Egregio Ministro Franceschini,
con la presente si inviano in allegato come d’accordo le osservazione dei Coordinamento StaGe! (Musica e Spettacolo Indipendente con oltre 70 sigle associative della filiera delle piccole imprese e dei lavoratori) e del Coordinamento Indies (Casa Comune degli Indipendenti con oltre 10 sigle produttive del settore), ringraziando per l’invito e per il procedimento attivato che tenga conto di tutte le osservazioni a complemento del testo ricevuto.
A tale proposito si segnala l’indispensabilita’ in ogni step di procedimento e in prossimi tavoli della presenza di almeno UN RAPPRESENTANTE del mondo INDIPENDENTE capace di rappresentare oramai, nella musica ma non solo, almeno il 50% delle produzioni del settore e oltre l’80% degli eventi che possa rappresentare ed essere portavoci di una realta’ che ovviamente gli altri non conoscono e non vivono per le diversita’ di approccio alle produzioni e che ci trova a collaborare in tal senso con altri coordinamenti del mondo del teatro e della cooperazione e della discografia.
A disposizione per ogni approfondimento e disponibilita’ e ringraziando ancora per l’opportunita’ di resta a disposizione e in attesa, cordialmente
Giordano Sangiorgi
3494461825
Coordinamenti StaGe! e Indies
Qui il testo con le correzioni: https://drive.google.com/file/d/1JpTyfVL7TA5TiwyQys0o3sus2WVHp74n/view?usp=sharing
Di seguito il testo originale:
1. Oggetto , obiettivi e struttura del DDL
Il DDL riguarda la materia spettacolo dal vivo e i lavoratori dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo.
Il DDL ha due obiettivi.
Il primo obiettivo è quello di riaprire la delega per il riordino normativo, già previsto dalla legge n. 175 del 2017.
Il secondo obiettivo è quello di introdurre disposizioni dirette ad assicurare ai lavoratori dello spettacolo adeguate tutele assicurative e previdenziali, tenuto conto che il sistema vigente si è mostrato, negli anni, carente sotto molti profili. Si tratta di misure divenute urgenti e non più rinviabili, tenuto anche conto delle difficoltà che la contrattazione collettiva ha spesso incontrato in questo settore. Anzi, il DDL dovrebbe auspicabilmente riuscire anche a favorire una accelerazione della contrattazione e portare a nuovi CCNL in linea con le politiche di maggior tutela dei lavoratori perseguite dai due Ministeri.
Il DDL, che sarà presentato congiuntamente dal Ministro della cultura e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è strutturato in 4 capi.
Il primo capo prevede la delega di riordino.
Il secondo capo è dedicato alle tutele dei lavoratori, con particolare riguardo a sostegno economico temporaneo, genitorialità, malattia, assicurazione contro gli infortuni, indennità di disoccupazione involontaria, trattamenti pensionistici, bonus previdenziale, sportello e agibilità per lavoro occasionale.
Il terzo capo riguarda il registro dei professionisti dello spettacolo.
Il quarto capo contiene le disposizioni finanziarie e le abrogazioni.
2. La delega al Governo per il riordino normativo
Questa disposizione provvede a riaprire i termini della delega di cui alla legge n. 175 del 2017, per l’adozione di uno o più decreti legislativi per il coordinamento e il riordino delle disposizioni legislative vigenti in materia di spettacolo.
La legge n. 175 del 2017 è stata il frutto di un lungo e proficuo lavoro parlamentare, che ha visto coinvolte tutte le forze politiche allora presenti, e fu approvata a larghissima maggioranza. Si ritiene opportuno riaprire la delega ivi prevista, senza introdurre in questa fase governativa ulteriori criteri o principi direttivi.
3. La tutela dei lavoratori dello spettacolo
3.1. Ambito di applicazione
Le misure previste dal DDL si applicano ai soggetti iscritti al Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo (FPLS) di cui all’articolo 3, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, recante “Disposizioni concernenti l’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo”.
Il secondo comma del citato articolo 3 attribuisce al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, fra l’altro, la potestà di integrare, con apposito decreto, le categorie delle figure professionali soggette all’obbligo assicurativo al FPLS e al FPSP, al fine di adeguare la platea dei lavoratori assicurati sulla base dell’evoluzione delle tecnologie produttive e dell’inserimento nel mercato del lavoro di figure professionali che applicano abilità e competenze innovative.
