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News

StaGe e Indies: le prime osservazioni sulla proposta di Legge Gribaudo-Carbonaro

10 dicembre 2020

Disposizioni per la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dello spettacolo

Onorevoli colleghi!

La crisi sanitaria ed economica legata al Covid-19 ha reso lampante l’assenza di tutele adeguate per i professionisti dello spettacolo. Artisti, tecnici e autori del settore audiovisivo e dello spettacolo dal vivo sono stati tra i lavoratori più colpiti dalle misure di prevenzione del contagio, primi a fermarsi e ultimi a riprendere. Un sistema che già prima dell’emergenza sanitaria non garantiva diritti e tutele adeguati per i lavoratori e i professionisti dello spettacolo, con l’introduzione delle misure di contrasto alla diffusione della pandemia, è letteralmente imploso. La frammentazione della loro professione, la precarietà, la discontinuità intrinseca di alcune figure professionali e la forte presenza di contratti atipici rendono questa categoria di lavoratori particolarmente fragile al cospetto di shock esterni di tale portata. Nella XVII legislatura, il Parlamento è intervenuto per affrontare tali problematiche attraverso interventi come la legge 81/2017, Statuto dei lavoratori autonomi, , o ancora attraverso la revisione delle aliquote previdenziali della gestione separata e le misure pensate per favorire l’emersione delle false partite IVA e del lavoro sommerso. Non è scontato ricordare, infatti, che negli stessi anni è stato effettuato uno studio sulle condizioni di lavoro nel settore dello spettacolo, dal titolo “Vita da artisti”, realizzato dalla Fondazione Giuseppe Di Vittorio e presentato pubblicamente il 4 maggio 2017, dedicato a Davide Imola, dirigente CGIL prematuramente scomparso al quale si deve il metodo partecipativo di questa ricerca. Nello studio si delineava attentamente, attraverso analisi quantitative e qualitative, svolte in collaborazione con sindacati e associazioni di settore, quali fossero le problematiche reddituali e burocratiche, con particolare riferimento all’assenza relative di tutele e di diritti assenti per i lavoratori dello spettacolo. Questa proposta di legge vuole rappresentare la risposta della politica alle problematiche emerse allora, che purtroppo non si sono state risolte in questi anni, anzi, le ritroviamo aggravate e tremendamente pressanti in questo 2020 di pandemia globale. La presente proposta di legge, inoltre, vuole essere un punto di partenza per un’organica riforma del welfare dello spettacolo e del settore culturale e creativo.

