LETTERA APERTA AL PREMIER CONTE E AL GOVERNO PER L’ADOZIONE DI MISURE DI SOSTEGNO PER IL SETTORE DEI
LAVORATORI E DELLE IMPRESE DELLO SPETTACOLO E DELL’INTRATTENIMENTO
MUSICALE NELL’EMERGENZA COVID19 e POST COVID19
Facendo seguito alla precedente lettera del 28 marzo u.s., con la presente intendiamo
fornire ulteriori proposte per iniziative volte a sostenere le categorie dei lavoratori e delle
imprese del mondo dello spettacolo e dell’intrattenimento musicale qui rappresentate, sia
nell’attuale fase di crisi, sia per per accompagnarli nella successiva fase di riapertura.
Il settore qui rappresentato svolge un ruolo cruciale di raccordo la cultura e il turismo e,
prima che si verificasse l’attuale stato di crisi, ha rappresentato un indotto rilevante
nell’economia del nostro Paese. Ricerche di mercato riportano che in Italia sono oltre 400 mila i
lavoratori occupati nel settore dell’intrattenimento dei locali da ballo e discoteche; 2500 il
numero delle discoteche italiane con un fatturato annuo che supera i 4 miliardi di euro e si stima
che in Italia ci siano oltre 20.000 DJ.
Abbiamo appreso di recente, con apprezzamento, l’intenzione del Governo di agire
finalmente nella direzione di stanziare con urgenza a favore degli artisti interpreti esecutori il
residuo attivo della procedura dell’IMAIE in Liquidazione, misura più volte sollecitata, da ultimo
nella nostra precedente comunicazione del 28 marzo u.s..
Perché non venga messo in ginocchio il settore dello spettacolo e dell’intrattenimento
musicale e conseguentemente tutti i settore commerciali e industriali allo stesso collegato,
dunque, serve un sostegno urgente, concreto e specifico, che fornisca liquidità alle piccole
imprese e a tutti i lavoratori, anche i più deboli, che operano in un’area che, è noto, sarà tra
quelle che faticherà di più a ripartire, sia per ragioni di tempo, sia per questioni legate alle
modalità operative della riapertura.
Di seguito si propongono una serie di ulteriori misure per sostenere economicamente le
categorie interessate nella situazione di crisi dipendente dal Covid19:
- SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI DELLE UTENZE DEI LOCALI DI
INTRATTENIMENTO, SPETTACOLO, BALLO
Si propone l’adozione della seguente norma:
- L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con riferimento ai settori dell’energia
elettrica, dell’acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti
canalizzate, e al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede la
sospensione temporanea sino al perdurare della sospensione per legge dell’attività, dei termini
di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, in tutto il territorio
nazionale per la categoria dei locali di intrattenimento, spettacolo e ballo.
- Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di
conversione del presente decreto-legge, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente,
con propri provvedimenti, disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi
di pagamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi del comma 1, individuando,
ove opportuno, anche le modalità per la relativa copertura nell’ambito delle componenti
tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
- Il versamento delle somme oggetto di sospensione relative al pagamento del canone di
abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246,
convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, avviene, senza applicazione di sanzioni e
interessi, in unica rata con la prima fattura dell’energia elettrica successiva al termine del
periodo di sospensione.
- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO OCCASIONALE E A TEMPO DETERMINATO
Si propone l’adozione della seguente norma:
- Al fine di favorire il mantenimento dell’occupazione per la categoria dei locali di
intrattenimento, spettacolo e ballo ed in considerazione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19, per tutta la durata dell’emergenza epidemiologica: a) non hanno efficacia le
disposizioni di cui all’articolo 54-bis, comma 14, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in materia di divieto di ricorso al
contratto di prestazione occasionale, nonché le disposizioni di cui all’articolo 54-bis, comma 17,
lettera e), del medesimo decreto-legge, in materia di durata massima giornaliera della
prestazione lavorativa; b) ai contratti di lavoro a tempo determinato può essere apposto un
termine di durata non superiore a ventiquattro mesi, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo
19, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; c) non hanno efficacia le
disposizioni di cui all’articolo 2, comma 28, secondo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92,
in materia di incremento di 0,5 punti percentuali del contributo addizionale in occasione di
ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione.”
