Ok del Senato al decreto Recovery/Semplificazioni, sul quale il governo ha posto la fiducia, con 213 voti favorevoli e 33 contrari. Il provvedimento, approvato la scorsa settimana dalla Camera, è legge. Tra i punti del decreto, l’istituzione della Soprintendenza Speciale per il Pnrr, semplificazioni nell’ambito del progetto “Bellezz@ – Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati”, nuove assunzioni per il ministero del Turismo e l’Enit, misure per il riuso e la valorizzazione degli immobili di interesse storico e culturale.
SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Viene istituita la Soprintendenza speciale per il PNRR: un ufficio di livello dirigenziale generale, incardinato presso il Ministero della cultura, avente carattere straordinario, la cui operatività, strettamente legata alla durata del PNRR, che cessa il 31 dicembre 2026. Alla Soprintendenza spettano le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui questi ultimi siano interessati dagli interventi del PNRR sottoposti alla valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero. La Soprintendenza speciale si avvale per l’istruttoria delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio. Alla Soprintendenza speciale sono attribuiti poteri di avocazione e sostituzione nei confronti delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, con riguardo ad ulteriori interventi strategici. Direttore della Soprintendenza è il direttore della Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero. Presso la Soprintendenza speciale è costituita una segreteria tecnica, di cui fanno parte sia personale di ruolo del Ministero, sia esperti di comprovata qualificazione professionale.
INTERVENTI LOCALIZZATI IN AREE CONTERMINI
Il provvedimento interviene sulla disciplina dell’autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili. Il Ministero della Cultura partecipa al procedimento unico in relazione ai progetti aventi ad oggetto impianti alimentati da fonti rinnovabili comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, localizzati in aree sottoposte a tutela, anche in itinere, ai sensi del Codice dei beni culturali, nonché nelle aree contermini ai beni sottoposti a tutela ai sensi del medesimo decreto legislativo. Nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili, localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela paesaggistica, il Ministero della Cultura si esprime nell’ambito della Conferenza di servizi con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l’espressione del parere, l’amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. In tutti i casi, il rappresentante del Ministero della cultura non può attivare i rimedi, previsti dalla normativa vigente (art. 14-quinquies della legge n. 241/1990) avverso la determinazione di conclusione della Conferenza.
MODIFICHE AL PROGETTO BELLEZZ@ – RECUPERIAMO I LUOGHI CULTURALI DIMENTICATI
Nel decreto c’è una disposizione interpretativa di una norma, contenuta nel DPCM 27 settembre 2018, relativa alla documentazione necessaria da allegare alla dichiarazione che gli enti attuatori sono tenuti a presentare al fine di accedere al finanziamento dell’intervento di competenza nell’ambito del progetto “Bellezz@ – Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati”. Nello specifico, si stabilisce che la condizione prevista dal comma 2, lettera d), del medesimo articolo 2, ai sensi della quale fra gli allegati alla suddetta dichiarazione è richiesta “la documentazione che accerti la sussistenza della disponibilità giuridica e fattuale dei beni ai fini della realizzazione dell’intervento”, si intenda soddisfatta anche qualora i beni siano concessi in locazione o in comodato d’uso agli enti attuatori.
CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE “I LINCEI PER LA SCUOLA”
Viene prorogato per il 2021 il contributo di 250 mila euro a favore della Fondazione “I Lincei per la scuola”, che ha sede presso l’Accademia Nazionale dei Lincei.
RIUSO E VALORIZZAZIONE IMMOBILI STORICI
E’ permesso derogare ai parametri definiti dal DM 5/7/1975 per tutto il patrimonio vincolato. In particolare, la deroga della normativa generale riguarda la misura del 10% per i parametri di altezza utile dei locali e del 50% per quelli aereo illuminanti. Il fine è quello di favorire il riutilizzo a fini abitativi e commerciali, per esempio, di annessi rustici, barchesse di ville o mezzanini e piani terra di palazzi nei centri urbani. “Una semplificazione che consente al nostro patrimonio culturale vincolato di partecipare alla ripresa economica del Paese – si legge nella relazione che accompagna il testo -, incentivando il virtuoso sistema economico legato al riuso e valorizzazione degli immobili storici, evitando di lasciare i beni vincolati, che costituiscono una piccola parte dell’intero patrimonio immobiliare, imbrigliati in una serie di regole e rigidità normative che gli impedirebbero di essere parte di quella ripresa economica che dovrebbe avere nei centri storici e nei piccoli borghi uno degli elementi principali della ripartenza del nostro Paese”.
