Direttori
Giuseppe Dalla Torre – Prof. Em. “Lumsa” di Roma Geraldina Boni – Ord. Università di Bologna
Comitato Direttivo
Mario Caravale – Prof. Em. Università di Roma “La sapienza”; Francesco P. Casavola – Pres. Em. Corte Costituzionale; Francesco D’Agostino – Prof. Em. Università di Roma “Tor Vergata”; Giuseppe De Vergottini – Prof. Em. Università di Bologna; Javier Francisco Ferrer Ortiz – Cat. Universidad de Zaragoza; Vittorio Gasparini Casari – Ord. Università di Modena e Reggio Emilia; Luigi Labruna – Prof. Em. Università di napoli “Federico ii”; Pasquale Lillo – Ord. Università della “Tuscia” di Viterbo; Giovanni Luchetti – Ord. Università di Bologna; Ferrando Mantovani – Prof. Em. Università di Firenze; Paolo Mengozzi – Prof. Em. Università di Bologna; Carlos Petit Calvo – Cat. Universidad de Huelva; Alberto Romano – Prof. Em. Università di Roma “La sapienza”
Comitato Scientifico
Enrico Al Mureden – Università di Bologna salvatore Amato – Università di Catania
Maria Pia Baccari – “Lumsa” di Roma
Christian Baldus – Università di Heidelberg Michele Belletti – Università di Bologna
Michele Caianiello – Università di Bologna
Marco Cavina – Università di Bologna
Olivier Echappé – Université de Lyon 3
Luciano Eusebi – Università Cattolica del s. Cuore Libero Gerosa – Facoltà di Teologia di Lugano Herbert Kronke – Università di Heidelberg Francesco Morandi – Università di sassari
Andrés Ollero – Università “Rey Juan Carlos” di Madrid Paolo Papanti Pelletier – Università di Roma “Tor Vergata” Otto Pfersmann – Université Paris 1 Panthéon – sorbonne Angelo Rinella – “Lumsa” di Roma
Giuseppe Rivetti – Università di Macerata
Gianni santucci – Università di Trento
nicoletta sarti – Università di Bologna
Carmelo Elio Tavilla – Università di Modena e Reggio Emilia
Redazione
Dott.ssa Daniela Bianchini Jesurum – Avvocato del Foro di Roma Dott.ssa Maria Teresa Capozza – “Lumsa” di Roma
Dott. Matteo Carnì – “Lumsa” di Roma
Dott. Francesco Galluzzo – Univ. Cattolica di Milano
Dott. Manuel Ganarin – Università di Bologna
Prof.ssa Alessia Legnani Annichini – Università di Bologna Dott. Alessandro Perego – Università di Padova
Norme e criteri redazionali
- ▪ L’Autore di un’opera o di un articolo citato in nota va riportato con l’iniziale del nome precedente il cognome in maiuscoletto (es.: A. Gellio); l’iniziale del nome e il cognome di più Autori di un’o- pera o di un articolo vanno separati da una virgola (es.: A. Gellio, M. Bianchi).
- ▪ il titolo di un’opera o di un articolo va riportato in corsivo; la par- ticella “in” che precede il titolo di un’opera collettanea, di un di- zionario, di una rivista, anch’esso in corsivo, va invece riportata in tondo (es.: a. Gellio, La simulazione nel matrimonio, in Rivista giuridica, …). L’abbreviazione del titolo di una rivista è facolta- tiva, purché sempre coerente all’interno del testo. il titolo di un contributo o di un’opera va citato per esteso la prima volta; per le successive citazioni l’abbreviazione è facoltativa, purché sempre coerente all’interno del testo.
- ▪ L’indicazione del luogo e dell’anno di pubblicazione vanno in ton- do, separati da una virgola (es. Modena, 2004).
- ▪ L’indicazione del numero e delle parti di una rivista vanno inserite in tondo dopo l’anno di edizione. È obbligatoria se ogni numero o parte ha una numerazione di pagina autonoma (es.: Foro it., 2011, i, c. 2962 ss.); se invece i numeri o le parti di una rivista seguono una stessa numerazione progressiva l’indicazione del numero o del- la parte in tondo dopo l’anno di edizione è facoltativa (es.: Archivio giuridico, 2012, 2, p. 58 ss.).
