Associazione Generale Italiana dello Spettacolo
COSTITUITA IL 7 DICEMBRE 1945 – SEDE SOCIALE, VIA DEL GESU’, 62 – 00186 ROMA
Roma, 24 luglio 2021
Circolare n. 89
Al Vicepresidente e ai Componenti l’Ufficio di Presidenza AGIS
Ai Sig.ri Soci delle Associazioni, Federazioni e Fondazioni
Ai Soci Affiliati
Alle Unioni/Delegazioni Regionali e interregionali AGIS
Loro Sedi
Oggetto: Decreto-legge del 23 luglio 2021, n. 105 sulle “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”.
E’ stato pubblicato in data 23 luglio 2021 in Gazzetta Ufficiale il DL in oggetto con cui sono state definite le modalità di utilizzo del Green Pass, sono stati individuati i nuovi criteri per la “colorazione” delle Regioni in base ai vari livelli di rischio, è stato prorogato al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale.
Di seguito si indicano le disposizioni di maggiore interesse previste:
Modalità di utilizzo del Green Pass: Impiego certificazioni verdi COVID-19 (art. 3)
Il decreto-legge introduce l’art. 9 bis al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 che prevede l’impiego delle certificazioni verde.
Sarà possibile svolgere alcune attività solo se si è in possesso di certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass), comprovanti l’inoculamento almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 (validità 9 mesi) o la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi); effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore).
Questa documentazione sarà richiesta a partire dal 6 agosto p.v. per poter svolgere o accedere alle seguenti attività:
- ● Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso
- ● Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi
- ● Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- ● Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di
strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
- ● Sagre e fiere, convegni e congressi;
- ● Centri termali, parchi tematici e di divertimento;
- ● Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione
dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
- ● Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- ● Concorsi pubblici.
Il Green Pass per svolgere le attività suddette dovrà essere utilizzato oltre che nella zona bianca anche nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le attività siano consentite e alle condizioni previste per le singole zone. La previsione non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale (minori di anni 12) e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, e dell’economia e delle finanze, sentito il garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le predette certificazioni, per consentirne la verifica digitale assicurando contestualmente la protezione dei dati personali in esse contenuti. Nelle more dell’adozione del predetto decreto, per le finalità di cui al presente articolo possono essere utilizzate le certificazioni rilasciate in formato cartaceo.
I titolari o i gestori dei servizi e delle attività autorizzati previa esibizione del Green pass sono tenuti a verificare che l’accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni. La verifica delle certificazioni verdi Covid-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell’art. 9, comma 10. Il Ministro della salute con propria ordinanza può definire, eventuali, ulteriori misure necessarie in fase di attuazione della presente disposizione.
Misure per lo svolgimento degli spettacoli culturali: Modifiche al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (art. 4)
In zona bianca e in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19.
In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 25 per cento al chiuso nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore rispettivamente a 5.000 all’aperto e 2.500 al chiuso. In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 2.500 per gli spettacoli all’aperto e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.
In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 2.500 per gli spettacoli all’aperto e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.
Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate (art. 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74).
Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni suddette, nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.
Nuove colorazioni delle Regioni: Modifiche al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 (art. 2)
L’incidenza dei contagi, pur restando in vigore, non sarà più il criterio guida per la scelta delle colorazioni (bianca, gialla, arancione, rossa) delle Regioni. Dal 1° agosto 2021 i due parametri principali saranno: il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 ed il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19.
Zona bianca:
Le Regioni restano in zona bianca se l’incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive; qualora si verifichi un’incidenza superiore a 50 casi per 100.000 abitanti, la Regione resta in zona bianca se si verifica una delle due condizioni successive:
- ● il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 15 per cento;
- ● oppure il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 10 per cento.
Da ciò si dedurrebbe che in zona bianca sono consentiti eventi senza limiti di pubblico purché venga |
garantito il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro per gli spettatori che non siano |
abitualmente conviventi, e per il personale. Nel caso, però, di eventi con un numero di spettatori |
superiore rispettivamente a 5.000 all’aperto e 2.500 al chiuso, interverrebbe una ulteriore limitazione |
della capienza massima consentita al 50 per gli eventi all’aperto ed al 25 per cento per quelli al chiuso. |
Da bianca a gialla
Affinché una Regione passi alla colorazione gialla sia necessario che si verifichino alcune condizioni: l’incidenza settimanale dei contagi deve essere pari o superiore a 50 ogni 100.000 abitanti a condizione che il tasso di occupazione dei posti letto in area medica sia superiore al 15 per cento e il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 sia superiore al 10 per cento;
qualora si verifichi un’incidenza pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti, la Regione resta in zona gialla se si verificano una delle due condizioni successive:
- ● il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 30 per cento;
- ● oppure il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 20 per cento.
Da gialla ad arancione
Il passaggio dalla zona gialla alla zona arancione avviene nel caso in cui si verifichi un’incidenza settimanale dei contagi pari o superiore a 150 ogni 100.000 abitanti e aver contestualmente superato i limiti di occupazione dei posti letto di area medica e terapia intensiva prevista per la zona gialla.
Da arancione a rosso
Una Regione è collocata in zona rossa in presenza di un’incidenza pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti e se si verificano entrambe le condizioni successive:
- ● il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 40 per cento;
- ● il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è superiore 30 per cento.
Il decreto-legge in oggetto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Si rinvia per ulteriori dettagli alla lettura del decreto-legge che si allega alla presente.
Con i migliori saluti,
Il Presidente (Carlo Fontana)
Rif. tel. 06.88473210-261 – e-mail: Presidenza@agisweb.it