NORME SUL PERSONALE DEL MINISTERO DEL TURISMO E DELL’ENIT
Il decreto contiene disposizioni volte ad agevolare e accelerare l’assunzione di personale da parte del Ministero del Turismo e dell’ENIT. In particolare, per le finalità strettamente connesse al coordinamento delle attività di gestione nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi previsti nel PNRR e allo scopo di consentire di acquisire rapidamente le risorse di personale occorrenti per garantire il funzionamento e il monitoraggio sulle relative misure di incentivazione e sostegno al settore del turismo, il Ministero del Turismo può svolgere le procedure di assunzione a tempo indeterminato di 136 unità di personale non dirigenziale, di cui 123 di area terza e 13 di area seconda, e di 14 unità di personale dirigenziale di livello non generale. Per garantire il conseguimento degli obiettivi e degli interventi di competenza del Ministero del Turismo previsti nel PNRR, con particolare riguardo a quelle strettamente connesse al coordinamento delle attività di gestione nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo, essenziali per l’efficace realizzazione delle misure di sostegno e incentivazione del settore del turismo, si autorizza l’ENIT ad assumere, entro l’anno 2021, facendo ricorso a procedure concorsuali da effettuare nel rispetto dei princìpi generali per l’accesso all’impiego nelle pubbliche amministrazioni, un contingente fino a 120 unità di personale non dirigenziale con contratto a tempo determinato della durata massima di ventiquattro mesi, di cui 70 appartenenti al livello secondo e 50 appartenenti al livello terzo del contratto collettivo nazionale del lavoro per i dipendenti del settore turismo – aziende alberghiere. Questo personale si aggiunge alla dotazione organica prevista dalla legislazione vigente. I relativi oneri – pari a 3.041.667 euro per l’anno 2021, a 7.300.000 euro per l’anno 2022 e a 4.258.333 euro per l’anno 2023 – sono a carico delle risorse finanziarie iscritte nel bilancio di previsione dell’Ente per l’anno 2021. L’individuazione delle unità di personale e le modalità dell’avvalimento sono disciplinate da un apposito protocollo d’intesa a titolo gratuito tra il Ministero del Turismo e l’ENIT da stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
NUOVA DISCIPLINA DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE E DISPOSIZIONI SPECIALI PER GLI INTERVENTI PNRR-PNIEC
Si interviene sulla disciplina per l’emanazione del provvedimento di VIA di competenza statale recata dai commi 2 e 2-bis dell’art. 25 del Codice dell’Ambiente (concernenti, rispettivamente, i progetti non inclusi nel PNRR-PNIEC e quelli invece inclusi). Le modifiche riguardano, in estrema sintesi: il concerto del Ministero della Cultura; l’accelerazione della procedura attraverso la riduzione dei termini previsti; l’unificazione delle procedure previste nei casi di inutile decorso dei termini e per l’attivazione dei conseguenti poteri sostitutivi finalizzati all’adozione del provvedimento di VIA; l’introduzione del rimborso al proponente del 50% dei diritti di istruttoria qualora non siano rispettati i termini per la conclusione del procedimento di VIA relativo ai progetti PNRR-PNIEC. Sostanzialmente, quindi, il procedimento di VIA ha una circolarità unitaria che incorpora anche i pareri e gli orientamenti del Ministero della Cultura e questo è un passaggio molto importante per quello che riguarda il rapporto tra procedure prettamente ambientali e quelle che invece emanano dal codice del paesaggio di competenza, in particolare sotto il profilo operativo, del Ministero della Cultura.
Fonte: AgCult