L’ultimo adeguamento delle figure professionali è avvenuto nel 2005. Da allora, il settore dello spettacolo si è arricchito di numerose nuove figure professionali, le quali risultano oggi assicurate al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, alla Gestione separata di cui alla legge n. 335 del 1995 o alla gestione dei commercianti, a seconda della configurazione dell’attività lavorativa.
Appare perciò opportuno prevedere una scadenza temporale entro cui procedere all’adeguamento, in modo da consentire alle nuove figure professionali condizioni di tutela previdenziale più aderenti alle modalità tipiche di svolgimento delle prestazioni lavorative nello spettacolo.
In termini più generali, sarebbe importante anche indentificare eventuali aspetti da rinviare alla contrattazione collettiva, anche in modo da favorire o accelerare la stipula di nuovi CCNL.
Si chiede di ricomprendere all’interno delle categorie FPLS in modo facoltativo anche gli artisti che si svolgono attività di didattica riconoscendo la particolarità di insegnamento dovuto all’unicità dell’espressione artistica.
Punto 3.2. SET
Il DDL introduce un sostegno economico temporaneo per i lavoratori dello spettacolo (SET), al fine di supportare un settore dove il rapporto di lavoro è strutturalmente discontinuo, così da contrastare il fenomeno dell’abbandono, valorizzando al contempo il fisiologico bisogno di formazione permanente tipica dei settori creativi.
La misura, analoga all’indennità di discontinuità o di intermittenza proposta da alcuni disegni di legge, serve anche a sostenere le fasi preparatorie, ovvero le giornate di lavoro relative alla preparazione artistica di creazione e progettazione, o di aggiornamento in vista dei successivi contratti di lavoro o della prosecuzione delle attività lavorative già contrattualizzate. Tali fasi, infatti, non possono essere considerate disgiunte dall’attività di produzione creativa e culturale.
In ragione del carattere strutturalmente discontinuo delle attività lavorative nel settore dello spettacolo, si prevede perché il riconoscimento, a decorrere dal 1 gennaio 2022, di un sostegno economico temporaneo (SET) in favore dei lavoratori subordinati a tempo determinato, dei lavoratori intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 8 e dei lavoratori autonomi iscritti al FPLS, con un reddito annuo medio su base triennale quale risultante dalla media delle ultime 3 dichiarazioni dei redditi non superiore i 40.000 euro.
Inoltre, per i lavoratori subordinati a tempo determinato, il SET dovrebbe essere riconosciuto anche in costanza di contratto entro il medesimo limite di reddito di cui sopra.
Quanto ai requisiti, potrebbe richiedersi che i lavoratori:
– abbiano un reddito prevalente, quale risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata, derivante dall’esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l’iscrizione obbligatoria al FPLS;
– Abbiano maturato, nei dodici mesi precedenti la richiesta, 20 giornate di contribuzione versata o accreditata al FPLS oppure negli ultimi 36 mesi una media di 20 giornate di contribuzione versata o accreditata al FPLS su base annua.
Con riguardo al secondo requisito, per i lavoratori autonomi e per gli interpreti impegnati nelle produzioni cine-audiovisive iscritti al FPLS, potrebbe prevedersi la riduzione delle giornate di contribuzione a 15 rispetto agli ultimi 12 mesi o alla base annua rispetto agli ultimi 36 mesi.
Il SET potrebbe riconoscersi per un numero di giornate equivalenti a quello accreditato al FPLS nei 12 mesi precedenti la richiesta dell’indennità, per un massimo di 312 giornate.
Quanto alle modalità di calcolo, potrebbe prevedersi che il sostegno giornaliero sia calcolato sulla media delle retribuzioni imponibili ai fini del versamento dei contributi previdenziali relative ai ventiquattro mesi precedenti la richiesta dell’indennità, con la precisazione che, per i nuovi iscritti al FPLS la media sarebbe da calcolarsi sulle retribuzioni imponibili relative ai 12 mesi precedenti la richiesta.