III. “VOUCHER” COME BUONI PER PRESTAZIONI DI LAVORO ACCESSORIO
Si propone l’adozione della seguente norma:
Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e
contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 per la categoria dei locali
di intrattenimento, spettacolo e ballo, l’efficacia delle disposizioni di cui all’articolo 1 del
Decreto-legge del 17/03/2017 n. 25 sono sospese per tutta la durata dell’emergenza
epidemiologica.
IIIbis. “ “VOUCHER” COME SOLUZIONE ALTERNATIVA ALLA RESTITUZIONE DEL
PREZZO DEL BIGLIETTO DI CONCERTI, INTRATTENIMENTI O ALTRI SPETTACOLI
CANCELLATI
Per quanto attiene, invece, i voucher come soluzione alternativa alla restituzione del prezzo del
biglietto dei concerti o altri spettacoli e/o intrattenimenti annullati a causa del Covid, è
necessario prolungare la validità dei voucher da 12 a 18 mesi.
Inoltre, è necessario studiare modalità di rimborso degli investimenti impiegati in eventi ora
annullati, per sostenere gli organizzatori e i promoter sia di spettacoli e intrattenimenti a
pagamento per i quali non è prevista la prevendita, sia di quelli gratuiti la cui cancellazione ha
danneggiato l’intera filiera creativa musicale, costituita per la grandissima parte da piccole e
piccolissime imprese, associazioni e startup.
- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTO “ISI”
Come noto, il presupposto dell’imposta sugli intrattenimenti è rinvenuto in tutte le attività di
intrattenimento che si svolgono nel territorio dello Stato (art. 1, Decreto Presidente della
Repubblica 26/10/1972 n. 640). Per il settore musicale, il soggetto di imposta è chiunque
organizzi attività di intrattenimento (come indicato nella tariffa allegata al citato decreto (art. 2,
Decreto Presidente della Repubblica 26/10/1972 n. 640). In particolare, la tabella allegata (a cui
rinvia l’art. 4, Decreto Presidente della Repubblica 26/10/1972 n. 640) sottopone ad imposta
(con un’aliquota del 16% che va a colpire la base imponibile ai fini IVA 22%) le esecuzioni
musicali di qualsiasi genere (ad esclusione dei concerti musicali vocali e strumentali) e
trattenimenti danzanti, anche in discoteche e sale da ballo quando l’esecuzione di musica dal
vivo sia di durata inferiore al cinquanta per cento dell’orario complessivo di apertura al pubblico
dell’esercizio. La base imponibile è costituita dall’importo dei singoli titoli di accesso venduti al
pubblico (per l’ingresso o l’occupazione del posto o dal prezzo comunque corrisposto per
assistere o partecipare agli intrattenimenti ed alle altre attività elencate nella tariffa),
dall’aumento dei prezzi di vendita, dalla vendita delle consumazioni, dai corrispettivi delle
cessioni e delle prestazioni di servizi accessori, dall’ammontare degli abbonamenti, dai proventi
derivanti da sponsorizzazione e cessione dei diritti radiotelevisivi, dai contributi da chiunque
erogati, dal controvalore delle dotazioni da chiunque fornite e, infine, da ogni altro provento
comunque connesso all’utilizzazione ed alla organizzazione degli intrattenimenti e delle altre
attività (art 3, commi 1 e 2, Decreto Presidente della Repubblica 26/10/1972 n. 640). Chiara è la
duplicazione di imposta che colpisce le attività di intrattenimento di cui al quadro normativo in
esame (visto che, per espressa previsione normativa, IVA. ed ISI condividono la stessa base
imponibile), generando (quindi) il contrasto con l’art. 401, Direttiva CEE del 18.11.2006 n. 112:
“ Ferme restando le altre disposizioni comunitarie, le disposizioni della presente direttiva non
vietano ad uno Stato membro di mantenere o introdurre imposte sui contratti di assicurazione,
imposte sui giochi e sulle scommesse, accise, imposte di registro e qualsiasi imposta, diritto o
tassa che non abbia il carattere di imposta sul volume d’affari, sempreché tale imposta, diritto o
tassa non dia luogo, negli scambi fra Stati membri, a formalità connesse con il passaggio di una
frontiera ”. La predetta norma vieta espressamente il mantenimento, nonché l’introduzione di
tributi che abbiano il carattere di imposte sul volume d’affari e, quindi, comportino una
duplicazione dell’esazione fiscale sulla stessa base imponibile dell’imposta sul valore aggiunto.
