Sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 28 ottobre 2020 – Edizione straordinaria è stato pubblicato il Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse epidemiologica da Covid-19”, Individuato comunemente come decreto Ristori.
Tra le segnalazioni che ci arrivano sono molte quelle che ci segnalano l’assenza dei Codici Ateco dei promoter , etichette discografiche e studi di registrazione: un’intera filiera assente dunque, parrebbe, stiamo a vedere e scriveremo una nota ufficiale al Mibact entro fine settimana.
“Da operatore del settore “sul campo” mi preme sottolineare che ancora una volta, il criterio di attribuzione degli “aiuti” chiamati in diversi modi, vuoi che siano “CFP” (contributi a fondo perduto) o altre forme di sostegno alle attività produttive, piuttosto che agli artisti, sportivi o persone fisiche vengono decise su parametri alquanto “casuali”.
Mi voglio soffermare sul cosiddetto CFP che, come nel precedente decreto della primavera scorsa, prende come base ( ART. 1 c.3) “…l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di Aprile 2020… (il quale deve essere)… inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di Aprile 2019…”
Già in primavera questa disposizione era a dir poco incomprensibile. Perché la casualità del reddito prodotto in un singolo mese deve decidere le sorti del ristoro di un danno non è dato a sapersi. Ora però sostenere che abbiano diritto al risarcimento (tra l’altro automatico e spesso con maggiorazioni) alcuni operatori individuati nell’elenco assolutamente incompleto di codici ATECO previsti dal citato decreto è del tutto irragionevole per due precise considerazioni:
– Il risarcimento deve essere commisurato ad un danno effettivo registrato nell’ arco del periodo temporale dell’emergenza in atto ( 23 Febbraio 2020- 30 ottobre 2020);
– deve riguardare tutti i settori e gli operatori della filiera;
I codici Ateco sono spesso una “forzatura” nella quale si tenta di incasellare attività che sono sempre legate ad “filone principale” ma che hanno diverse sfaccettature. Tipicamente nel campo dello spettacolo operano tantissimi soggetti con mansioni non inquadrabili in codici standard, ma che tuttavia sostengono le loro famiglie attraverso queste attività.
Tornando al discorso dell’ “arco temporale”, le decisioni del governo possono produrre queste due diverse distorsioni:
– a) Un soggetto ha “casualmente” avuto un reddito molto basso in aprile del 2019 e seppur in piena pandemia, in aprile 2020 ha invece concluso dei servizi che gli hanno permesso di avere un reddito più alto di quello dell’Aprile dell’anno precedente. In questo caso NON gli spetta niente ( né per il precedente decreto, né per quello odierno). Lo stesso soggetto purtroppo ( è facilmente ipotizzabile) da Febbraio ad oggi avrà avuto una importante diminuzione di ricavi e di reddito ma continuerà a non poter beneficiare del contributo.
– b) il caso inverso, vale a dire ha avuto ( sempre casualmente) un reddito alto nel mese di Aprile 2019 e bassissimo in Aprile 2020, poi è stato baciato dalla fortuna ed è tra i pochi che hanno lavorato nel 2020 sino ad oggi e PORTERA’ a casa sia il contributo di Aprile sia quello di Ottobre ( e forse maggiorato).
Tutto il meccanismo di individuazione dei beneficiari delle misure di intervento del sostegno alle attività colpite dal CoVid sono da ritenersi (a mio avviso) del tutto inattendibili con la conseguenza di non riuscire in nessun modo a raggiungere gli scopi che si prefiggono.
Grazie per l’attenzione.”
Massimo Bettalico