Durante i mesi del lockdown e ancor più nella difficile fase di riapertura, il settore della cultura ha contribuito in maniera importante alle iniziative di solidarietà, al perseguimento del bene comune e nel mobilitare le forze per rispondere all’emergenza. Tutti abbiamo ricordato come la cultura sia un bene fondamentale per la crescita individuale e per lo sviluppo di un territorio, anche se troppo spesso è considerata come qualcosa di secondario se non addirittura un costo per la comunità. Nello spettacolo dal vivo operano migliaia di lavoratori che contribuiscono ad arricchire la vita di ognuno di noi, svolgendo un mestiere faticoso e altamente impegnativo. Eppure, la realtà quotidiana di questi professionisti è poco o per nulla conosciuta, sia da parte dei cittadini, sia da parte delle istituzioni, tanto che anche le statistiche ufficiali offrono una rappresentazione limitata di questo settore. Secondo i dati INPS, nel 2019 il numero di lavoratori dello spettacolo con almeno una giornata retribuita nell’anno è risultato pari a 327.812, con una retribuzione media annua di 10.664 euro ed un numero medio annuo di 100 giornate retribuite. Il numero di lavoratori dello spettacolo con almeno una giornata retribuita in ogni mese è stato pari a 156.370, in prevalenza lavoratori alle dipendenze (86,0%). Risalta quindi la discontinuità del lavoro artistico per moltissimi di questi lavoratori, che infatti trova riscontro in Vita da Artisti: la rilevazione riportava già qualche anno prima che circa il 40% dei lavoratori intervistati svolgeva anche un’altra attività lavorativa, visto anche lo scarso livello di reddito medio. Non si tratta quindi solo di tutela dei diritti e delle condizioni dei lavoratori dello spettacolo ma dell’opportunità stessa per questi lavoratori di potere svolgere o meno la professione per la quale si sta studiando e ci si sta impegnando. L’età è un indice caratterizzante di questa distribuzione, poiché dopo una certa età o si è entrati in maniera strutturata nel mercato oppure si sceglie di non perseguire più questa strada. Gli intervistati segnalavano anche come diffuso lo svolgimento di attività formative e corsi attinenti alla propria professione nello spettacolo nelle scuole di ogni ordine e grado, le quali però non sono attualmente riconosciute come attività ascrivibili a quelle dei lavoratori dello spettacolo e quindi escluse dalla contribuzione alla gestione ex-Enpals. I rapporti di lavoro stabili e strutturati sono una rara eccezione nel mondo dello spettacolo, il contratto più frequente è il contratto temporaneo, oltre alle formule contrattuali in uso nel mondo dello spettacolo (la cessione dei diritti d’autore, il contratto di scrittura e la cessione dei diritti di immagine) e alla partita IVA. Se da un lato esiste il problema dell’estrema precarietà dei lavoratori dello spettacolo, dall’altro lato la discontinuità costituisce una caratteristica propria del sistema, essendo “naturale” lo svolgimento del lavoro e delle diverse professioni nell’ambito di produzioni che prevedono tempi e modalità di realizzazione e rappresentazioni specifici, limitati, stagionali. Nell’arco dello stesso anno, i lavoratori possono ricorrere a molteplici formule contrattuali relative a classi diverse. I rapporti di lavoro nel mondo dello spettacolo si configurano quindi come frammentati e molto eterogenei. Il lavoro irregolare è una pratica molto diffusa e le forme con cui questo problema si manifesta sono diversificate. Se da un lato vi è un esplicito riferimento al lavoro nero “tout court” dall’altro vi sono modalità diversificate con cui il lavoro non è regolamentato: spesso non viene riconosciuto nei contratti il numero di giornate effettivamente lavorate. I problemi di conciliazione sono numerosi, sia per i ritmi di lavoro che per la paura stessa di restare disoccupati. I periodi di non lavoro, a causa della stagionalità di molte professioni, possono essere molto lunghi. Si tratta dunque di dover affrontare specificatamente varie problematiche di tutela retributiva, contributiva, di emersione del lavoro sommerso e di maggiori possibilità di conciliazione, anche con incentivi alla formazione. Sin dal 2007, il Parlamento Europeo invita gli Stati membri, attraverso una formale raccomandazione, a “sviluppare o applicare un quadro giuridico e istituzionale al fine di sostenere la creazione artistica mediante l’adozione o l’attuazione di una serie di misure coerenti e globali che riguardino la situazione contrattuale, la sicurezza sociale, l’assicurazione malattia, la tassazione diretta e indiretta e la conformità alle norme europee.” Sottolinea che occorre prendere in considerazione “la natura atipica dei metodi di lavoro dell’artista”. Nello stesso documento gli Stati membri venivano altresì invitati a creare strutture specializzate di formazione e tirocinio destinate ai professionisti del settore culturale, in modo da sviluppare un’autentica politica dell’occupazione. A strumenti previdenziali appropriati e coerenti con le particolarità presenti nel mondo del lavoro nello spettacolo, il legislatore europeo associava il fondamentale strumento della formazione continua e permanente inteso, questo, non solo ad offrire al lavoratore la possibilità di aggiornare le proprie competenze, siano esse in campo artistico o tecnico, ma anche come occasione di sviluppo delle proprie opportunità lavorative. D’altra parte, ponendo al centro di ogni attività collegata al mondo dello spettacolo il lavoro inteso in tutte le sue forme, è utile assumere anche strumenti integrati, quali ad esempio sistemi fiscali, che partendo dalla specificità del mondo dello spettacolo vadano a completarsi armonicamente con altre misure.

È quindi per rispondere alle esigenze manifestate dal settore, alla situazione di questi lavoratori esacerbata dalla crisi economica e alle giuste sollecitazioni del Parlamento europeo, che presentiamo al Parlamento questa proposta di legge al fine di rafforzare le tutele e i diritti dei lavoratori dello spettacolo e al tempo stesso di garantirne la semplificazione amministrativa e fiscale, favorendo l’emersione del lavoro sommerso e lo sviluppo di una riconoscibilità sociale del lavoro nel mondo dello spettacolo. Lo facciamo con l’intenzione di dare inizio ad una vera e propria rivoluzione per le politiche di welfare del settore.