Si ritiene che la proposta di legare l’erogazione del sostegno ad una eventuale partecipazione a percorsi e progetti di formazione non sia da prevedere in quanto trattandosi di attività lavorativa artistica, diventa difficile trovare i formatori idonei ed a individuare i percorsi formativi da svolgere. Proprio per l’assoluta difformità ed unicità di ogni attività artistica.
Importante sarebbe prevedere il riconoscimento, per le giornate di erogazione del sostegno, della corrispondente contribuzione figurativa ai fini dell’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
Dovrebbe escludersi poi la cumulabilità del sostegno con le indennità per maternità, malattia, infortunio o disoccupazione involontaria, nonché prevedersi l’incompatibilità con gli ammortizzatori sociali di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148. In caso di concomitanza tra il periodo indennizzabile ai sensi del presente articolo e periodi indennizzabili per maternità, malattia e infortunio si applicherebbe il trattamento più favorevole.
Dovranno poi essere valutate le modalità di copertura degli oneri finanziari derivanti dalla introduzione del SET. Al riguardo si osserva che alcune proposte di legge prevedono sia uno specifico contributo percentuale dell’aliquota calcolata sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, sia un contributo di solidarietà a carico dei lavoratori interessati.
A nostro avviso si può recuperare tali somme con l’emersione del lavoro sommerso e grazie ad una politica di incentivi fiscali finalizzata a favorire un aumento delle possibilità di lavoro. (a chiusura del documento alcuni suggerimenti in tal senso)
3.3 Tutela e sostegno della genitorialità
Per quanto riguarda la tutela della maternità/paternità, l’INPS, in sede di indagine conoscitiva, ha evidenziato che le lavoratrici e i lavoratori dello spettacolo iscritti al FPLS hanno la medesima tutela riservata alla generalità delle lavoratrici e dei lavoratori contenuta nel decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (T.U. maternità/paternità) e, per quanto attiene all’indennità loro riconosciuta, agli stessi si applicano i criteri generali di cui al menzionato T.U.
Tuttavia, con riferimento, per esempio, alle modalità di calcolo dell’indennità di maternità previste nel decreto legislativo n. 151/2021, le stesse sono parametrate – quanto ai lavoratori subordinati – alle retribuzioni relative al periodo immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo. Questa previsione penalizza fortemente una categoria, quale quella dei lavoratori dello spettacolo, strutturalmente caratterizzata dalla discontinuità del rapporto di lavoro.
Il DDL, dunque, una volta ribadito che le lavoratrici e i lavoratori iscritti al FPLS, indipendentemente dalla natura subordinata o autonoma, hanno diritto alle tutele previste dal T.U. in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, deve prevedere una diversa modalità di calcolo dell’indennità per i lavoratori dello spettacolo.
Si propone un conteggio in analogia al calcolo del SET ovvero la media delle retribuzioni imponibili relative ai 24 mesi precedenti con la precisazione che per i nuovi iscritti al FPLS la media sarebbe da calcolarsi sulle retribuzioni imponibili relative ai 12 mesi precedenti la richiesta di congedo.
Per i lavoratori non dipendenti a carattere continuativo la predetta indennità dovrà essere richiesta dal lavoratore stesso all’ente previdenziale e da quest’ultimo erogato direttamente.
3.4. indennità di malattia
Per i lavoratori dello spettacolo, senza che abbia rilievo la sussistenza o meno del vincolo di subordinazione, il diritto all’indennità economica di malattia è oggi subordinato al requisito di 100 contributi giornalieri al FPLS dal 1° gennaio dell’anno precedente l’insorgenza dell’evento morboso. Questa previsione rende spesso impossibile l’accesso alla tutela in materia.
IL DDL introduce una nuova disciplina, volta ad adeguare la tutela per malattia a quelle che sono le specificità delle prestazioni lavorative dei lavoratori dello spettacolo, caratterizzate dalla discontinuità.
Potrebbe prevedersi che ai lavoratori iscritti al FPLS l’indennità di malattia sia riconosciuta con i requisiti, i criteri e le modalità stabiliti per gli impiegati del settore terziario e dei servizi. Resterebbe fermo, per i rapporti di lavoro a tempo determinato o autonomo, il riconoscimento del diritto anche in caso di sospensione o cessazione del rapporto, per le giornate coperte da idonea certificazione medica, a decorrere dal giorno in cui si verifica l’evento morboso e per un massimo di centottanta giorni nell’anno solare, purché l’evento morboso abbia inizio entro sessanta giorni dalla sospensione o dalla cessazione.