Inoltre, non vi è chi non veda l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 del Decreto Presidente della
Repubblica 26/10/1972 n. 640 e della tabella allegata, in relazione agli art. 3 e dell’art. 9
Costituzione, poiché insieme alle attività di gioco d’azzardo, che sono la base imponibile
rilevante dell’imposta, comprende come attività creative musicali, solo l’intrattenimento musicale
eseguito con strumento meccanico, escludendo invece solo gli spettacoli di musica dal vivo o gli
intrattenimenti che, nel corso della serata, prevedono più del 50% del programma di musica dal
vivo.
Come si è detto, oltre ad essere illegittimamente incostituzionale, tale impostazione legislativa
non tiene conto dell’inevitabile trasformazione cui, nel tempo, sono soggette le varie forme di
spettacolo, ove le tecnologie digitali portano ad una sostanziale equiparazione delle due forme
di spettacolo/intrattenimento suddetto. L’evoluzione che, da oltre un ventennio, ha avuto il
settore musicale con l’avvento delle tecnologie digitali ha, difatti, eliminato la netta distinzione
che poteva esistere tempo fa in merito fra tali due modelli di intrattenimento/spettacolo.
Si propone l’adozione della seguente norma:
Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e
contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 per la categoria dei locali
di intrattenimento, spettacolo e ballo, l’efficacia delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 26
febbraio 1999, n. 60 e successive modificazioni si chiede l’abolizione dell’imposta per la sua
manifesta illegittimità in quanto incompatibile con la Direttiva CEE del 18.11.2006, n. 112.
Tale abrogazione sancirebbe di diritto l’auspicata eliminazione della distinzione tra attività di
spettacolo e di intrattenimento che ha comportato una iniqua e ingiusta sperequazione a danno
di quest’ultimo settore senza raggiungere lo scopo di sostenere il primo.
- “APPLICAZIONE DELL’ALIQUOTA IVA AL 10% AI TRATTENIMENTI MUSICALI DI OGNI
GENERE
Al fine di superare definitivamente la iniqua e non giustificata distinzione tra la musica dal vivo e
gli intrattenimenti, perché le esecuzioni musicali, comunque eseguite, siano da considerare
forme di cultura da tutelare, è necessario stabilire un equilibrio anche tra le aliquote IVA. Il
linguaggio della musica, come quello cinematografico e audiovisivo, è un’occasione formativa:
per sollecitare e sostenere nelle persone la capacità di intraprendere in forma autonoma, critica
e creativa, complessi procedimenti di decentramento cognitivo ed affettivo, valoriale e culturale.
Nelle sale da ballo, infatti, si incontrano musica e danza, forme di arti capaci di stringere gli
individui in comunità e di esprimere sentimenti collettivi.
Si propone pertanto l’adozione della seguente norma:
All’allegato B del Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 60 è aggiunto il punto 6-bis:
“Esecuzioni musicali di qualsiasi genere ad esclusione dei concerti e strumentali, e trattenimenti
danzanti anche in discoteche e sale da ballo quando l’esecuzione di musica dal vivo di durata
inferiore al cinquanta per cento dell’orario complessivo di apertura al pubblico dell’esercizio.
Conseguentemente è soppresso il punto 1 dell’allegato A”.
V bis. UNIFORMITÀ DELL’ALIQUOTA IVA AL 4% APPLICATA SU TUTTI I PRODOTTI
CULTURALI
In materia di IVA è necessario ampliare il discorso affrontando la questione dell’IVA sui supporti
fisici e digitali in ambito musicale, che attualmente ha un’aliquota pari al 22%.