Il testo si compone di 11 articoli suddivisi in due capi. Al Capo I, inerente i diritti e le tutele dei lavoratori, il primo articolo rivede la normativa in materia di malattia e maternità, modificando l’obbligo delle 100 giornate di contribuzione per accedere all’indennità di malattia, portate ora a 40; si innalza inoltre il massimale per il calcolo dell’indennità di malattia e maternità.

All’articolo 2, si rende accessibile la NASPI ai lavoratori dello spettacolo, anche autonomi, iscritti in via esclusiva al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, rivedendo specificatamente i requisiti di accesso.

All’articolo 3, si istituisce lo strumento di riconoscimento e tutela professionisti discontinui dello spettacolo, un’indennità specifica per contrastare i cali del reddito di questi lavoratori attraverso percorsi di formazione e aggiornamento professionale.

All’articolo 4 si estendono i codici qualifica invalidità, vecchiaia o superstiti (IVS) per i lavoratori dello spettacolo che praticano l’insegnamento.

L’articolo 5 contiene le disposizioni finanziarie concernenti le misure di questa prima parte.

Il Capo II contiene le misure di semplificazione, emersione dal lavoro sommerso e fiscalità agevolata. All’articolo 6, si istituisce presso l’INPS lo Sportello unico per lo Spettacolo Occasionale, utilizzabile per la richiesta del certificato di agibilità da parte di tutti i soggetti che intendono avvalersi delle prestazioni di lavoratori dello spettacolo appartenenti al gruppo A. Si prevede inoltre di poter utilizzare lo sportello anche per il pagamento dei diritti d’autore.

L’articolo 7 prevede l’introduzione di un credito d’imposta per i lavoratori dello spettacolo del gruppo A, per le spese sostenute da parte dei committenti.

L’articolo 8 estende le possibilità di utilizzo del metodo previsionale nel pagamento degli acconti fiscali da parte dei professionisti del gruppo A e B.

L’articolo 9 rende esenti da IRAP le imprese che impiegano professionisti del gruppo A per meno di 1500 giornate lavorative annue; riduce l’IRAP del 50% per quelle imprese fra 1500 e 3000 giornate lavorative annue.

L’articolo 10 estende ai lavoratori dello spettacolo che effettuano lezioni private, la previsione della tassazione agevolata al 15% sui relativi compensi, i quali vengono inoltre resi detraibili nel limite di 500 da parte delle famiglie con figli minori di 18 anni.

L’articolo 11 concerne le disposizioni finanziare relative al Capo II.

TESTO

CAPO I – Diritti e tutele per le lavoratrici e i lavoratori dello spettacolo

Articolo 1

Indennità di malattia e maternità

1. All’articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708 le parole “cento paghe” sono sostituire dalle parole “quaranta paghe”.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2021, per i lavoratori dello spettacolo, anche autonomi e intermittenti, i contributi per le prestazioni del servizio sanitario nazionale ed i contributi e le prestazioni per le indennità economiche di malattia e maternità sono calcolati su un importo massimo della retribuzione giornaliera pari a 100 euro. L’articolo 6, comma 15 di cui al decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1988, è abrogato.

Articolo 2

Indennità di disoccupazione

1. In relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’indennità di disoccupazione NASPI di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 è riconosciuta ai lavoratori dello spettacolo, anche autonomi e intermittenti, iscritti in via esclusiva al Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo, non pensionati, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione a partire dal 1° gennaio 2021 e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

a) siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 181 del 2000, e successive modificazioni;

b) possano far valere almeno quindici giorni di contribuzione nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento;

c) possano far valere, nell’anno solare in cui si verifica l’evento di cessazione dal lavoro, quindici giorni di contribuzione oppure un rapporto di lavoro, di collaborazione o prestazioni di lavoro autonomo o intermittente di durata pari almeno a quindici giorni e che abbiano dato luogo a un reddito medio giornaliero almeno pari alla metà del massimale di cui all’articolo 1, comma 2 della presente legge.

2. L’erogazione della NASPI ai lavoratori di cui al comma 1 è regolata dagli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.