Per i lavoratori non dipendenti a carattere continuativo la predetta indennità dovrà essere richiesta dal lavoratore stesso all’ente previdenziale e da quest’ultimo erogato direttamente.
3.5. Retribuzione giornaliera per fini assistenziali
L’articolo 6, comma 15, del decreto legge n. 536 del 1987, convertito, con modificazioni dalla legge n. 48 del 1988, prevede che, per i lavoratori dello spettacolo con contratto di lavoro a tempo determinato, i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale e i contributi e le prestazioni per le indennità economiche di malattia e maternità sono calcolati su un importo massimo della retribuzione giornaliera pari a lire 130.000 (67,14).
Come evidenziato dall’INPS in sede di indagine conoscitiva, questa regola determina, proprio in relazione ai soggetti con rapporto di lavoro saltuario e discontinuo, livelli di prestazione che risultano decisamente non adeguati anche assumendo a riferimento i compensi giornalieri medi del settore. Il DDL potrebbe prevedere l’innalzamento della retribuzione massima giornaliera di riferimento, dagli attuali euro 67,14 ad euro XXX. Alcune proposte di legge suggeriscono di elevare l’importo a 100 euro.
3.6. assicurazione contro infortuni e malattie professionali
IL DDL dovrebbe prevedere che i lavoratori iscritti al FPLS, indipendentemente dalla natura subordinata o autonoma del rapporto di lavoro, sono assicurati presso l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), con applicazione delle disposizioni vigenti in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dal d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nonché delle tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni “Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività”.
Considerato, inoltre, il contenzioso in atto, potrebbe inserirsi una previsione specifica con riferimento alle fondazioni lirico sinfoniche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, chiarendo che le stesse sono tenute all’obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per il personale orchestrale, ivi compreso quello operante all’interno del golfo mistico.
3.7. NASpl e Dis-coll
I lavoratori dello spettacolo con rapporto di lavoro subordinato rientrano fra i destinatari della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), per come istituita dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.
I requisiti previsti per l’accesso a questa misura possono, tuttavia, risultare oggettivamente penalizzanti per i lavoratori dello spettacolo, le cui prestazioni lavorative sono caratterizzate da saltuarietà e, dunque, da un periodo assicurativo ridotto.
Il DDL potrebbe, quindi, prevedere requisiti di accesso all’indennità diversi da quelli previsti dal decreto legislativo n. 22 del 2015, nonché, su altro e diverso versante prevedere per i lavoratori autonomi, attualmente del tutto esclusi dall’accesso alla tutela in questione, l’applicazione della dis-coll di cui all’articolo 15 del decreto legislativo n. 22 del 2015.
Va comunque considerato che questi strumenti debbono essere adeguati alle specificità del settore al fine di consentire l’accesso alla più ampia platea possibile e alle condizioni adeguate.
In ogni caso, queste disposizioni andranno coordinate con la riforma degli ammortizzatori sociali avviata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
3.8. Trattamenti previdenziali e obblighi contributivi
Per i lavoratori dello spettacolo che prestino a tempo determinato attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli – ossia per i lavoratori di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182 – l’anno contributivo è oggi raggiunto con 120 giornate.
È dato acquisito che la durata media della prestazione lavorativa nel settore dello spettacolo sia molto contenuta, con la conseguenza che pochi lavoratori riescono a raggiungere il requisito delle 120 giornate.
IL DDL dovrebbe prevedere, innanzitutto, una riduzione del numero di giornate necessarie per la maturazione del diritto alla pensione: da 120 a 60. Nel caso degli interpreti nelle produzioni cine-audiovisive, in considerazione anche dei tempi di durata media delle riprese, progressivamente ridottosi negli ultimi anni, potrebbe essere prevista una ulteriore riduzione a 35 giornate.
È inoltre chiaro che la prestazione lavorativa in questo settore, ancorché resa in un breve intervallo di tempo, richiede periodi di formazione e preparazione che, solitamente, sono più lunghi rispetto alla durata riferita alla singola prestazione ovvero alla successione di analoghe prestazioni.
