E’ stato presentato alle commissioni riunite Cultura e Lavoro del Senato il nuovo testo base di riforma del settore dello spettacolo. Il nuovo provvedimento, messo a punto dai relatori Roberto Rampi (Pd) e Nunzia Catalfo (M5S), tiene conto dell’approvazione del decreto Sostegni Bis che contiene norme sui lavoratori dello spettacolo. In particolare, il nuovo testo unificato – composto di 22 articoli – mantiene la previsione di una indennità di discontinuità e prevede tra l’altro l’istituzione del Tavolo permanente per il settore artistico e creativo, un credito d’imposta per le produzioni teatrali, l’istituzione del liceo delle arti e dei mestieri dello spettacolo, del Registro degli agenti e dei rappresentanti per lo spettacolo dal vivo e dell’Osservatorio per il settore artistico e creativo. Particolare importanza viene poi data ai contratti di lavoro nel settore artistico e creativo, alle prestazioni occasionali di lavoro nel settore artistico e creativo, alle tutele previdenziali e sociali.
IL PROVVEDIMENTO
Nel dettaglio, obiettivo del provvedimento è promuovere e sostenere i lavoratori e i professionisti del settore artistico e creativo nella pluralità delle diverse modalità e forme espressive, anche tenendo conto delle prospettive offerte dalle tecnologie digitali in termini di espressioni culturali; riconoscere il ruolo sociale dei lavoratori e dei professionisti del settore artistico e creativo, quale vettore indispensabile per lo sviluppo della cultura e strumento di diffusione della conoscenza della cultura e dell’arte italiane in Europa e nel mondo, nonché quale componente dell’imprenditoria culturale e creativa e dell’offerta turistica nazionale; riconoscere che la flessibilità e la mobilità sono elementi indissociabili nell’esercizio delle professioni del settore artistico e creativo e rende effettive le tutele per i lavoratori del settore; riconoscere le specificità del lavoro nel settore artistico e creativo, ancorché resa in un breve intervallo di tempo, che richiede tempi di formazione e preparazione in genere più lunghi rispetto alla durata della performance riferita alla singola prestazione o alla successione di prestazioni analoghe; riconoscere l’importanza dei periodi di ripetizione, che costituiscono a pieno titolo ore di lavoro effettivo nella carriera dei lavoratori e dei professionisti del settore artistico e creativo e di cui è necessario tener conto; riconoscere le peculiarità del settore artistico e creativo, che ricomprende le attività aventi ad oggetto le opere, i prodotti, i beni e i servizi, indipendentemente dal loro carattere materiale o immateriale, frutto di processi artistici, culturali o creativi; promuovere e sostenere le arti creative e performative quali strumenti per preservare e arricchire l’identità culturale e il patrimonio spirituale della società, nonché quali forme universali di espressione e comunicazione; riconoscere il valore formativo ed educativo delle arti creative anche per favorire l’integrazione e per contrastare il disagio sociale; promuovere lo studio, la conoscenza storico-critica e la pratica delle arti creative; riconoscere l’utilità sociale del settore artistico e creativo.
L’articolo 2 specifica che il settore artistico e creativo ricomprende le attività che hanno per oggetto le opere, i prodotti, i beni e i servizi, indipendentemente dal loro carattere materiale o immateriale, che sono il frutto di processi artistici, culturali o creativi. Il settore artistico e creativo ricomprende altresì le attività riguardanti o connesse alle fasi di creazione, progettazione, produzione, realizzazione, messa in scena, allestimento tecnico, distribuzione, diffusione, promozione, divulgazione di opere, prodotti, beni e servizi, frutto o che includono e si avvalgono di processi artistici, culturali e creativi. Sono ricomprese nel settore artistico e creativo le arti performative e dello spettacolo con riferimento, in particolare: alle attività teatrali; alle attività liriche, concertistiche e corali; alle attività musicali popolari contemporanee e alla musica dal vivo; alle attività di danza classica e contemporanea; alle attività circensi tradizionali e nelle forme contemporanee del circo di creazione, nonché alle attività di spettacolo viaggiante; alle attività a carattere interdisciplinare e multidisciplinare quali espressioni della pluralità dei linguaggi artistici; ai carnevali storici e alle rievocazioni storiche. Sono altresì ricomprese nel settore artistico e creativo le attività, anche qualora siano compiute nell’ambito di un’organizzazione aziendale, imprenditoriale e industriale, che hanno per oggetto la creazione, la progettazione, la produzione, la realizzazione, l’allestimento tecnico, la distribuzione, la diffusione, la promozione, lo studio e la ricerca, la divulgazione e l’utilizzazione di opere, prodotti, beni e servizi artistici, culturali e creativi, indipendentemente dal loro carattere materiale o immateriale e dalle modalità, dalle tecnologie, dalle piattaforme tecnologiche, ivi compresi il digitale e la multimedialità, di realizzazione, produzione, diffusione, distribuzione, accesso, fruizione da parte del pubblico, quali, in particolare, il cinema, l’audiovisivo, la musica, l’editoria, i servizi media audio-visivi e radiofonici, i videogiochi, l’insegnamento delle discipline artistiche e delle discipline comunque connesse allo spettacolo e alle arti performative.