- ▪ L’indicazione del numero della o delle pagine/colonne citate nel- la nota deve essere preceduta da “p.” (pagina) o “pp.” (pagine) oppure da “c.” (colonna) o “cc.” (colonne); mentre, se le pagine proseguono oltre quella citata, si fa seguire “ss.” (es.: a. Gellio, La simulazione nel matrimonio, in Rivista giuridica, 2011, 1, p. 81 ss.).
- ▪ Le abbreviazioni “cit.” e “loc. cit.”, indicative di opere già citate, vanno in tondo dopo il titolo o una parte del titolo in corsivo; men- tre va in corsivo l’abbreviazione “op. cit.”, indicativa di un titolo di volume o di un articolo già citato (così come la particella “ivi”): “op. cit.” si può usare se di un Autore è citata una sola opera.
- ▪ il numero di edizione dell’opera va indicato in apice dopo l’anno di pubblicazione (es. 20104).
- ▪ L’Editore non va citato per le opere italiane; può essere citato per quelle antiche o straniere.
- ▪ Uso delle virgolette: per riportare in tondo brani di autori o il testo di disposizioni normative: «………» (caporali); per riportare cita- zioni interne ad altre citazioni: “………” (doppi apici); l’uso degli apici singoli ‘………’ è possibile soltanto per evidenziare con enfasi concetti o espressioni particolari.
- ▪ Le parole straniere vanno in corsivo, eccetto quelle entrate nel lin- guaggio corrente. Le citazioni tra virgolette a caporale in lingua straniera vanno in tondo.
- ▪ Capoversi a rientrare all’inizio di ogni nuovo paragrafo.
- ▪ L’indicazione dell’abbreviazione “vol.” (seguito da numero roma- no) e del vocabolo “tomo” (seguito da numero arabo) sono facolta- tive, purché sempre coerenti all’interno del testo (es. T. Tizis, voce Potestà dei genitori, in Dizionario giuridico, vol. XiV, Roma, 2000, p. 113 ss.).
- ▪ L’abbreviazione di nota va in tondo: “n.” o “nt.”.
- ▪ Per opere di più autori: titolo dell’opera in corsivo seguito, dopo la virgola, dal nome o dai nomi dei curatori in maiuscoletto separati da una virgola, laddove vi siano (es.: Le società, a cura di T. Tizis, a. Gellio, Roma, 2011).
archivio giuridico, anno CLII, fasc. 4 2020, pp. 1225-1235 Fabio Dell’aversana
Le arti e Lo spettacoLo aLLa prova deL covid-19*
Sommario: 1. Un’emergenza nell’emergenza. – 2. Quid juris? – 3. Per un dirit- to delle arti e dello spettacolo equo e pluralistico.
1. Un’emergenza nell’emergenza
Ci siamo ritrovati a vivere una situazione di emergenza senza precedenti nella storia con una tale velocità che, anco- ra oggi, a distanza di alcuni mesi dal suo inizio, è difficile com- prendere ragioni e cause di quanto abbiamo vissuto e di quan- to ancora, probabilmente, saremo costretti a subire in ragione del dilagare del virus: così, compressioni delle libertà costitu- zionali e attivazioni di procedure extra ordinem – spesso ricor- date in note marginali dei migliori testi di diritto costituzio- nale – hanno suscitato riflessioni contrastanti in punto di di- ritto sulle quali ancora molto si dovrà indagare. sul giurista, ancora una volta, è ricaduto il gravoso onere di rintracciare il corretto bilanciamento tra la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali e le esigenze di sicurezza che hanno giustificato e imposto le drastiche misure del lockdown.
La crisi sanitaria ha prodotto i suoi effetti dirompenti in molti settori delle nostre vite e non è da sottovalutare il fatto che alcuni ambiti siano stati incisi con una forza maggiore ri- spetto ad altri. Nello specifico settore delle arti e dello spetta-
* Il contributo, accettato dalla Direzione e pubblicato per cortesia dell’au- tore e dell’editore, è già stato edito nel volume collettaneo Dialoghi in emergen- za, a cura di F. Niola, m. Tuozzo, Editoriale Scientifica, Napoli, 2020, p. 321 ss.
Il presente testo è stato consegnato a margine dell’audizione dinanzi alla VII Commissione del senato della repubblica (Istruzione pubblica, beni cultu-rali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) in merito all’impatto dell’emergenza epidemiologica Covid-19 nel settore della cultura tenutasi in data 2 luglio 2020.