3. L’INPS trasmette tempestivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze i dati relativi all’andamento delle entrate contributive e del costo della prestazione di cui al presente articolo ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 17, commi da 12 a 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni.

OSSERVAZIONI STAGE!

Stante la peculiarità dell’andamento del mercato del lavoro nell’anno in corso causata dalla situazione epidemiologica, necessita prevedere 

Alla lettera b) alternativamente la riduzione per il solo anno 2020 un numero di giorni di contributi da 15 a 3 oppure, qualora si volesse mantenere il numero di 15 contributi, fare riferimento al biennio precedente (2019 – 2020)

In conformità alla successiva lettera c) inserire alla lettera b) “oppure un rapporto di lavoro, di collaborazione o prestazioni di lavoro autonomo o intermittente di durata pari almeno a quindici giorni”

Art. 3

Strumento di Riconoscimento e tutela professionisti discontinui dello spettacolo

1. A decorrere dall’anno 2021 e per gli anni 2022 e 2023, in via sperimentale, i lavoratori dello spettacolo, anche autonomi o intermittenti, iscritti da almeno 36 mesi alla gestione Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, possono fare richiesta dell’indennità di riconoscimento e tutela per i professionisti discontinui dello spettacolo, di seguito denominata Srt.

2. Possono far domanda della Srt i predetti lavoratori, non pensionati, che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

  1. Possano far valere nei precedenti 36 mesi almeno 120 giorni di contribuzione, di cui almeno 40 giorni negli ultimi 12 mesi, oppure possano far valere nei precedenti 48 mesi almeno 120 giorni di contribuzione, di cui almeno 60 negli ultimi 24 mesi, se negli ultimi 12 mesi ha usufruito per almeno un mese del congedo di malattia o maternità;
  2. Appartengano al gruppo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n 182;
  3. Abbiano avuto una flessione del reddito negli ultimi 12 mesi pari o superiore al 30% alla media del reddito dei precedenti 24 mesi;
  4. Non siano in congedo per malattia, maternità o in degenza ospedaliera al momento di presentazione della domanda;
  5. Non stiano percependo un’indennità di disoccupazione;
  6. Non abbiano dichiarato nell’anno fiscale precedente alla domanda un reddito superiore a 65.000 euro.

3. La Srt è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni divisa per il numero di giorni di contribuzione. La Srt è pari al 75 per cento della retribuzione media giornaliera e comunque non superiore al 75 per cento del reddito medio dei 36 mesi precedenti alla presentazione alla domanda. L’indennità dà diritto a percepire il 75 per cento della retribuzione media giornaliera imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, entro il massimale previsto per l’indennità di malattia e di maternità.

4. Alla Srt non si applica il prelievo contributivo di cui all’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

5. La Srt è corrisposta mensilmente, per un numero di giorni pari a quelli lavorati negli ultimi 24 mesi e comunque per non più di 120 giorni di indennità totali. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della Srt.

6. La domanda di Srt è presentata all’INPS in via telematica. La Srt spetta a decorrere dall’ottavo giorno successivo alla domanda. L’erogazione della Srt è sospesa in caso di malattia o maternità.

7. L’erogazione della Srt è condizionata alla regolare partecipazione a percorsi di formazione continua e aggiornamento professionale nell’ambito delle discipline dello spettacolo. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d’intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali, sono introdotte le misure volte a condizionare la fruizione della Srt alle attività di formazione continua e aggiornamento professionale, le condizioni e le modalità per l’attuazione della presente disposizione nonchè le misure conseguenti all’inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di cui al presente comma.

8. Ferme restando le misure conseguenti all’inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva previste dal decreto di cui al comma 6, il lavoratore decade dalla fruizione della Srt nei seguenti casi:
a) superamento dei 65.000 euro di reddito nell’anno fiscale;

b) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;

OSSERVAZIONI STAGE!

Comma 2.a Prevedere deroga in considerazione dell’andamento del mercato del lavoro durante il 2020, ad esempio considerando per il triennio 2018 – 20 solo 80 giornate lavorative in totale, senza riferimento a quelle maturate negli ultimi 12 mesi, ridurre proporzionalmente il numero di giornate richieste se si fa riferimento agli ultimi 48 mesi.