Ai fini del calcolo delle giornate contributive necessarie alla maturazione del diritto alla pensione, potrebbe concorrere:
– le giornate di insegnamento retribuito o di formazione presso enti accreditati (vedi osservazioni mosse al punto 3.2), queste computate come giornate di lavoro effettivo nel limite massimo annuale necessario per conseguire i contributi giornalieri richiesti;
Relativamente all’insegnamento retribuito riteniamo necessario che venga data la possibilità ai lavoratori dello spettacolo di poter svolgere l’attività didattica unificandone i versamenti contributivi al FPLS sempre con la modalità di richiesta di agibilità.
– le attività remunerate di carattere promozionale di spettacoli dal vivo, cinematografici, televisivi o del settore audiovisivo. Cosa si intende? Se sono remunerati, sono comunque prestazioni lavorative che prevedono versamento contributivo.
E, ancora, sempre nella prospettiva di assicurare adeguate tutele previdenziali per i lavoratori del settore, andrebbe previsto che:
– il requisito dell’annualità di contribuzione richiesto per il sosrgere del diritto alle prestazioni si considera comunque soddisfatto nel caso in cui abbiano dichiarato per il medesimo anno un reddito derivante dall’esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l’iscrizione obbligatoria al FPLS superiore quattro volte l’importo del trattamento minimo in vigore all’assicurazione generale obbligatoria;
Si propone comunque anche la possibilità opzionale da parte del lavoratore, in accordo con il datore di lavoro/committente, in presenza di un compenso lordo congruo, di ripartire il compenso di una singola prestazione in più giornate lavorative incrementando così il numero di giornate utili alla contribuzione. La giornata lavorativa dovrà comunque avere il minimale retributivo di legge con relativa agibilità.
– le giornate contributive che risultino eccedenti rispetto al numero di giornate necessarie per il raggiungimento dell’annualità di contribuzione possano essere utilizzate ai fini del raggiungimento del requisito dell’annualità di contribuzione nell’anno successivo.
Il DDL dovrebbe rendere pienamente applicabili le norme già previste rispetto alla possibilità di maturare più giornate contributive nella stessa giornata, laddove vi sia un reddito che consente di moltiplicare il contributo massimo giornaliero da versare. Conteggiare quindi tante giornate ai fini contributivi quante sono le agibilità.
Andrebbe altresì proposta l’armonizzazione del metodo di calcolo contributivo delle pensioni.
Si chiede inoltre di prevedere una facilitazione per il ricongiungimento delle contribuzioni con le varie casse previdenziali
3.9. Bonus contributivo per gli anni 2020 e 2021
IL DDL intende attribuire un bonus contributivo ai lavoratori dello spettacolo per gli anni 2020 e 2021, al fine di mitigare gli effetti causati dall’emergenza sanitaria da Covid-19 e dalle relative di misure di contenimento.
Si potrebbe prevedere che, per gli anni 2020 e 2021, per i lavoratori di cui all’articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708 appartenenti ai gruppi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182 (lavoratori che prestino a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacolo e lavoratori che prestino a tempo determinato attività al di fuori delle ipotesi innanzi dette):
– siano ridotti di due terzi i contributi giornalieri richiesti dall’articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, quale requisito dell’annualità di contribuzione ai fini del diritto alle prestazioni pensionistiche pari, rispettivamente, a 120 e 260;
– sia accreditato figurativamente un numero di giornate fino a concorrenza della media annua delle tre annualità relative alle giornate annue accreditate a qualsiasi titolo presso il FPLS nel triennio 2017-2019.
La retribuzione giornaliera di riferimento sarebbe data dalla media della retribuzione giornaliera ottenuta per le tre annualità 2017-2019, prevedendosi, in ogni caso, come la stessa non possa essere superiore al massimale di retribuzione giornaliera pensionabile, di cui all’articolo 12, settimo comma, del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, vigente tempo per tempo.
3.10 Certificato di agibilità – Sportello telematico per lo spettacolo – Call Center e ufficio dedicato al FPLS
Già esiste nel portale inps la possibilità per i soggetti (enti pubblici e imprese) di essere accreditati per il rilascio del certificato di agibilità. Se si intende semplificare il sistema ben venga, tenendo conto che l’adempimento non si limita al semplice ottenimento del documento di agibilità ma anche alla denuncia telematica ed al versamento dell’F24. Si chiede di prevedere una denuncia contributiva apposita solo per il settore spettacolo e distaccata dall’attuale uniemens che nei casi di commistione di lavoratori appartenenti a diverse casse previdenziali porta spesso a problemi nella gestione.