1225
Fabio Dell’Aversana
colo, ad esempio, si è ben presto palesata una situazione par- ticolarmente grave, che, per certi versi, si era conclamata an- che prima dell’insorgere dell’emergenza sanitaria. È così stato posto all’attenzione dell’opinione pubblica un dato che era no- to, da tempo, agli addetti ai lavori: il mondo delle arti e dello spettacolo è in profonda sofferenza a causa di una situazione difficile e persistente nel tempo; la crisi ha, dunque, soltanto reso ancor più urgente l’esigenza di individuare le migliori so- luzioni ai problemi contingenti preesistenti.
Non è facile riflettere su ciò che sta accadendo e sulle con- seguenze che riguarderanno la società e le istituzioni ma è in-dispensabile provarci, con approfondite riflessioni che siano formulate avendo riguardo allo specifico sistema delle attività e dei servizi culturali e delle istituzioni che vi operano1. non è un caso che nei duri mesi del lockdown si siano moltiplica- te le occasioni di incontro organizzate, stanti i divieti imposti alla organizzazione di convegni e seminari, nella nuova e ine- splorata modalità online del webinar, proprio per agevolare l’incontro tra professionisti dei singoli settori e la conseguen- te riflessione su specifiche problematiche. In questa prospet- tiva, anche sIeDas – società Italiana esperti di Diritto delle arti e dello spettacolo, associazione che persegue lo scopo di sensibilizzare la comunità accademica e gli operatori del set- tore allo studio delle tematiche ascrivibili al diritto delle ar- ti e dello spettacolo, si è fatta promotrice dell’organizzazione di alcuni incontri dedicati al mondo della musica, del cinema,
1 m. Cammelli, Pandemia: the day after e i problemi del giorno prima, in Aedon. Rivista di arti e diritto on line, 2020, 1, il quale ricorda che alcuni ef- fetti sono certi, e oggi già visibili. Aggiunge l’Autore che «(i)l blocco generaliz- zato e istantaneo di ogni attività non ha solo svuotato in un istante musei, bi- blioteche e siti ma ha traumaticamente separato le “cose” e la loro materialità da chi fruendone ne assicura e rinnova il significato. Al punto che le stanche polemiche sulle ovvie distinzioni (di finalità) tra tutela e valorizzazione e l’al- trettanto ovvio reciproco intreccio sul piano funzionale e operativo risultano, nella desertificazione attuale di ogni spazio pubblico e nella distanza siderale tra beni e monumenti immersi nella solitudine e reclusione privata della po- polazione, di surreale inutilità e pochezza. In mezzo, nella terra di nessuno, resta l’immagine di una socialità sospesa e proprio perché negata mai tanto necessaria agli uni e all’altra».
1226
Le arti e lo spettacolo alla prova del COVID-19
del teatro, della danza, delle arti e del terzo settore2: ne è ve- nuto fuori un confronto pubblico che ha visto impegnati, da un lato, gli operatori del settore e, dall’altro, rappresentanti del- le autorità pubbliche. sono state immaginate soluzioni con- crete e ognuno dei relatori ha offerto il proprio fattivo e profi- cuo contributo.
L’idea posta a fondamento di questa iniziativa – di cui mi sono fatto diretto promotore e organizzatore e che ha avuto co- me titolo proprio quello riproposto per questo contributo scrit- to – è che la situazione emergenziale che abbiamo vissuto può rappresentare una seria occasione per affrontare, senza esi- tazioni, la problematica della regolamentazione giuridica del mondo delle arti e dello spettacolo. È questa un’idea che colti- vo personalmente da tempo e che, in tutta la sua forza, è ve- nuta fuori anche nel corso dei lavori di questa intensa giorna- ta di audizioni.
È un tema, però, che dovrà essere affrontato in maniera approfondita, senza alcuna fretta, rinunciando a priori alla volontà di sposare soluzioni che non tengano conto della com- plessità del fenomeno, una volta superata (ci si augura, com- pletamente) la crisi pandemica: soltanto in questo modo, si fa- rà tesoro della costosa ma preziosa lezione che questi mesi ci hanno consegnato.