Inoltre, fermo restando la deroga richiesta per il 2020, si rappresenta che alcuni artisti non hanno un numero elevato di giornate contribuite perché effettuano meno spettacoli, meno giorni di prova (magari provano il proprio repertorio in casa senza necessità di aprire un’agibilità), etc. ma hanno un monte contributivo versato equivalente o superiore ad artisti che hanno un numero più alto di giornate lavorate. Al fine di equiparare  il numero di giornate lavorate al monte contributivo versato,  si propone di aggiungere subito dopo il requisito di 120 gg di contribuzione, di cui almeno 40 negli ultimi 12 mesi la seguente frase 

“oppure abbiano versato almeno euro 800,00 (ottocento/00) di contributi negli ultimi 12 mesi” 

Comma 2.f i lavoratori con reddito €. 65.000,00 si posizionano in una fascia di mercato medio – alta e non rappresentano le centinaia di migliaia di lavoratori dello spettacolo che si ritrovano con un reddito nettamente inferiore, tali lavoratori rappresentano il 90% della categoria e ad essi devono riservarsi provvedimenti più incisivi.

Si chiede pertanto di ridurre tale reddito a €. 50.000,00 e di prevedere più scaglioni (fino a 30 o 35.000 e da 30/35.000 – 50.000)

Comma 5 

Per il solo 2021 sostituire “l’ultimo biennio” con “ultimo triennio”

Comma 7

Chi eroga i corsi? Quali sono i criteri per essere accreditati? Quanto durano? Si ritiene necessario, inoltre, prevedere in seno ad essi delle lezioni dedicate agli aspetti legali, burocratici, fiscali e previdenziali dell’attività lavorativa nel campo dello spettacolo, anche al fine di favorire l’emersione dal sommerso.

 

Articolo 4

Estensione dei codici qualifica invalidità, vecchiaia o superstiti (IVS) per i lavoratori dello spettacolo che svolgono attività di insegnamento di arti e mestieri

1. Entro 6 mesi dall’approvazione della presente legge, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede a inserire le attività di insegnamento di arti e mestieri fra le attività riconosciute nei codici qualifica IVS per i lavoratori dello spettacolo, in base all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708.

OSSERVAZIONI STAGE! 

Sostanzialmente, l’estensione dei codici IVS anche all’insegnamento consentirà ai

lavoratori dello spettacolo che presteranno attività didattica  di pagare  gli stessi contributi dello spettacolo e di esercitare tale attività.

Dal punto di vista fiscale ciò può creare delle disparità per quanto concerne il costo per l’utente finale (allievo). Infatti, in base all’inquadramento dell’insegnante o della struttura che offre il servizio di didattica l’IVA potrebbe essere 22%, 5% (es. coop sociali quando il servizio è rivolto ai minori) o addirittura IVA zero nel caso del regime forfettario. Si chiede, pertanto, un allineamento dell’IVA applicata alla didattica.

Riteniamo sia allo stesso modo discriminante quanto previsto nell’art. 10 comma 1

riguardante la detrazione per le lezioni di musica tenute da lavoratori dello spettacolo.

In tal senso, sarebbe preferibile prevedere più genericamente “lezioni di musica” senza specificare il soggetto erogante.

Art. 5

Disposizioni finanziarie

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, per i lavoratori di cui all’articolo 1, comma 2 è dovuta un’aliquota contributiva pari allo 0,5 per cento, il cui versamento è a carico del datore di lavoro e dei committenti.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione degli articoli 1, 2 e 3, valutati in 15 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021, si provvede, tenuto conto degli effetti fiscali indotti, mediante l’utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall’incremento dell’aliquota contributiva di cui sopra.

3. L’INPS trasmette tempestivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze i dati relativi all’andamento delle entrate contributive e del costo delle prestazioni di cui al presente articolo ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 17, commi da 12 a 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni.