Nulla osta alla possibilità da parte dei lavoratori autonomi di poter richiedere il certificato di agibilità autonomamente e di versare sempre autonomamente i contributi con rivalsa al committente. Tant’è che già ora questo è possibile per la categoria “esercente autonomi attività musicale”.
Indispensabile è invece la creazione di uffici dedicati con personale specifico per i lavoratori appartenenti alla gestione FPLS com’era precedentemente con l’ENPALS. Si chiede quindi che vi sia la possibilità di avere, almeno a livello regionale, uno sportello fisico dedicato ed un Call Center dedicato.
Relativamente alle “Prestazioni occasionali di lavoro nel settore dello spettacolo e arti performative ci rifacciamo al relativo capitolo del disegno di legge Verducci Orfini (evidenziata in azzurro) con un sola aggiunta (evidenziata in giallo) finalizzata a limitare ulteriormente un eventuale abuso dell’utilizzo del contratto di lavoro occasionale:
1. Il contratto di prestazione occasionale e il contratto mediante il quale un utilizzatore, persona fisica o altro soggetto giuridico, comunque non nell’esercizio principale professionale o d’impresa nel settore creativo, dello spettacolo e delle arti performative, con modalità semplificate, acquisisce prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità e importo entro i limiti, le modalità e alle condizioni di cui al presente articolo.
2. È ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:
a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 2.500 euro;
b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 2.500 euro;
c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro e a un numero massimo di cinque prestazioni.
d) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore della totalità degli utilizzatori, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro e a un numero massimo di dodici prestazioni.
3. Il prestatore ha diritto all’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione nella gestione speciale INPS del F.P.L.S. e all’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fi-scale e non incidono sul suo stato di disoccupazione. Gli oneri contributivi sono posti interamente a carico dell’utilizzatore.
4. Ai prestatori di età inferiore a 18 anni e ai prestatori fino a 25 anni, se studenti, si applica la riduzione del 50 percento degli oneri contributi dovuti alla gestione speciale INPS del F.P.L.S. per l’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
5. In ogni caso i compensi pattuiti in forma oraria o giornaliera non possono essere inferiori al minimale contributivo stabilito annualmente dall’INPS a norma della legislazione vigente.
6. Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o autonomo.
7. In caso di superamento da parte di un utilizzatore dei limiti di cui al comma 2, lettera c), il relativo rapporto di collaborazione occasionale si trasforma in un contratto di lavoro subordinato o autonomo.
8. Le procedure da osservare dai prestatori e dagli utilizzatori per le comunicazioni relative all’attivazione dei contratti di prestazione occasionale da inviare all’INPS e l’accesso alle relative prestazioni sono quelle stabilite dai commi 9, 12, 15, 17, 18 e 19 dell’articolo 54-bis, decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
9. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 188 è abrogato.
4. Registro dei professionisti operanti nel settore dello spettacolo
Il DDL potrebbe istituire il registro nazionale delle figure professionali di cui all’articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, operanti nel campo dello spettacolo.
Il registro non costituirebbe un albo professionale. La mancata iscrizione allo stesso, quindi, non precluderebbe ai lavoratori l’esercizio delle relative professioni e l’accesso alle connesse tutele.
Quanto ai requisiti e alle modalità per l’iscrizione nel registro, si potrebbe rimettere la definizione degli stessi a un successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della cultura, da adottarsi sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le associazioni professionali dei lavoratori e degli operatori del settore.
Lo strumento attuativo avrebbe il vantaggio di non cristallizzare nella legge requisiti che avrebbero poi verosimilmente bisogno di aggiornamento. Inoltre, l’uso del decreto ministeriale darebbe la possibilità di approfondire le necessarie differenziazioni per le diverse attività artistiche e tecniche.
L’obiettivo del registro sarebbe innanzitutto quello di consentire una mappatura dei professionisti, anche valorizzando i percorsi formativi.