2. Quid juris?
se si condivide l’idea che il diritto ha la funzione di regola- re e dare risposte, non si comprende la ragione per cui un im- portante campo come quello delle arti e dello spettacolo non sia (ancora) affiancato da ricerche specifiche che guardino a tutti gli aspetti che astrattamente possono venire in rilievo e che, in concreto, si manifestano nella prassi e caratterizza- no la quotidianità di chi opera nel settore culturale. Il dirit-
2 Il ciclo di incontri ricordato nel testo è liberamente accessibile colle- gandosi al canale Youtube di sIeDas: https://www.youtube.com/channel/ UCUXR74HwL_0xTJaP6LpllLw.
1227
Fabio Dell’Aversana
to delle arti e dello spettacolo è una disciplina di difficile con- figurazione proprio perché essa non è ascrivibile in manieraesclusiva né all’ambito delle discipline pubblicistiche né tra le discipline privatistiche: l’accostamento di settori tradizional- mente ritenuti distanti è, invece, la risposta migliore alla già descritta complessità del fenomeno delle arti e dello spettaco- lo. Il riferimento a categorie tradizionali del diritto pubblico – costituzionalistiche, amministrativistiche e penalistiche – e ad istituti del diritto privato – inclusi quelli di stampo pretta- mente commercialistico e giuslavoristico – rappresenta l’uni- co modo per avere una visione soddisfacente di questa bran- ca del diritto.
Come è stato giustamente osservato, «(i)l potere politico (che è il padre del diritto, o almeno di quella parte di esso che non nasce spontaneamente dai rapporti sociali e in essi vive) ha sempre avuto rapporti controversi con l’arte e lo spettaco- lo, ovvero – precisando meglio – ha costantemente provato ad usarne lo scintillio e la capacità di creare empatia col pubbli- co per ricavarne consenso e legittimazione del proprio opera- to e gli “addetti ai lavori artistici”, per così dire, dal loro can- to spesso abbozzavano, per procurarsi nello scambio gloria e in primo luogo – naturalmente – pane, companatico e maga- ri ben di più, facendosene dunque cortigiani e perciò tenuti al vincolo verso il mecenate: il termine, com’è noto, fa diventare un sostantivo il cognomen di un famoso personaggio dell’età augustea che fu essenziale appunto allo sviluppo di un gran- dioso progetto di reclutamento dei migliori intellettuali dell’e- poca, a fini di magnificazione dell’autorità imperiale»3.
3 Lucide ed eleganti sono le parole di S. PriSCo, Editoriale, in Rivista di diritto delle arti e dello spettacolo, 2017, 1, p. 6, il quale ricorda che si produce nell’arte e nello spettacolo un’esplosione e pluralizzazione di orizzonti, di for- me e di senso che si intersecano e si rinnovano sempre. L’avvento pieno del- la civiltà di mercato e poi la sua globalizzazione confermano la bontà di que- sta sagace intuizione e così, nella pittura, si fanno spazio l’informale, le varie e successive avanguardie, la street art, la serialità e la compenetrazione cor- porea tra artista e segno (la body art) o le performances, nella musica emer- gono la dodecafonia e l’atonalità, nel teatro le sperimentazioni di moduli che sempre più superano la dimensione autoriale ‘di parola’ e quella del regista- demiurgo.
1228
Le arti e lo spettacolo alla prova del COVID-19
Il ragionamento non può utilmente proseguire, dunque, senza esplicitare l’idea che anche il mondo delle arti e dello spettacolo è retto da regole e che alcune di esse hanno natura giuridica. È questa la premessa da tener presente qualora si decida di avvicinarsi all’approfondimento del diritto delle arti e dello spettacolo, disciplina che, in verità, ha ricevuto un par- ziale riconoscimento negli ultimi anni, come dimostra l’inseri- mento della stessa nei piani di studio offerti dalle Istituzioni di alta Formazione artistica e Musicale del nostro Paese: id est, accademie di Belle arti, Conservatori di Musica, Istituti superiori per le Industrie artistiche, accademie nazionali di Danza e d’arte Drammatica.
Non ancora, invece, può dirsi raggiunto un vero riconosci- mento dell’importanza di questa disciplina nei corsi di studi universitari, in particolare in quelli dell’area giuridica: nes- sun piano di studi – come si evince dall’analisi dei dati in mio possesso – prevede un insegnamento di questo tipo e spesso mancano anche riferimenti a discipline più frequentemente navigate dai giuristi – per esempio, il diritto d’autore – che an- drebbero fatte rientrare, a pieno titolo, nel costituendo settore del diritto delle arti e dello spettacolo.