E’ necessario che quest’ultima, infatti, venga uniformata all’aliquota prevista per i libri, che è del
4%. Trattandosi di prodotti che afferiscono entrambi al settore culturale e ricoprono un ruolo
parimenti rilevante nell’area in oggetto, sembra del tutto ingiustificata la disparità di trattamento
alla quale sono sottoposti.
- “SCORPORO IVA”
Alla somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi della tab A -punto 121 – allegata al DPR
633/72 viene applicata l’aliquota ridotta del 10% e, fino all’entrata in vigore dell’art. 35.1 del D.l.
223/2006, introdotto dalla legge 248/2006, tale aliquota era applicata anche alle
somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in discoteca. La norma in parola stabilendo
che ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA, le consumazioni obbligatorie nelle discoteche e
sale da ballo si considerano accessorie alle attività’ di intrattenimento o di spettacolo ivi svolte.”
ha assoggettato tali prestazioni al disposto dell’art. 12 del DPR 633/72, il quale al secondo
comma recita: “Se la cessione o prestazione principale e’ soggetta all’imposta, i corrispettivi
delle cessioni o prestazioni accessorie imponibili concorrono a formare la base imponibile.”
Il menzionato concetto di “accessorietà” enunciato dall’art. 19-bis, comma 2, del D.p.r.
633/1972, tuttavia, non è definito. La Giurisprudenza della Suprema Corte nonché della Corte di
Giustizia Europea è indirizzata verso una individuazione del criterio di accessorietà meramente
“quantitativo”. E’ del tutto evidente che l’attività di somministrazione in discoteca non possa
qualificarsi quale attività secondaria e per questo si chiede che alla stessa si applichi la
medesima aliquota IVA del 10% prevista per tale attività quando la stessa sia svolta nei pubblici
esercizi. Tale richiesta è avanzata in subordine a quella relativa all’aliquota I.V.A sui biglietti di
ingresso.
Si propone pertanto l’adozione della seguente norma
All’articolo 74-quater del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 il
comma 6-bis è soppresso.
VII. ULTERIORI SOSPENSIONI IN MATERIA FISCALE
Al fine di contrastare le indebite compensazioni, la compensazione del credito annuale o
relativa a periodi inferiori all’anno dell’imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte
sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e
all’imposta regionale sulle attivita’ produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, può
essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge.
Si chiede l’adozione della seguente norma:
- “Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e
contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 per la categoria dei locali
di intrattenimento, spettacolo e ballo, l’efficacia delle disposizioni di cui all’articolo 3 del decreto
legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.
157, è sospesa fino al 31 dicembre 2020”
VIII. IMU SUGLI IMMOBILI ISCRITTI IN CATASTO NELLE CATEGORIE D3 E D8
Si chiede l’adozione della seguente norma:
- Per gli immobili iscritti in catasto nelle categorie D/3 e D/8 non sono dovuti i pagamenti da
effettuare alle scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre 2020 a titolo di: a) imposta municipale
propria (IMU) di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e successive
modifiche ed integrazioni; b) imposta municipale immobiliare (IMI) di cui alla legge della
provincia autonoma di Bolzano 23 aprile 2014, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni; c)
imposta immobiliare semplice (IMIS) di cui alla legge della provincia autonoma di Trento 30
dicembre 2014, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni.
- I pagamenti di cui al comma 1 sono dovuti nella misura del 30% del valore normale per le
scadenze 16 giugno e del 16 dicembre 2021 e del 60% del valore normale per le scadenze del
16 giugno e del 16 dicembre 2022.
- Nel caso in cui il soggetto obbligato al pagamento dell’imposta di cui al comma 1 non sia il
medesimo soggetto che gestisce l’impresa, l’agevolazione è subordinata alla rinegoziazione del
contratto di locazione o del contratto di affitto d’azienda o altro contratto similare, al fine di
assicurare una corrispondente riduzione del canone o del corrispettivo dovuto dal soggetto che
gestisce l’impresa.
