno 2021.
CONSULTAZIONI SCHEMA DECRETO RECEPIMENTO DIRETTIVA 790/2021SIAE
GIOVEDÌ 15 LUGLIO
MATTINA
Ore 10.00-12.00 (ciascun soggetto ha a disposizione circa 7-8 min.).
1 | A.I.E. – Associazione Italiana Editori
|
2 | ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE
|
3 | A.N.E.S. – Associazione Nazionale Editoria di Settore
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4 | A.N.S.O. – Associazione Nazionale Stampa Online
|
5 | F.I.L.E. – Federazione Italiana Liberi Editori
|
6 | F.I.E.G. – Federazione Italiana Editori Giornali
|
7 | F.I.S.C. – Federazione Italiana Settimanali Cattolici
|
8 | U.S.P.I. – Unione Stampa Periodica Italiana
|
9 | Consiglio Nazionale Ordine dei Giornalisti
|
10 | F.N.S.I. – Federazione Nazionale Stampa Italiana
|
11 | ASSORASSEGNE
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12 | DATA STAMPA
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Ore 12.15 – 13.00 (ciascun soggetto ha a disposizione circa 7-8 min.).
13 | CGIL-SLC – Sindacato lavoratori della comunicazione
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14 | FUIS – Federazione unitaria italiana scrittori
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15 | UNAMS –Unione artisti musica spettacolo
|
16 | FNSA – Federazione nazionale sindacato autori
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POMERIGGIO
Ore 14.30-16.30 (ciascun soggetto ha a disposizione circa 7-8 min.).
17 | SIAE – Società Italiana Autori Editori
|
18 | LEA – Liberi Editori e Autori |
19 | NUOVO IMAIE – Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori |
20 | AFI –Associazione fonografici italiani |
21 | Artisti 7607 |
22 | Audiocoop |
23 | EVOLUTION S.r.l.
|
24 | FEDERINTEMEDIA
|
25 | GETSOUND S.r.l.
|
26 | ITSRIGHT S.r.l. |
27 | RASI –Rete artisti spettacolo per l’innovazione |
28 | SCF – Società consortile fonografici |
29 | VIDEORIGHTS S.r.l. |
Ore 17.00-18.30 (ciascuno soggetto ha a disposizione circa 7-8 min.).
30 | AGICI – Associazione generale industrie cine-audiovisive indipendenti |
31 | ANICA – Associazione nazionale industrie cinematografiche audiovisive multimediali
|
32 | APA – Associazione produttori audiovisivi |
33 | APE-ITALY –Associazione produttori esecutivi |
34 | CARTOON Italia –Associazione nazionale dei produttori di animazione |
35 | CNA –Cinema e audiovisivo |
36 | CONFARTIGIANATO CINEMA E AUDIOVISIVO |
37 | DOC.it –Associazione documentaristi italiani |
38 | EmUSA –Editori musicali |
39 | FIMI –Federazione industria musicale italiana
|
40 | RNA –Radio nazionali associate
|
VENERDÌ 16 LUGLIO
MATTINA
Ore 9.30-11.30 (ciascun soggetto ha a disposizione circa 7-8 min.).
41 | Confindustria Digitale
|
42 | Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici
|
43 | Confindustria Cultura Italia
|
44 | Confindustria Radio Televisioni
|
45 | SKY ITALIA
|
46 | AERANTI CORALLO
|
47 | AIIP –Associazione italiana internet provider
|
48 | ANITEC-ASSINFORM –Associazione italiana per ICT
|
49 | ASSINTEL – Associazione Nazionale Imprese ICT
|
50 | Assoprovider – Associazione Provider Indipendenti
|
51 | PMI – Produttori musicali indipendenti
|
52 | UNIVIDEO – Associazione unione italiana editoria audiovisiva
|
53 | FAPAV- Federazione per la tutela dei contenuti audiovisivi e multimediali
|
Ore 12.00-13.00 (ciascun soggetto ha a disposizione circa 7-8 min.).
54 | Amazon
|
55 | CHILI TV
|
56 | Facebook
|
57 | Google
|
58
|
Netflix
|
POMERIGGIO
Ore 14.30-16.30 (ciascun soggetto ha a disposizione circa 7-8 min.).
59 | A2U – Attrici attori uniti |
60 | ACEP – Associazione Autori, Compositori, Editori e Produttori |
61 | AIDAC – Associazione italiana dialoghisti adattatori cinetelevisivi |
62 | 100 AUTORI – Associazione della autorialità cinetelevisiva |
63 | ANAC – Associazione nazionale autori cinematografici |
64 | ANAD – Associazione nazionale attori doppiatori |
65 | FACCIAMO LA CONTA – Attrici e attori per i diritti |
66 | MUSICA CHE GIRA – Lavoratori della musica uniti |
67 | RAAI –Registro attrici attori italiane |
68 | U.N.A. –Unione nazionale autori |
69 | UNITA – Unione nazionale interpreti teatro e audiovisivo |
70 | WGI – Writers guild Italia |
Messaggio di posta certificata
Il giorno 12/07/2021 alle ore 21:00:49 (+0200) il messaggio
“Direttiva copyright: schema di d.lgs. di recepimento -audizioni” è stato inviato da “mbac-udcm.ufficiolegislativo@mailcert.beniculturali.it”
indirizzato a:
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: E9D84F65-EB40-8FF3-E36E-8D5BAFA993C9@telecompost.it