Preg.mi Ministro della cultur
On. Dario Franceschini
Direttore Generale
Direzione Generale dello Spettacolo
Dott. Antonio Parente
Direttore Generale
Direzione Generale Cinema e Audiovisivo
Dott. Nicola Borrelli
Preg.mi,
StaGe!- Coordinamento nazionale delle Imprese, Lavoratori, Artisti, Tecnici ed Operatori del settore Spettacolo Indipendente, pur manifestando il proprio apprezzamento verso gli interventi adottati in favore del settore di cui ci si occupa, sottopone alla Vs attenzione la necessità di intervenire al più presto sugli aspetti di seguito rappresentati.
Com’ è noto, una delle agevolazioni fiscali più importanti del comparto nel suo complesso è quella del tax credit.
Ora, nonostante la previsione del beneficio di imposta per il cinema e audiovisivo, videoarte, videoclip, videogames, musica, imprese creative e, da ultimo anche, solo per determinati aspetti, per le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo, esistono dei vuoti che non consentono ad alcune categorie di accedere all’agevolazione, comportando una grave disparità di trattamento.
Relativamente al sostegno alla cultura previsto dall’art 36 bis dal Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che ha introdotto come contributo straordinario un credito d’imposta per le imprese che svolgono attività teatrali e spettacoli dal vivo non si può tacere come tale previsione non abbia tenuto minimamente conto di quali siano le vere esigenze del settore, è lapalissiano in tal senso l’esito che la manovra ha avuto. E difatti, nonostante le limitazioni previste per accedere al beneficio, stante che le risorse disponibili ammontavano a 10 milioni di euro, le istanze pervenute sono state talmente tante da ridurre l’entità del credito di imposta dal 90% previsto dalla norma al 4,1881 %.
Questo dato, sconfortante, è sintomatico di quanto poco sia conosciuta la situazione in cui versano le imprese che si occupano di spettacolo dal vivo.
Ad ogni buon conto, al di là di tali osservazioni, si coglie l’occasione per evidenziare quanto anticipato in premessa e cioè quante lacune esistono nel sistema, certi della Vs massima attenzione e di futuri provvedimenti per colmare i vuoti allo stato esistenti.
Prendendo spunto proprio dal tax credit testé citato, ma vale anche per le altre disposizioni previste per il credito di imposta – ad eccezione del settore cinema e audiovisivo – si evidenzia che lo stesso è stato previsto per le spese sostenute per la realizzazione delle attività teatrali e spettacoli dal vivo anche se trasmesse attraverso l’utilizzo di sistemi digitali.
Nulla è dato leggere sul fronte delle spese per la produzione sia teatrale che delle arti performative tutte, ivi comprese, ad esempio, le spese sostenute per le prove.
Ora, in tal senso, si segnala che una previsione sul credito d’imposta per le produzioni teatrali è contenuta nelle disposizioni finali del Testo unificato adottato dalle Commissioni riunite per i disegni di legge n. 2039, 2090, 2127, 2218 all’articolo 23, che tra l’altro demanda ad un successivo decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, la determinazione dei limiti di importo e le aliquote per tipologia di produzione o beneficiario, la base di commisurazione del beneficio, i termini per usufruire del credito di imposta, i requisiti, le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito, le modalità di verifica del possesso dei requisiti per usufruire del credito, e i casi di revoca e decadenza.
A fronte di questa grave lacuna, invece, cresce l’attenzione e la tutela per la settima arte che, con la nuova Legge di Bilancio, vede aumentare l’ importo minimo del Fondo per il Cinema e audiovisivo a 750 milioni di euro e di stabilizzare il tax credit cinema al 40%, attraendo in Italia numerose produzioni internazionali.
In tale settore, com’è noto, sono previsti crediti di imposta per imprese di produzione; imprese di distribuzione; imprese dell’esercizio cinematografico e le industrie tecniche e di postproduzione;
potenziamento dell’offerta cinematografica; imprese italiane di produzione esecutiva e di post-produzione, in relazione a opere realizzate sul territorio nazionale su commissione di produzioni estere; imprese non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo.
Il pricipio di equità richiederebbe analoghe misure per tutte le arti performative o quanto meno analoga attenzione e previsione di misure fiscali mirate, dettagliate e vantaggiose.
Sempre in tema di Tax credit, settore musica, si ribadisce quanto già sollevato in altre occasioni dallo scrivente coordinamento circa la necessità di rivedere il numero di supporti stampati ( da 1000 copie a 300) stante che il contesto di riferimento è totalmente diverso rispetto a quello del 2014, anno in cui è stato emanato il Decreto, e che all’epoca non era immaginabile il sopravvento della distribuzione digitale su quella fisica, in tal senso, si allega la richiesta già inoltrata in più occasioni.
Ulteriormente, ci si duole nel constatare quanto spesso – così come anche nell’ultima Legge di Bilancio – le misure destinate alla tutela del patrimonio culturale facciano riferimento quasi esclusivamente al patrimonio materiale, come se tale patrimonio non fosse vivo, in continua evoluzione, non avesse un’anima che è costituita dal patrimonio culturale immateriale, e conseguentemente anche dalle arti performative.
Su tale scia, inoltre, si rappresenta che una norma risalente agli anni Cinquanta prevede l’utilizzo del due per mille sul valore delle opere edilizie per nuove costruzioni per abbellire le aree attraverso la realizzazione di monumenti, statue, sculture ornamentali, orbene, si chiede che tale importo venga utilizzato per l’organizzazione in tali luoghi di festival musicali e culturali suscettibili di creare un arricchimento culturale quanto – e forse più – di un’opera materiale.
Ancora, si ritiene necessario segnalare come anche il credito d’imposta previsto per le erogazioni liberali a sostegno della cultura ( cd. art bonus) ingiustificatamente non è ammissibile per diverse categorie di soggetti e attività artistiche che invece giornalmente si impegnano a produrre e diffondere contenuti culturali. E difatti, se l’art bonus è previsto a favore delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, dei circuiti di distribuzione, per i complessi strumentali, società concertistiche e corali, circhi e spettacoli viaggianti, non è ad esempio ammissibile per i centri di produzione musicale, specie quelli , che fanno più fatica a rimanere sul mercato, così come per contest, premi e, in via generale, per quelle attività che perseguano una finalità artistica, educativa, formativa, innovativa dell’arte indipendente, senza porre un discrimine fra espressioni artistiche quasi come se alcune fossero ritenute nobili, tutelabili e incentivabili e altre di portata minore.
Premesse le superiori osservazioni, certi di Vs attenzione, ci si rende disponibile per ulteriori approfondimenti.
Faenza, lì 1.12.2021
Giordano Sangiorgi
Claudia Barcellona
Rita Zappador