- INIBITORIA SFRATTO PER MOROSITA’ PER IMMOBILI CATEGORIA D3 E D8
E’ necessario stabilire la sospensione dell’intimazione di sfratto per morosità da parte del
locatore al conduttore di immobili categoria D3 e D8, in caso di mancato pagamento del canone
di affitto alle scadenze durante il periodo dell’emergenza epidemiologica, nonché la
sospensione dell’ingiunzione di pagamento per i canoni scaduti.
Si chiede l’adozione della seguente norma:
L’efficacia della disposizione di cui all’articolo 658 del R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 e
successive modificazioni, per la categoria dei locali di intrattenimento, spettacolo e ballo, è
sospesa dall’entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 2020.
- SOSPENSIONE DELLE ESECUZIONI IMMOBILIARI
Si propone l’adozione della seguente norma:
All’articolo 103, comma 6, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e successive modificazioni,
sostituire le parole “ 1 settembre 2020” con le seguenti “31 dicembre 2020”.
XI . SALDO DEI PAGAMENTI ARRETRATI DOVUTI DALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
E DAGLI ENTI PUBBLICI
In un momento in cui le imprese dello spettacolo e dell’intrattenimento non hanno un flusso
regolare di denaro e non sono nella possibilità di anticipare o sostenere economicamente ritardi
nella riscossione dei propri crediti, è fondamentale che i pagamenti arretrati dovuti da enti
pubblici, amministrazioni locali e territoriali, nonché amministrazioni dello Stato vengano
corrisposti il prima possibile. Tali debiti insoluti, infatti, gravano da mesi sui bilanci e sulle attività
finanziarie di operatori culturali e organizzatori di eventi musicali, di spettacolo e di
intrattenimento. Il ritardo ha ad oggetto sia le liquidazioni sia le valutazioni di rendicontazioni su
progetti locali, regionali, nazionali ed europei. E’ necessario, dunque, accelerare le procedure di
valutazione e provvedere alla liquidazione di tutti i pagamenti del 2019 e 2020 già confermati.
XII. PREVISIONE DI UN CREDITO DI IMPOSTA PER I LOCALI E BOTTEGHE
Ai soggetti esercenti attività d’impresa, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti
dall’emergenza da “Coronavirus”, viene riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 60%
dell’ammontare del canone di locazione, per tutta la durata di sospensione per legge
dell’attività, nel caso di immobili rientranti nella categoria catastale C/1, D3 e D8.
Nella predetta categoria catastale vi rientrano i bar, i ristoranti le trattorie ecc. cioè tutte le
attività dotate di autorizzazione o SCIA per la somministrazione. In questa categoria
commerciale vi rientrano, a pieno titolo, anche le discoteche le quali sono tutte dotate
dell’autorizzazione per la somministrazione ma, diversamente da tutte le altre attività prima
citate, non possono accedere al credito di imposta in quanto i loro immobili sono accatastati
nelle categorie D3 o D8. In molti casi infatti le discoteche hanno intrapreso l’attività in edifici a
destinazione produttiva industriale/artigianale, ormai in disuso, adattati per le esigenze
specifiche e per questo accatastati nella categoria D8 ovvero negli altri casi accatastando gli
immobili nella categoria D3 per analogia con le sale per concerti, spettacoli e simili, previsti in
tale categoria. Al fine di sopperire alla carenza di liquidità delle imprese si chiede, inoltre, di
prevedere tale credito di imposta a favore del locatore in modo che le stesse possano avere un
risparmio immediato mentre invece il locatore lo potrà far valere a suo tempo in compensazione.
L’estensione ai mesi di aprile e maggio è richiesta in relazione alla prevedibile durata di
chiusura per le discoteche che si preannuncia non breve.
Si propone pertanto l’adozione della seguente norma:
All’art. 65 del DL n 18 del 17 marzo 2020 sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 65 (Credito d’imposta per botteghe e negozi.)
al comma 1 dopo le parole “mese di marzo 2020” aggiungere “aprile e maggio” e dopo le parole
“ categoria catastale C1” aggiungere “D3, D8”.
Al comma 1, dopo il punto, aggiungere “Tale credito d’imposta è riconosciuto al locatore in caso
di abbattimento di pari importo percentuale del canone di locazione praticato al conduttore”.