Un primo tema, dunque, potrebbe essere quello di inseri- re il diritto delle arti e dello spettacolo tra i campi di ricerca e di indagine riconosciuti da parte del Ministero dell’Universi- tà e della ricerca, così da incentivare studi e ricerche su que- ste tematiche.
La distanza fra le problematiche della formazione e le ri- cadute applicative non è priva di conseguenze: la più recente esperienza dimostra che la configurazione e l’erogazione dei percorsi formativi nei settori qui considerati soffre di «intera- zioni occasionali, di per sé instabili», e di «limitati avvicina- menti di sistema che, proprio perché intercorrenti fra soggetti impegnati a ribadire l’esclusività del proprio ruolo, generano sovrapposizioni quando non alimentano difficili convivenze»4. In questa sede possiamo ricordare, per esempio, le complesse
4 C. BarBaTi, Patrimonio culturale, ricerca e formazione superiore: rappor- ti da costruire, in Aedon. Rivista di arti e diritto on line, 2019, 3.
1229
Fabio Dell’Aversana
vicende che hanno riguardo la categoria dei restauratori, per i quali l’intervento del legislatore è stato di fondamentale im- portanza, non soltanto per assicurare il pieno riconoscimen- to di diritti e posizioni soggettive dei lavoratori ma anche per assicurare migliori risultati sul più generale piano della sal- vaguardia, del recupero e della valorizzazione del patrimonio storico-artistico5. Il discorso, però, dovrebbe essere di più am- pio respiro nella misura in cui potrebbe riguardare altre pro- fessionalità, inclusa quella dei giuristi specializzati in queste tematiche.
non dobbiamo, dunque, sorprenderci se il diritto delle ar- ti e dello spettacolo è stato a lungo considerato poco interes- sante, sia da parte degli operatori giuridici, sia da parte degli stessi artisti, i quali non hanno saputo valorizzare la funzio- ne che la Costituzione affida alla cultura e all’arte; e ancor di più, non dobbiamo sorprenderci se tale assordante silenzio ab- bia concorso, in maniera decisiva e colpevole, all’abbassamen- to del livello di tutela degli artisti, quali ideatori e realizzatori di un prodotto culturale.
a ben vedere, è lo stesso rispetto degli inderogabili princi- pi costituzionali ad essere ormai seriamente compromesso dal persistente disinteresse del soggetto che, invece, dovrebbe far- si carico, in via prioritaria ma non esclusiva, dell’attuazione di tutte le norme costituzionali: il legislatore, infatti, è interve- nuto sulla materia che ci impegna con una sporadicità che nel- la maggior parte dei casi non è stata compensata dalla qualità dei provvedimenti adottati6.
eppure, non vi è alcun dubbio che il diritto e le arti costitu- iscano trame connettive fondative per leggere e comprendere il mutamento sociale7.
5 Cfr. m. Bray, L’importanza della salvaguardia, del recupero e della va- lorizzazione del patrimonio storico-artistico, in Rivista di diritto delle arti e dello spettacolo, 2017, 1, p. 17.
6 Cfr. F. Dell’averSaNa, Introduzione, in Manuale di diritto delle arti e dello spettacolo, a cura di F. Dell’averSaNa, Varazze, 20162, p. 20.