CAPO II – Semplificazione, emersione dal lavoro sommerso e fiscalità agevolata

Art. 6

Sportello unico per lo Spettacolo Occasionale

  1. Al fine di garantire la tutela contributiva dei lavoratori dello spettacolo e di semplificare l’accesso al certificato di agibilità, è istituito in forma telematica presso l’INPS lo Sportello unico per lo Spettacolo Occasionale, di seguito denominato Sportello.
  2. Lo Sportello è utilizzato per la richiesta del certificato di agibilità da parte di tutti i soggetti, imprese, enti pubblici e privati, cittadini, associazioni, che intendono avvalersi delle prestazioni di lavoratori appartenenti al gruppo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n 182. L’apertura della pratica è concessa alla presentazione di data, luogo e modalità di svolgimento dell’attività e al pagamento dell’anticipo dei dovuti contributi previdenziali; la chiusura della pratica, entro e non oltre 60 giorni dal termine delle attività, è concessa dietro completamento della documentazione e presentazione di documenti attestanti il pagamento dei lavoratori.
  3. L’utilizzo dello Sportello è utilizzato ai fini di effettuare le richieste di agibilità per:
    a) Rappresentazioni a titolo oneroso;
    b) Attività didattica purché non a carattere continuativo;
  4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d’intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali, emana uno o più decreti legislativi al fine di integrare nell’attività dello Sportello la possibilità di pagamento dei diritti d’autore.
  5. Lo Sportello è realizzato dall’INPS con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

OSSERVAZIONI STAGE!

Sportello unico per la richiesta di agibilità: nella pratica che differenze sono previste

rispetto all’attuale servizio dedicato?

Comma 2

l’anticipazione dei contributi in sede di richiesta agibilità e la

possibilità di chiudere la pratica solo in seguito al pagamento dei relativi compensi sono suscettibili di arrecare gravi conseguenze nell’operatività di talune strutture ( es.  organizzatori di eventi, società di artisti,  festival  – che si troverebbero a dover anticipare i contributi per tutti i lavoratori, o ancora, caso  molto diffuso,  cooperative di artisti nelle quali gli artisti sono anche soci e condividono il rischio d’impresa. In questo caso , chi eroga il servizio di intrattenimento/spettacolo è la società cooperativa che quindi è titolata ad occuparsi dell’agibilità e relativi versamenti contributivi. Ne consegue che gli stessi artisti si troverebbero a dover anticipare i contributi prima di aver svolto la prestazione lavorativa e soprattutto incassato il compenso.

Pensiamo alla gestione degli artisti più “piccoli” che non hanno una calendarizzazione mensile ma si trovano a programmare la propria attività anche day by day. Inserire questo tipo di adempimento ed onere per chi gestisce le date diventa impossibile ed andrebbe ad avere un effetto contrario rispetto alla volontà di favorire e semplificare la regolarizzazione dei lavoratori.

Analogamente, la chiusura della pratica non può essere legata al pagamento del

compenso perché può capitare (e nel 2020 è stato un evento molto diffuso) che il cliente

non paghi la fattura e quindi l’artista non possa percepire il compenso. Già oggi si è

comunque tenuti al versamento dei contributi nonostante il mancato incasso. A quel punto

la perdita per l’artista sarebbe doppia. Ribadiamo che nel caso di società composte da

artisti ma anche di artisti con propria partita IVA gli adempimenti sono autogestiti e ciò

ad oggi ha permesso di far emergere in modo importante il lavoro sommerso di questo

settore perché il servizio svolto da tali società ha permesso di togliere ai locali la

gestione burocratica semplificando nella sostanza queste incombenze.

Chiediamo, pertanto,  che vengano stralciati dal documento i due nuovi adempimenti (anticipo dei contributi e chiusura a fronte del pagamento del compenso) o che essi vengano previsti unicamente per i committenti finali che non abbiano in essere con gli artisti un rapporto di lavoro continuativo (ovvero escludendo da tali adempimenti le società che hanno un rapporto continuativo con gli artisti/lavoratori con un qualunque tipo di contratto di durata superiore alla singola giornata)

Art. 7

Credito d’imposta per i lavoratori dello spettacolo del gruppo A

1. A partire dall’anno 2021 in via sperimentale, al fine di favorire la diffusione dello spettacolo dal vivo e l’emersione di tali attività, ai soggetti committenti di attività di spettacolo dal vivo nelle quali sono impiegati lavoratori autonomi o subordinati appartenenti al gruppo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n 182 spetta un credito d’imposta in misura pari al 50 per cento delle spese sostenute per la realizzazione di tali spettacoli, così come fatturate dai o pagate ai suddetti lavoratori. Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 5.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite di spesa di 10 milioni di euro annui a valere sui fondi di cui all’articolo 11.

2. Il credito d’imposta e’ utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

OSSERVAZIONI STAGE!