XIII. PREVISIONE DI UN CREDITO DI IMPOSTA PER I PREMI ASSICURATIVI
La polizza multirischi comprende: furto, incendio, assicurazione macchinari elettronici e
responsabilità civile verso terzi e ha un costo non indifferente.
E’ del tutto evidente che a locali chiusi vengono meno molte delle cause che danno luogo a
possibili eventi dannosi come quelli verso terzi, visto che non vi sono avventori, o agli immobili a
causa di incendi in quanto gli impianti elettrici sono spenti e i macchinari elettronici non sono in
funzione. In questo periodo di lockdown vengono meno pertanto i motivi che hanno dato causa
alla stipula della polizza assicurativa i quali hanno un valore determinante nell’economia del
negozio in quanto diventa irrealizzabile la finalità essenziale in cui consiste la causa concreta
del contratto. A fronte di questa mancata contro-prestazione è comunque richiesta la
prestazione di chi ha sottoscritto la polizza e per questo si chiede un intervento di sostegno.
Si chiede pertanto l’adozione della seguente norma:
Dopo l’art. 65 del DL n 18 del 17 marzo 2020 è aggiunto l’art. 65/bis
Art 65/bis (credito di imposta per premi assicurativi )
1.Ai soggetti esercenti attività d’impresa, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti
dall’emergenza da “Coronavirus”, viene riconosciuto un credito d’imposta, per tutta la durata di
sospensione per legge dell’attività, nella misura del 60% dell’ammontare della polizza
assicurativa multirischi stipulata per immobili rientranti nelle categorie catastali C/1 (negozi e
botteghe) D3 e D8 ( discoteche).
- Il credito d’imposta non si applica alle attività’ di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ed e’ utilizzabile, esclusivamente, in
compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
- Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.
**************
Alle predette misure, finalizzate a tamponare le ripercussioni economiche dell’emergenza in
atto, vanno affiancati degli interventi collegati all’agevolazione e al sostegno di tutta la filiera
musicale nella fase di riapertura.
- ABOLIZIONE DEL LIMITE ORARIO DELLE ORE 03.00 PER LA SOMMINISTRAZIONE DI
BEVANDE ALCOLICHE
In vista della riapertura, il limite orario imposto alla somministrazione di bevande alcoliche incide
negativamente sull’economia delle attività coinvolte, contribuendo a creare una distorsione
dell’intero sistema senza che sia raggiunto lo scopo per il quale era stato inteso.
Si propone pertanto l’adozione della seguente norma:
La modifica apportata dalla Legge 120/2010 all’articolo 6 della Legge 160/2007 è abrogata.
II.PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE E REGISTRO PUBBLICO DELLE OPERE E DEI
MATERIALI PROTETTI
E’ necessario un investimento per la costruzione di una piattaforma digitale nazionale di
distribuzione opere e contenuti musicali, live, ascolto e dj-set dedicata al made in Italy. In
momento in cui l’offerta si è riversata sulle piattaforme on-line, ed è quest’ultima l’unica modalità
possibile di comunicazione con il pubblico, è necessario sfruttare le potenzialità di internet per
supportare la proposta creativa in modo sostenibile.
Inoltre, al fine di promuovere un efficiente mercato digitale delle opere è necessaria e
essenziale la costituzione e la tenuta di un registro pubblico da parte di un organo super partes
delle opere e dei materiali protetti (contenente tutte le informazioni sul regime dei diritti rilevanti),
aperto, condivisibile e interoperabile (realizzato sfruttando le potenzialità delle tecnologie digitali
e dei registri distribuiti e degli standard più evoluti), e ciò al fine di agevolare il rilascio delle
licenze per le utilizzazioni delle opere e dei materiali protetti e la riscossione dei relativi
compensi per gli aventi diritto.
