Sintesi della circolare del ministero dell’interno i cui punti principali sono: 1) conferma che la verifica del green pass è un obbligo ed invito ai prefetti di incrementare i controlli 2) discrezionalità della verifica dell’identità mediante documento, tranne nel caso di evidente discrepanza tra il soggetto ed i dati della certificazione £) la sanzione nel caso di green pass di un soggetto non titolare sarà comminata all’avventore e, solo in caso di gravi irregolarità all’esercente; 4) la verifica del green pass e l’ eventuale verifica dell’identità è effettuata dai soggetti previsti dall’art 13 del dpcm del 17 giugno 2021
Associazione Generale Italiana dello Spettacolo
COSTITUITA IL 7 DICEMBRE 1945 – SEDE SOCIALE, VIA DEL GESU’ n. 62 – 00186 ROMA
Roma, 11 agosto 2021
Circolare n. 93
Al Vicepresidente e ai Componenti l’Ufficio di Presidenza AGIS
Ai Sig.ri Soci delle Associazioni, Federazioni e Fondazioni
Ai Soci Affiliati
Alle Unioni/Delegazioni Regionali e interregionali AGIS
Loro Sedi
Oggetto: Aggiornamenti circolare Ministero Interni N. 15350/117/2/1
In merito alla Circolare del Ministero dell’Interno N. 15350/117/2/1 del 10 agosto 2021 si chiarisce quanto
segue:
La verifica delle certificazioni vendi COVID-19 è disciplinata dall’art. 13 del D.P.C.M. 17 giugno 2021 di cui si riportano le principali previsioni:
“1. La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l’applicazione mobile che consente unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione.
2. Alla verifica di cui al comma 1 sono deputati:
a) i pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni;
b) il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, iscritto nell’elenco di cui all’art. 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94;
c) i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché’ i loro delegati;
d) il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché’ i loro delegati;
…omissis…
3. I soggetti delegati di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 2 sono incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica.
4. L’intestatario della certificazione verde COVID-19 all’atto della verifica di cui al comma 1 dimostra, arichiesta deiverificatoridicuialcomma2,lapropriaidentitàpersonalemediantel’esibizionediun documento di identità.
5. L’attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario in qualunque forma.
6. Il controllo relativo alla corretta esecuzione delle verifiche di cui al presente articolo è svolto dai soggetti di cui all’art. 4, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.”
La verifica del possesso della certificazione verde da parte dei soggetti che intendano accedere alle attività per le quali essa è prescritta, è configurata dalla disposizione dell’art. 13 de1 D.P.C.M. come un vero e proprio obbligo a carico dei soggetti ad essa deputati, specificamente indicati nel comma 2 del già menzionato articolo.
La dimostrazione, da parte del soggetto intestatario della certificazione verde della propria identità personale, mediante l’esibizione di un documento d’identità – chiarisce la circolare del Ministero – non ricorre indefettibilmente, come dimostra la locuzione “a richiesta d e i verificatori”, contenuta nel comma 4 della disposizione in esame.
Trattandosi di un’attività che consiste nella richiesta di esibizione di un documento d’identità, la disposizione opportunamente indica tua i soggetti investiti di tale verifica in primo luogo – ossia alla lettera a) del comma 2 dell’art. 13 – “i pubblici ufficiali nell’esercizio delle proprie funzioni”, notoriamente muniti del potere di identificazione delle persone per fini di controllo stabiliti a vario titolo dalla legge.
In merito all’applicazione del citato comma 4, giova ribadire che la verifica dell’identità della persona in possesso della certificazione verde ha natura discrezionale ed è rivolta a garantire il legittimo possesso della certificazione medesima. Tale verifica si renderàcomunque necessaria nei casi di abuso o elusione delle norme. come, ad esempio, quando appaia manifesta l’incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione.
La verifica di cui trattasi dovrà in ogni caso essere svolta con modalità che tutelino anche la riservatezza della persona nei confronti di terzi.
È il caso di precisare che nelle suindicate fattispecie l’avventore è tenuto all’esibizione del documento di identità, ancorché il verificatore richiedente non rientri nella categoria dei pubblici ufficiali, di cui al comma 2, lettera a) dell’art. 13 del citato D.P.C.M.
Si segnala che, come previsto nel comma 6 della norma in oggetto, il controllo sulla corretta esecuzione delle verifiche è demandato ai soggetti di cui all’art. 4, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, individuando, così, le forze di polizia, nonché il personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza.
Con riguardo a quanto immediatamente precede, occorre anche puntualizzare che, qualora si accerti la non corrispondenza fra il possessore della certificazione verde e l’intestatario della medesima, la sanzione di cui all’art.13 del citato decreto-legge n. 52/2021 risulterà applicabile nei confronti del solo avventore, laddove non siano riscontrabili palesi responsabilità anche a carico dell’esercente.
Con riferimento, poi, agli spettacoli aperti al pubblico e agli eventi sportivi, cuisi i riferisce la lettera d) del suddetto art. 13, si fa presente che possono ritenersi abilitati alle verifiche previste dalla medesima disposizione anche i cosiddetti steward, ossia il personale, iscritto negli appositi elenchi tenuti dai Questori, il cui impiego in servizi ausiliari delle forze di polizia presso impianti sportivi è previsto e disciplinato dall‘art. 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n.8 (conv. con modificazioni dalla legge 4 api ile 2007, n.41), nonché dal D.M.13 agosto 2019.
Nel rammentare che la possibilità di avvalersi di delegati è prevista anche per le verifiche cui sono deputati i soggetti di cui alle lettere c), e) ed f) dell’art. 13, comma 2, del D.P.C.M., la circolare precisa che i relativi incarichi andranno comunque conferiti con attoformale, recante le necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica.
Infine, la circolare segnala ai Prefetti “l’assoluta necessità che venga posta la massima attenzione nelle attività di verifica e controllo circa l’impiego effettivo delle certificazioni”