All’articolo 3 si prevede che al fine di promuovere le iniziative del settore, anche attraverso la messa a disposizione di informazioni, nel rispetto dei principi di trasparenza, completezza e affidabilità e sicurezza delle stesse, presso il Ministero della cultura è istituito l’“Osservatorio per il settore artistico e creativo”. L’articolo 4 è dedicato ai contratti di lavoro nel settore artistico e creativo, il 5 alle prestazioni occasionali di lavoro nel settore artistico e creativo. L’articolo 6 (tutele previdenziali e sociali) stabilisce che gli artisti e i lavoratori del settore artistico e creativo sono iscritti alla gestione speciale del FPLS dell’INPS, indipendentemente dall’attività economica svolta dal datore di lavoro o committente e che le tutele previdenziali e le assicurazioni sociali sono garantite a tutti i lavoratori e i professionisti iscritti al FPLS indipendentemente dalla qualificazione subordinata o autonoma e dalla tipologia negoziale del rapporto di lavoro, in virtù e per effetto degli obblighi relativi alle contribuzioni dovute ai fini previdenziali e assicurativi come stabiliti dalla presente legge.
L’articolo 7 (indennità di discontinuità) stabilisce che i periodi di mancata occupazione determinati dalla discontinuità dei contratti di lavoro dei lavoratori subordinati a tempo determinato, dei contratti di lavoro intermittente e dei contratti di lavoro dei lavoratori autonomi iscritti nel FPLS, indipendentemente dalla tipologia negoziale del contratto di lavoro stipulato, sono tutelati dall’indennità di discontinuità. Il comma 3 stabilisce requisiti, criteri e parametri per ottenere l’indennità. L’articolo 8 (tutela per disoccupazione involontaria dei lavoratori) prevede che i lavoratori subordinati iscritti al FPLS, indipendentemente dalla tipologia negoziale del contratto di lavoro, sono assicurati per la disoccupazione involontaria ed accedono alle tutele stabilite dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, che disciplina la nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) secondo i requisiti, i criteri e le modalità ivi stabilite. L’articolo 10 prevede che per gli anni 2020 e 2021 è riconosciuto ai lavoratori iscritti al FPLS un bonus consistente in contributi figurativi pari ai contributi previdenziali nominali mancanti per il raggiungimento del numero di giornate lavorative annuali minime per maturare il diritto al trattamento previdenziale a parziale compensazione della sostanziale inattività dovuta all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei conseguenti provvedimenti restrittivi delle attività artistiche. Gli articoli 11 e 12 stabiliscono che le professioni di artista di opera lirica e di direttore d’orchestra sono ricomprese nel settore artistico e creativo e che viene istituito presso la Direzione generale dello spettacolo dal vivo del Ministero della cultura, il Registro professionale nazionale degli artisti di opera lirica.
Presso il MiC (articolo 13) viene anche istituito il Registro degli agenti e dei rappresentanti per lo spettacolo dal vivo. Presso la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo del MiC (articolo 14) è istituita la Commissione tecnica per la tenuta del Registro professionale nazionale degli artisti di opera lirica e del Registro degli agenti, nonché per la predisposizione dei compensi minimi e massimi degli artisti. La Commissione è composta da: il Ministro della cultura, o suo delegato; il presidente di Assolirica, o suo delegato; il presidente dell’Associazione dei rappresentanti italiani di artisti di concerti e spettacoli (ARIACS), o suo delegato; il presidente dell’Associazione nazionale fondazioni lirico-sinfoniche (ANFOLS), o suo delegato; il presidente dell’Associazione teatri italiani di tradizione (ATIT), o suo delegato; un membro eletto dai presidenti dei conservatori di musica italiani; un membro eletto degli istituti musicali pareggiati italiani.
Viene poi riconosciuta e disciplinata (articolo 15) la professione di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo, quale attività di rappresentanza di artisti e di produzione di spettacoli disciplinati dal presente Capo. L’agente, sulla base di un contratto scritto di procura con firma autenticata, rappresenta gli artisti, gli esecutori e gli interpreti, nei confronti di terzi. L’articolo 17 prevede che entro il 31 dicembre 2021, e successivamente con cadenza annuale, la Commissione di cui all’articolo 14 predispone per ciascun artista iscritto un elenco dei compensi indicativi minimi e massimi. I compensi sono definiti sulla base delle produzioni alle quali l’artista ha partecipato nel triennio precedente. Nel computo sono comprese le produzioni sospese per l’emergenza sanitaria da COVID-19. L’articolo 18 prevede che a decorrere dall’anno scolastico 2022-2023 è istituito il liceo delle arti e dei mestieri dello spettacolo, di durata quinquennale. In base all’articolo 19 alle imprese di produzione teatrale è riconosciuto un credito d’imposta in misura non inferiore al 15 per cento e non superiore al 40 per cento del costo complessivo della produzione teatrale. L’articolo 20 stabilisce che viene istituito presso il Ministero della cultura il Tavolo permanente per il settore artistico e creativo, con lo scopo di favorire un dialogo permanente con i lavoratori e i professionisti del medesimo settore per l’individuazione ed il superamento delle criticità del comparto, anche con riferimento ai temi del precariato storico e alle ulteriori iniziative per il sostegno al settore al fine di mitigare gli effetti economici della pandemia da COVID-19.