III. BUONO A FONDO PERDUTO PER LE IMPRESE DELLO SPETTACOLO E
DELL’INTRATTENIMENTO
Come già rilevato in precedenza, è fondamentale per l’intero settore dello spettacolo ed
intrattenimento che le imprese (come sopra definite) siano supportate con provvedimenti atti a
bilanciare il danno subito a causa dell’emergenza, che per la fine dell’anno potrebbe superare
quota 600 milioni. Sarebbe auspicabile, dunque, un intervento economico volto a erogare ai
predetti soggetti un bonus a fondo perduto al fine di bilanciare le perdite subite, che allo stato
sembrano del tutto irrecuperabili. Oltre agli aiuti basati sul credito e sulla corresponsione di
prestiti e mutui, infatti, è fondamentale che le imprese dispongano di liquidità da poter
reinvestire nel settore per avviare un circolo positivo finalizzato alla ripresa. Cruciale è anche
che la definizione dei criteri di attribuzione sia comune e condivisa su larga scala. A tal fine si
propone la creazione di un tavolo di lavoro che coinvolga le realtà più piccole per
l’individuazione dei predetti criteri.
- AMPLIAMENTO ED ESTENSIONE DEL FONDO EMERGENZE SPETTACOLO, CINEMA
E AL SETTORE DELL’INTRATTENIMENTO
Ampliare il fondo straordinario previsto all’articolo 89 del Decreto Cura Italia anche a sostegno
di tutte le figure che operano nell’intrattenimento. Come già rilevato nella nostra ultima
comunicazione del 28 marzo u.s., infatti, la definizione di spettacolo (utilizzata nella norma,
ossia nell’All. A, n. 1, di cui si è già chiesta l’abolizione), allo stato, non coincide in base al
dettato normativo con quella di intrattenimento. Infatti, a norma di quest’ultima nell’ambito
musicale, la definizione di spettacolo riguarda le esibizioni dal vivo, mentre quella di
intrattenimento comprende tutte le altre esecuzioni musicali di qualsiasi genere, anche con
pubblico danzante in discoteca. Sebbene il concetto di musica dal vivo applicato alla musica
elettronica sia piuttosto controverso e in evoluzione costante, allo stato attuale il termine
“spettacolo” non viene considerato applicabile anche alle esibizioni dei DJ e a tutta la filiera a
collegata (organizzatori di eventi, manager, bookers, discoteche ecc.) che risulterebbe, dunque,
esclusa dai benefici del predetto Fondo. Dal punto di vista sostanziale i due comparti sono
l’essenza dello stesso settore culturale e pertanto tale distinzione è ingiustificata e del tutto
anacronistica, nonché penalizzante per il comparto dell’intrattenimento.
Si fa notare che l’ultimo stanziamento con il quale il MIBACT ha annunciato lo stanziamento di
20 milioni di euro a sostegno delle arti performative che non hanno ricevuto contributi
provenienti dal FUS nel 2019, prevede ancora un limite all’accesso che esclude le fasce più
deboli, ossia quelle degli artisti performativi che non riescono ad aver svolto tra il 1 gennaio
2019 e il 29 febbraio 2020 un minimo di 15 rappresentazioni e aver versato contributi
previdenziali per almeno 45 giornate lavorative, escludendo quindi le tantissime piccole realtà
che operano nel settore dello spettacolo e dell’intrattenimento.
Si chiede, pertanto, l’estensione del fondo straordinario a 200 milioni, da suddividere
equamente anche a favore di tutti i soggetti e le imprese che danno vita a manifestazioni
musicali nazionali, gratuite e non, che danno principalmente spazio ai giovani artisti e autori
indipendenti ed emergenti del nostro paese, abbassando i criteri di ingresso .
- ESTENSIONE DEL FUS AL SETTORE DELL’INTRATTENIMENTO
Alla luce di quanto sopra non basta allargare le maglie dell’accesso al FUS ma è necessario
prevedere che all’interno di esso sia devoluta una parte anche al settore dell’intrattenimento, al
fine di coprire tutta la filiera che produce cultura nel settore musicale. All’interno del termine di
intrattenimento, infatti, rientrano diverse tipologie di espressione creativa, tra le quali una
grande fetta, se non la totalità di essa, è rappresentata da produzioni giovanili e all’avanguardia
che consentono l’esportazione del prodotto italiano all’estero. E’ noto come sempre più spesso
la musica elettronica dialoghi con la videoart rappresentando un elemento fondamentale dello
sviluppo creativo contemporaneo.