7 Cfr. a. SimoNe, a. veSPaziaNi, Editoriale. Quali connessioni tra arti, di- ritto e mutamento sociale? Le arti come fonte empirica per raccontare le ite- razioni tra diritto e società, in Arti, diritto e mutamento sociale. Una mappa
1230
Le arti e lo spettacolo alla prova del COVID-19
Questo scenario confuso e frammentario è la principale causa della grande difficoltà che si è registrata nel momento in cui si è dovuto lavorare per offrire soluzioni concrete ai pro- blemi causati (rectius, acuiti) dall’emergenza sanitaria. Tan- ti i temi da affrontare e, forse, esplicitare qualche interroga- tivo potrà essere utile per il futuro dibattito. Quali tutele pre- videnziali ed assistenziali assicurare in favore dei lavoratori dello spettacolo, legati ai propri datori di lavoro da contratti poco tutelanti e spesso caratterizzati da ampi margini di au- tonomia che, pur rispondendo al principio della libertà di ma- nifestazione del pensiero artistico, non sono in grado di garan- tire la sicura attivazione di strumenti assai utili come inden- nità di disoccupazione et similia? analogamente, quali sussi- di riconoscere in favore delle imprese culturali che hanno su- bito l’improvviso blocco delle attività e, dunque, delle fonti di guadagno in uno scenario in cui la forma giuridica rende im- possibile il ricorso a istituti di sostegno economico, pur vigenti per altri settori produttivi? Purtroppo, anche le tante criticità che da tempo vengono segnalate con riguardo al FUs – Fon- do Unico per lo Spettacolo hanno animato riflessioni amare e discordanti e non c’è dubbio che sarà necessario integrare la normativa di riferimento per apprestare tutele anche nei con- fronti di chi, ad oggi, è escluso da tale sistema.
Le questioni sono tante e tendono a diversificarsi in base ai singoli settori che compongono il variegato mondo della cultu- ra – arte, musica, cinema, teatro, danza ma anche editoria e turismo culturale – con la conseguenza che soluzioni unitarie, pur auspicabili, dovranno comunque tenere nella giusta consi- derazione le peculiarità che ogni tassello della c.d. filiera cul- turale presenta.
senza dubbio alcuno, siamo giunti al punto di dover indivi- duare una disciplina omogenea per tutti gli operatori del set- tore che sia in grado di assicurare risultati coerenti con le fi- nalità fissate in Costituzione e che sia, nel contempo, orien- tata ad annullare il rischio di odiose disparità di trattamen-
tra passato, presente, futuro, a cura di a. SimoNe, a. veSPaziaNi, napoli, 2018, p. 17.
1231
Fabio Dell’Aversana
to che potrebbero soltanto aggravare una situazione già mol- to difficile. Tale intervento, inoltre, dovrebbe essere in grado di dare risposte concrete al processo di emersione di un dirit- to globale che va oltre i confini degli Stati e delle loro identità nazionali, che ha significativamente innervato, con invisibi- le perseveranza, anche il settore dei beni culturali, favorendo l’innesto di rilevanti novità8.
3. Per un diritto delle arti e dello spettacolo equo e pluralistico
È evidente che anche nel mondo delle arti e dello spettaco- lo ci siano dei soggetti privilegiati, caratterizzati da economie floride, per le quali la gestione della crisi è stata più agevole rispetto a quanto vissuto dalla maggioranza degli operatori. I primi rappresentano una minima parte di uno scenario più ampio in cui la complessità della gestione del Covid-19 ha cau- sato danni notevoli: i piccoli e medi operatori, in particolare, hanno dovuto pagare un prezzo altissimo, il cui computo non può essere limitato ai soli aspetti economici. Ai posti di lavoro persi si sono affiancati progetti non realizzati, idee andate in frantumi e nuove bellezze9 che, probabilmente, ci sono state definitivamente sottratte.
Per questa ragione, è prioritario l’obiettivo di modellare i futuri interventi al principio di uguaglianza, declinato nella sua dimensione sostanziale, così da assicurare una piena pro- tezione anche per i piccoli operatori del settore, ai quali va
8 In questi termini, a. luPo, La nozione positiva di patrimonio culturale alla prova del diritto globale, in Aedon. Rivista di arti e diritto on line, 2019, 2, che riconduce le novità a tre grandi aree: la creazione di un sistema so- vranazionale di protezione e valorizzazione del patrimonio culturale mondia- le; l’elaborazione di regole internazionali del commercio, del traffico illecito e della restituzione dei beni culturali; l’individuazione di standards minimi per istituzioni e mostre internazionali. su questa attualissima tematica, che apre orizzonti di ricerca nuovi, si veda La globalizzazione dei beni culturali, a cura di l. CaSiNi, Bologna, 2010, passim e il più recente Cultura giuridica e lettera- tura nella costruzione dell’Europa, a cura di o. roSelli, napoli, 2018, passim.
1232
9 Sulla configurazione del diritto alla bellezza si veda m.a. CaBiDDu, Edi- toriale, in Rivista di diritto delle arti e dello spettacolo, 2018, 2, pp. 5-6.