5. Disposizioni finanziarie e abrogazioni
Questa parte del DDL prevede le coperture finanziarie, ancora da quantificare con l’INPS e con il Ministero dell’economia e delle finanze.
Inoltre, saranno inserite qui le abrogazioni ed eventuali ulteriori disposizioni transitorie o finali.
POLITICHE DI INCENTIVO AL LAVORO (come da nota al cap. 3.2)
Riteniamo inoltre siano necessari, come annotato al punto 3.2. prevedere fin da subito delle azioni di politica di incentivi fiscali finalizzata a favorire un aumento delle possibilità di lavoro. Qui di seguito alcune proposte che riteniamo potrebbero avere un forte impatto nel settore sia nell’ottica di una ripartenza sia per l’emersione del lavoro sommerso e di conseguenza con l’incameramento di fondi utili a finanziare la riforma.
– CREDITO D’IMPOSTA SU ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA’ DI INTRATTENIMENTO E SPETTACOLO
Si propone l’introduzione del credito d’imposta rivolto a teatri, gestori di locali e organizzatori di eventi, che non abbiano già percepito fondi pubblici per la medesima finalità, sui costi di organizzazione degli spettacoli dal vivo.
Si propone di stabilire una percentuale d’applicazione modulabile in base alla tipologia di attività di spettacolo e d’intrattenimento realizzata, conteggiata sul costo per organizzazione.
Nello specifico le spese ammissibili e rendicontabili dovrebbero essere: “costi per compensi ad artisti”, “costi per servizi svolti da artisti anche attraverso imprese di qualunque natura giuridica” e “spese diritto d’autore relativi all’evento”.
Spesa massima annuale rendicontabile 15.000,00 euro al netto di IVA
I tre scaglioni percentuali del credito d’imposta potrebbero essere così suddivisi:
– Intrattenimento generico: 50%;
– Spettacoli e intrattenimento dal vivo: 55%
– Spettacoli e intrattenimento dal vivo con repertorio all’80% di propria produzione: 60%
Questo sarebbe un incentivo alla ripresa degli spettacoli di intrattenimento (teatro, musica live, dj set, cabaret, ecc.) ed allo stesso tempo un incentivo alla regolarizzazione dell’attività artistica visto la necessità delle pezze giustificative (fatture, prestazioni occasionali, ecc.) per la rendicontazione.
Riteniamo che le risorse a copertura di questo provvedimento possano essere recuperate proprio dal lavoro che questa norma andrebbe a far emergere.
– IVA al 10% su tutta la filiera dello spettacolo allineando anche il settore dell’intrattenimento ad oggi;
– Uniformare l’aliquota IVA al 4% applicata su tutti i prodotti culturali, comprendendo i prodotti discografici, strumenti musicali, e attrezzatura direttamente correlate all’attività di danza e teatro (oggi al 22%) al pari dei prodotti editoriali e sui biglietti di ingresso agli spettacoli;
– IVA al 5% unificata su tutta la didattica delle arti perfomative indipendentemente dall’ente/società erogatrice;
– IVA prevista sulla somministrazione di alimenti e bevande su tutti i luoghi di Spettacolo dal Vivo (es. discoteche, sala da ballo, teatri, circoli, ecc…).equiparata all’aliquota IVA del 10% prevista per la stessa attività svolta nei pubblici esercizi.;
– Ripristino Bonus Stradivari per gli acquisti di strumenti musicali e la partecipazione a corsi del settore delle arti performative.
– Abolizione Imposta sugli Intrattenimenti “ISI” per la sua manifesta illegittimità in quanto incompatibile con la Direttiva CEE del 18.11.2006, n. 112, eliminando la distinzione tra attività di spettacolo e di intrattenimento che ha comportato una iniqua e ingiusta sperequazione a danno di quest’ultimo settore senza raggiungere lo scopo di sostenere il primo.
– Imporre agli enti pubblici un modello unitario e standard che comprenda documento di tracciabilità dei flussi finanziari, dichiarazione sostitutiva, conto corrente dedicato, ecc. (so che si intendeva contrattualistica di inquadramento degli artisti ma non sapevo dove mettere questo aspetto di “semplificazione”).
– Apertura nuovi bandi pubblici per il finanziamento degli eventi di spettacolo dal vivo e per le arti performative in genere;