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LETTERA APERTA AL PREMIER CONTE E AL GOVERNO PER L’ADOZIONE DI MISURE DI SOSTEGNO PER IL SETTORE DEI LAVORATORI E DELLE IMPRESE DELLO SPETTACOLO E DELL’INTRATTENIMENTO MUSICALE

27 aprile 2020

LETTERA APERTA AL PREMIER CONTE E AL GOVERNO PER L’ADOZIONE DI MISURE DI SOSTEGNO PER IL SETTORE DEI

LAVORATORI E DELLE IMPRESE DELLO SPETTACOLO E DELL’INTRATTENIMENTO

MUSICALE NELL’EMERGENZA COVID19 e POST COVID19

 

Facendo seguito alla precedente lettera del 28 marzo u.s., con la presente intendiamo

fornire ulteriori proposte per iniziative volte a sostenere le categorie dei lavoratori e delle

imprese del mondo dello spettacolo e dell’intrattenimento musicale qui rappresentate, sia

nell’attuale fase di crisi, sia per per accompagnarli nella successiva fase di riapertura.

Il settore qui rappresentato svolge un ruolo cruciale di raccordo la cultura e il turismo e,

prima che si verificasse l’attuale stato di crisi, ha rappresentato un indotto rilevante

nell’economia del nostro Paese. Ricerche di mercato riportano che in Italia sono oltre 400 mila i

lavoratori occupati nel settore dell’intrattenimento dei locali da ballo e discoteche; 2500 il

numero delle discoteche italiane con un fatturato annuo che supera i 4 miliardi di euro e si stima

che in Italia ci siano oltre 20.000 DJ.

Abbiamo appreso di recente, con apprezzamento, l’intenzione del Governo di agire

finalmente nella direzione di stanziare con urgenza a favore degli artisti interpreti esecutori il

residuo attivo della procedura dell’IMAIE in Liquidazione, misura più volte sollecitata, da ultimo

nella nostra precedente comunicazione del 28 marzo u.s..

Perché non venga messo in ginocchio il settore dello spettacolo e dell’intrattenimento

musicale e conseguentemente tutti i settore commerciali e industriali allo stesso collegato,

dunque, serve un sostegno urgente, concreto e specifico, che fornisca liquidità alle piccole

imprese e a tutti i lavoratori, anche i più deboli, che operano in un’area che, è noto, sarà tra

quelle che faticherà di più a ripartire, sia per ragioni di tempo, sia per questioni legate alle

modalità operative della riapertura.

Di seguito si propongono una serie di ulteriori misure per sostenere economicamente le

categorie interessate nella situazione di crisi dipendente dal Covid19:

  1. SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI DELLE UTENZE DEI LOCALI DI

INTRATTENIMENTO, SPETTACOLO, BALLO

Si propone l’adozione della seguente norma:

  1. L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con riferimento ai settori dell’energia

elettrica, dell’acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti

canalizzate, e al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede la

sospensione temporanea sino al perdurare della sospensione per legge dell’attività, dei termini

di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, in tutto il territorio

nazionale per la categoria dei locali di intrattenimento, spettacolo e ballo.

  1. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di

conversione del presente decreto-legge, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente,

con propri provvedimenti, disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi

di pagamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi del comma 1, individuando,

ove opportuno, anche le modalità per la relativa copertura nell’ambito delle componenti

tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  1. Il versamento delle somme oggetto di sospensione relative al pagamento del canone di

abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246,

convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, avviene, senza applicazione di sanzioni e

interessi, in unica rata con la prima fattura dell’energia elettrica successiva al termine del

periodo di sospensione.

  1. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO OCCASIONALE E A TEMPO DETERMINATO

Si propone l’adozione della seguente norma:

  1. Al fine di favorire il mantenimento dell’occupazione per la categoria dei locali di

intrattenimento, spettacolo e ballo ed in considerazione dell’emergenza epidemiologica da

COVID-19, per tutta la durata dell’emergenza epidemiologica: a) non hanno efficacia le

disposizioni di cui all’articolo 54-bis, comma 14, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,

convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in materia di divieto di ricorso al

contratto di prestazione occasionale, nonché le disposizioni di cui all’articolo 54-bis, comma 17,

lettera e), del medesimo decreto-legge, in materia di durata massima giornaliera della

prestazione lavorativa; b) ai contratti di lavoro a tempo determinato può essere apposto un

termine di durata non superiore a ventiquattro mesi, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo

19, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; c) non hanno efficacia le

disposizioni di cui all’articolo 2, comma 28, secondo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92,

in materia di incremento di 0,5 punti percentuali del contributo addizionale in occasione di

ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione.”