Le arti e lo spettacolo alla prova del COVID-19
l’indubbio merito di rendere concreta quella diversità cultura- le e quel pluralismo che rappresenta l’essenza profonda del si-stema culturale (non soltanto) italiano. È questa, d’altronde, la richiesta (urgente) di chi opera nel settore culturale, che vaaffrontata con sollecitudine.
Per esempio, in queste ultime settimane si è molto discus- so della possibilità di procedere ad un abbassamento dell’ali- quota IVa al 4% con l’obiettivo di agevolare una crescita dei consumi di beni e prodotti culturali. L’intuizione è buona e va senz’altro sostenuta ma non può essere considerata risolutiva di tutti i problemi. È certo che una misura di questo tipo non è in grado di assicurare un beneficio in capo a tutti gli opera- tori del settore: anzi, vi potrebbe essere il rischio che essa non raggiunga proprio i soggetti più piccoli, per i quali, dunque, la previsione di un’aliquota IVa agevolata potrebbe incidere in misura molto ridotta sui volumi di beni e servizi concretamen- te venduti. Analoga è la riflessione che potrebbe essere svolta con riguardo ai cc.dd. voucher. In base all’ultima formulazione della normativa di riferimento, i soggetti acquirenti possono presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, o dalla diversa data della comunicazione dell’im- possibilità sopravvenuta della prestazione, apposita istanza di rimborso al soggetto organizzatore dell’evento, anche per il tramite dei canali di vendita da quest’ultimo utilizzati, alle- gando il relativo titolo di acquisto. L’organizzatore dell’even- to – a prescindere dalla dimensione della sua struttura orga- nizzativa – provvede al rimborso o alla emissione di un vou- cher di importo pari al prezzo del titolo di acquisto, da utiliz- zare entro 18 mesi dall’emissione. L’emissione dei voucher as- solve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario. L’organizza- tore di concerti di musica leggera provvede, comunque, al rim- borso dei titoli di acquisto, con restituzione della somma ver- sata ai soggetti acquirenti, alla scadenza del periodo di vali- dità del voucher quando la prestazione dell’artista originaria- mente programmata sia annullata, senza rinvio ad altra da- ta compresa nel medesimo periodo di validità del voucher. In caso di cancellazione definitiva del concerto, l’organizzatore
1233
Fabio Dell’Aversana
provvede immediatamente al rimborso con restituzione della somma versata.
sull’equità di queste misure molto si potrebbe discutere e non è un caso che esse abbiano ricevuto commenti non sem- pre positivi: probabilmente le criticità causate da questi in- terventi sono maggiori di quelle che era volontà del legislato- re risolvere.
L’augurio è che ci sia, dunque, spazio per un intervento normativo che tenga conto dell’emergenza ma che parta dal- la situazione contingente per arrivare a risultati di più ampio respiro e di lungo periodo10, che sia preceduto dal lavoro di un tavolo tecnico che operi per offrire materiali ispirati al princi- pio di uguaglianza, nell’ottica di tutelare non solo i grandi sog- getti del mondo della cultura ma anche chi pur facendo picco- le cose contribuisce al mantenimento di uno scenario che deve (continuare ad) essere pluralistico.
Indubbiamente, la scienza giuridica ha bisogno che rifles- sioni di questo tipo siano sempre più frequenti e approfondite e l’esito finale non potrà che coincidere con un miglioramento qualitativo delle soluzioni offerte in punto di diritto.
ricordiamo che un passo in questa direzione, importante ma incompiuto, è stato fatto dal legislatore italiano, il qua- le si è spinto all’approvazione di una legge delega che avreb- be condotto alla creazione del c.d. Codice dello spettacolo, te- sto al quale sarebbe stato affidato il compito di intervenire per la prima volta, in maniera organica, sulla materia qui consi- derata.
tanti i contenuti di quella legge che varrebbe la pena di ri- prendere, rinnovando l’originaria delega che ormai deve esse- re considerata scaduta. ottima, per esempio, la premessa da cui è partito il legislatore del 2017: è compito della repubblica promuovere e sostenere lo spettacolo, nella pluralità delle sue
10 sull’idea che il ritorno alla ordinarietà dell’esperienza giuridico-stata- le non equivalga alla garanzia di un recupero di effettività dell’eccedenza as- siologica che connota la disciplina sostanziale della nostra Costituzione si sof- ferma v. BalDiNi, L’emergenza costituzionale alla luce degli interrogativi kan- tiani. Una prospettiva di metodo per l’analisi dell’esperienza, in Giurcost.it – Consulta online, 2020, 2, p. 426 ss.