Si allega proposta formulata dalla cooperativa Esibirsi e StaGE sul credito di imposta

Incentivo alla ripartenza degli spettacoli di intrattenimento (musica live, dj set, cabaret, ecc) ed al contempo incentivo all’emersione dal sommerso dell’attività artistica attraverso l’adozione di un Credito d’imposta in percentuale, modulabile in base alla tipologia di attività, sul costo per organizzazione di concerti e spettacoli di intrattenimento   da utilizzare in compensazione.
Spese ammissibili e rendicontabili: costi per compensi ad artisti”, “costi per servizi svolti da artisti anche attraverso imprese di qualunque natura” e “spese diritto d’autore relativi all’evento”.
Spesa massima annuale rendicontabile 10.000 euro al netto di iva.
I tre scaglioni di percentuale del credito d’imposta proposti:

a) Intrattenimento generico 50%
b) Musica live 55%
c)  Musica live di propria produzione 60%
Le risorse  a  copertura di  questo  provvedimento   potrebbero   essere recuperate dal lavoro che questa norma andrebbe a far emergere.

Art. 8

Metodo previsionale lavoratori dello spettacolo

1. A partire dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2020, le disposizioni concernenti le sanzioni e gli interessi per il caso di omesso o di insufficiente versamento degli acconti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive non si applicano ai lavoratori subordinati e autonomi appartenenti ai gruppi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n 182 in caso di insufficiente versamento delle somme dovute se l’importo versato non è inferiore al sessanta per cento della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso.

Art. 9

Esenzione IRAP

1. A partire dall’anno 2021, per le imprese del settore dello spettacolo che impiegano lavoratori subordinati e autonomi dello spettacolo appartenenti al gruppo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n 182, aderenti al contratto collettivo nazionale di settore sottoscritto dalle organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il versamento dell’imposta regionale sulle attività produttive:

a) non è dovuto se il numero di giorni di contribuzione è inferiore a 1500 in un anno;
b) è ridotto del 50% se il numero di giorni di contribuzione è fra 1501 e 3000.

Art. 10

Tassazione e detraibilità delle lezioni prestate dai lavoratori dello spettacolo

1. A decorrere dall’anno 2021, dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 50 per cento delle le spese sostenute per ciascun figlio a carico, minore di età o con disabilità grave, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati, per la fruizione di lezioni private, tenute da parte di lavoratori dello spettacolo appartenenti al gruppo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n 182, anche riuniti in associazione. La somma massima detraibile non può essere superiore a 500 euro annui.

2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di attuazione del comma 1, di presentazione delle domande, i documenti richiesti e le cause di esclusione. Sono, inoltre, definiti i criteri di gestione delle risorse di cui all’articolo 11, ivi incluse le spese di funzionamento, le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo.

2. All’articolo 1, comma 13 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole ““A decorrere dal 1° gennaio 2019, ai compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, si applica un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 15 per cento, salva opzione per l’applicazione dell’imposta sul reddito nei modi ordinari” sono sostituite dalle parole: “A decorrere dal 1° gennaio 2019, ai compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché svolta dai lavoratori dello spettacolo appartenenti al gruppo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n 182 si applica un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 15 per cento, salva opzione per l’applicazione dell’imposta sul reddito nei modi ordinari.”

OSSERVAZIONI STAGE!

Cfr osservazioni su art. 4

Art. 11

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione degli articoli 7, 8, 9 e 10, valutati in 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ALTRE OSSERVAZIONI STAGE!

– Unificazione dell’iva al 10% in tutta la filiera dello spettacolo compreso l’intrattenimento e

Gli strumenti musicali;

– Revisione del comma 188 riguardante i casi di esenzione dagli adempimenti INPS ex

ENPALS per determinate categorie. Questa norma negli anni ha portato da una parte una

Concorrenza sleale tra esenti e non esenti oltre a favorire un aumento del sommerso

 

  • scontistica siae e diritti connessi
  • bandi per tutta la filiera compresi i live e gli spazi live  
  • maggiori disposizioni per la tutela delle imprese che operano nel settore 

 

 

 

A cura di Claudia Barcellona e Giuiano Biasin

StaGe e Indies: le prime osservazioni sulla proposta di Legge Gribaudo-Carbonaro was last modified: dicembre 10th, 2020 by Giordano SanGiorgi
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