Contributo a fondo perduto per Partite Iva (Art. 1): La norma dice che ne avranno diritto le imprese sottoposte alle misure restrittive di cui al DPCM del 24/10/2020, e in particolare i soggetti giuridici che svolgono le attività recanti codice ATECO di cui all’allegato 1. E pertanto:
- Soggetti a cui è destinato: quelli che possiedono i codici ATECO indicati nell’allegato 1 del decreto. Quello appena inviato da Giordano, a quanto pare.
- Requisiti per accedervi: cito testualmente l’art. 1, commi 3 e 4: “Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato di cui al precedente comma ai soggetti riportati nell’allegato 1 che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019”;
- Ammontare del contributo: Qui andiamo sul complicato. Cito testualmente l’art. 1, comma 7: “L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato: a) per i soggetti di cui al comma 5, come quota del contributo già erogato ai senti dell’articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020; b) per i soggetti di cui al comma 6, come quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell’istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell’articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020; qualora l’ammontare dei ricavi o compensi di tali soggetti sia superiore a 5 milioni di euro, il valore è calcolato applicando la percentuale di cui al comma 5, lettera c), dell’articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020. Le predette quote sono differenziate per settore economico e sono riportate nell’allegato uno al presente decreto”. In ogni caso non si possono superare gli € 150.000,00 di contributo.
Rimborso titolo di acquisto per spettacoli dal vivo (Art. 6): Viene estesa la (discussa) operazione di rilasciare un voucher a colo che hanno acquistato biglietti per spettacoli dal vivo che si sarebbero dovuti svolgere nel periodo comrpeso tra il 24/10/2020 ed il 31/01/2021. Ritengo che l’annotazione sia alquanto interessante, perché in pratica, il Governo mette già le mani avanti sul possibile (probabile?) blocco degli spettacoli dal vivo fino a tutto il 31/01/2021…
Contributo una tantum per i lavoratori dello spettacolo (Art. 16): Cito testualmente l’art. 16, comma 6: “Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1 gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, è riconosciuta un’indennità, pari a 1000 euro”.