1234
Le arti e lo spettacolo alla prova del COVID-19
diverse espressioni, quale fattore indispensabile per lo svilup- po della cultura ed elemento di coesione e di identità nazio- nale, strumento di diffusione della conoscenza della cultura e dell’arte italiane in europa e nel mondo, nonché quale compo- nente dell’imprenditoria culturale e creativa e dell’offerta tu- ristica nazionale.
Il soggetto pubblico, dunque, deve riconoscere il valore for- mativo ed educativo dello spettacolo, anche per favorire l’in- tegrazione e per contrastare il disagio sociale, il valore delle professioni artistiche e la loro specificità, assicurando altresì la tutela dei lavoratori del settore.
Molto positiva può essere l’idea di confermare l’istituzione di un organo di controllo del settore: id est, un Consiglio supe- riore dello spettacolo, che operi con modalità analoghe a quel- le che regolano la vita di altri settori (beni culturali, cinema eaudiovisivo)11.
Potrebbe essere questo il punto da cui ripartire per dare concretezza al vivace dibattito che ha animato la difficile qua- rantena degli operatori culturali, che non devono essere la- sciati soli a gestire una crisi priva di precedenti nella storia del nostro sistema culturale.
11 Per un commento più articolato alla legge 22 novembre 2017, n.175 re- cante Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia sia consentito il rinvio a F. Dell’averSaNa, Ubi societas ibi ars et ludus, in Arti, diritto e mutamento sociale. Una mappa tra passato, presen- te, futuro, a cura di a. SimoNe, a. veSPaziaNi, napoli, 2018, p. 256 ss.
1235
arChIvIo gIurIdICo Filippo Serafini
periodico fondato nel 1868
Pubblicazione trimestrale
Caratteristica dell’Archivio giuridico è stata, sin dall’inizio, quella di essere visto in Italia e all’estero, come un autorevole e qualificato punto di riferi- mento sui progressi della dottrina giuridica italiana in una visione che, pur non rifuggendo dalla specializzazione in sé, ne evita peraltro ogni eccesso.
I Collaboratori sono pregati di inviare i loro contributi via e-mail (scritti in formato.doc). ogni lavoro dovrà essere corredato di: Nome, Cognome, qua- lifica accademica, Indirizzo postale, Indirizzo e-mail, Numero di telefono (è gradito anche un numero di cellulare). ogni articolo dovrà essere corredato di un titolo in lingua inglese e un riassunto in lingua italiana e inglese di non più di 200 parole specificando: scopo, metodologia, risultati e conclusioni; e di almeno tre parole chiave in lingua italiana e inglese. gli articoli, salvo casi eccezionali non potranno superare le 32 pagine (intendendosi già impaginate nel formato della rivista, ovvero circa 16 cartelle in formato a4 corrispon- denti a 88.000 battute spazi e note inclusi). Le opinioni esposte negli articoli impegnano solo i rispettivi autori.
La rivista adotta la procedura di revisione double-blind peer review.
I contributi pubblicati sono indicizzati nelle seguenti banche dati nazionali ed internazionali: articoli italiani di periodici accademici (aIda); Catalogo italiano dei periodici (aCNp); dogi dottrina giuridica; eSSper associa- zione periodici itailani di economia, scienze social e storia; google Scholar; IBz online International bibliography of periodical literature in the huma- nities and social sciences.
La casa editrice fornirà, ai rispettivi autori, estratto degli articoli in formato pdf. possono altresì essere forniti fascicoli cartacei degli ‘estratti’, a paga- mento. Chi fosse interessato è pregato di richiedere preventivo di spesa a: info@mucchieditore.it.
Recensioni e segnalazioni bibliografiche: gli autori ed editori di pubbli- cazioni giuridiche sono pregati di mandare un esemplare di ogni volume alla redazione dell’archivio giuridico. Sarà gradito un foglio di accompagna- mento con i dati bibliografici, classificazione, sommario, etc. La redazione della rivista si riserva di recensire le opere che, a suo insindacabile giudizio, risulteranno di maggior interesse.