- FONDI A REGIONI E COMUNI PER FINANZIARE LE ATTIVITA’ SUL TERRITORIO
E’ necessario dotare di fondi dedicati alle piccole e microimprese del settore musicale anche le
Regioni e i Comuni per finanziare direttamente le attività più importanti e significative del
territorio, sempre secondo i criteri di notorietà nazionale o di star-up, numero di eventi a biglietto
o gratuiti, storicità dell’evento, tasso di valorizzazione giovani artisti emergenti e indipendenti.
VII. RINNOVAZIONE DELLA INDENNITA’ LAVORATORI DELLO SPETTACOLO
Si richiede che l’indennità prevista dall’art. 38 del Decreto Cura Italia sia rinnovata a favore dei
lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, anche con meno di 30 contributi
giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui derivi un reddito non superiore a
50.000 euro, e non titolari di pensione.
VIII. ESTENSIONE DELLA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA PER I LAVORATORI
DELLO SPETTACOLO E DELL’INTRATTENIMENTO
Si chiede l’accesso alla cassa integrazione in deroga per i lavoratori intermittenti operanti nel
settore dello spettacolo e dell’intrattenimento al fine di ampliare tale possibilità non solo ai
lavoratori subordinati “a chiamata” ma anche ai soci di cooperativa operanti con il contratto di
“socio lavoratore autonomo dello spettacolo”.
- REDDITO DI EMERGENZA ESTESO ANCHE ALLE FIGURE PRECARIE DEL SETTORE
DELLO SPETTACOLO E DELL’INTRATTENIMENTO
E’ fondamentale che in questa fase di emergenza non venga lasciato indietro nessuno. Il
settore dello spettacolo e dell’intrattenimento è peculiare sia dal punto di vista delle professioni
coinvolte, sia per le modalità e caratteristiche di erogazione delle prestazioni lavorative. Per tali
motivi, è un’area che sfugge agli strumenti tradizionali che, molto spesso non si rivelano idonei
e funzionali al raggiungimento degli obiettivi. Per tali motivazioni è necessario intervenire con
l’istituzione del reddito di emergenza per aggiungere anche quei soggetti che non hanno le
caratteristiche per rientrare in nessuna delle iniziative di sostegno economico già poste in
essere e di quelle sopra proposte.
- AUDIZIONE DA PARTE DELLA TASK FORCE COLAO FASE 2 E COSTITUZIONE DI UNA
TAVOLO DI LAVORO CON TUTTI I RAPPRESENTANTI DELLA FILIERA DELLO
SPETTACOLO E DELL’INTRATTENIMENTO MUSICALE
E’ fondamentale che tutte le scelte politiche riguardanti la fase 2 per il settore dello spettacolo e
dell’intrattenimento siano condivise da tutti i rappresentanti della filiera e, dunque, concertate
con i soggetti che giornalmente si relazionano con i lavoratori dello spettacolo e
dell’intrattenimento.
Si richiede, dunque, la costituzione di un tavolo di lavoro dinanzi alla Task Force Colao Fase 2
(presieduta dal Dott. Vittorio Cola) al quale siedano tutte le realtà rappresentative delle
categorie qui rappresentate, per individuare criteri e modalità di ripartizione dei fondi e dei
contributi economici. Lo stato di emergenza ha posto in evidenza la necessità di una
riorganizzazione dell’intero settore in questione, sottolineando carenze e lacune
dell’impostazione vigente. D’altro canto, la peculiare situazione in essere ha ulteriormente
aggravato le fragilità di un settore già in crisi.
E’ necessario dunque un ripensamento delle norme che regolano il settore condiviso su larga
scala. Il predetto gruppo di lavoro, dunque, oltre ad affrontare le misure contingenti, potrebbe
essere un elemento fondamentale per la formulazione di nuove proposte idonee ad
accompagnare La rinascita del settore.
Firmano
A-DJ, AID, ASSODEEJAY
SILB-FIPE
AUDIOCOOP AIA RETE DEI FESTIVAL