III. “VOUCHER” COME BUONI PER PRESTAZIONI DI LAVORO ACCESSORIO

Si propone l’adozione della seguente norma:

Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e

contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 per la categoria dei locali

di intrattenimento, spettacolo e ballo, l’efficacia delle disposizioni di cui all’articolo 1 del

Decreto-legge del 17/03/2017 n. 25 sono sospese per tutta la durata dell’emergenza

epidemiologica.

IIIbis. “ “VOUCHER” COME SOLUZIONE ALTERNATIVA ALLA RESTITUZIONE DEL

PREZZO DEL BIGLIETTO DI CONCERTI, INTRATTENIMENTI O ALTRI SPETTACOLI

CANCELLATI

Per quanto attiene, invece, i voucher come soluzione alternativa alla restituzione del prezzo del

biglietto dei concerti o altri spettacoli e/o intrattenimenti annullati a causa del Covid, è

necessario prolungare la validità dei voucher da 12 a 18 mesi.

Inoltre, è necessario studiare modalità di rimborso degli investimenti impiegati in eventi ora

annullati, per sostenere gli organizzatori e i promoter sia di spettacoli e intrattenimenti a

pagamento per i quali non è prevista la prevendita, sia di quelli gratuiti la cui cancellazione ha

danneggiato l’intera filiera creativa musicale, costituita per la grandissima parte da piccole e

piccolissime imprese, associazioni e startup.

  1. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTO “ISI”

Come noto, il presupposto dell’imposta sugli intrattenimenti è rinvenuto in tutte le attività di

intrattenimento che si svolgono nel territorio dello Stato (art. 1, Decreto Presidente della

Repubblica 26/10/1972 n. 640). Per il settore musicale, il soggetto di imposta è chiunque

organizzi attività di intrattenimento (come indicato nella tariffa allegata al citato decreto (art. 2,

Decreto Presidente della Repubblica 26/10/1972 n. 640). In particolare, la tabella allegata (a cui

rinvia l’art. 4, Decreto Presidente della Repubblica 26/10/1972 n. 640) sottopone ad imposta

(con un’aliquota del 16% che va a colpire la base imponibile ai fini IVA 22%) le esecuzioni

musicali di qualsiasi genere (ad esclusione dei concerti musicali vocali e strumentali) e

trattenimenti danzanti, anche in discoteche e sale da ballo quando l’esecuzione di musica dal

vivo sia di durata inferiore al cinquanta per cento dell’orario complessivo di apertura al pubblico

dell’esercizio. La base imponibile è costituita dall’importo dei singoli titoli di accesso venduti al

pubblico (per l’ingresso o l’occupazione del posto o dal prezzo comunque corrisposto per

assistere o partecipare agli intrattenimenti ed alle altre attività elencate nella tariffa),

dall’aumento dei prezzi di vendita, dalla vendita delle consumazioni, dai corrispettivi delle

cessioni e delle prestazioni di servizi accessori, dall’ammontare degli abbonamenti, dai proventi

derivanti da sponsorizzazione e cessione dei diritti radiotelevisivi, dai contributi da chiunque

erogati, dal controvalore delle dotazioni da chiunque fornite e, infine, da ogni altro provento

comunque connesso all’utilizzazione ed alla organizzazione degli intrattenimenti e delle altre

attività (art 3, commi 1 e 2, Decreto Presidente della Repubblica 26/10/1972 n. 640). Chiara è la

duplicazione di imposta che colpisce le attività di intrattenimento di cui al quadro normativo in

esame (visto che, per espressa previsione normativa, IVA. ed ISI condividono la stessa base

imponibile), generando (quindi) il contrasto con l’art. 401, Direttiva CEE del 18.11.2006 n. 112:

“ Ferme restando le altre disposizioni comunitarie, le disposizioni della presente direttiva non

vietano ad uno Stato membro di mantenere o introdurre imposte sui contratti di assicurazione,

imposte sui giochi e sulle scommesse, accise, imposte di registro e qualsiasi imposta, diritto o

tassa che non abbia il carattere di imposta sul volume d’affari, sempreché tale imposta, diritto o

tassa non dia luogo, negli scambi fra Stati membri, a formalità connesse con il passaggio di una

frontiera ”. La predetta norma vieta espressamente il mantenimento, nonché l’introduzione di

tributi che abbiano il carattere di imposte sul volume d’affari e, quindi, comportino una

duplicazione dell’esazione fiscale sulla stessa base imponibile dell’imposta sul valore aggiunto.

Inoltre, non vi è chi non veda l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 del Decreto Presidente della

Repubblica 26/10/1972 n. 640 e della tabella allegata, in relazione agli art. 3 e dell’art. 9

Costituzione, poiché insieme alle attività di gioco d’azzardo, che sono la base imponibile

rilevante dell’imposta, comprende come attività creative musicali, solo l’intrattenimento musicale

eseguito con strumento meccanico, escludendo invece solo gli spettacoli di musica dal vivo o gli

intrattenimenti che, nel corso della serata, prevedono più del 50% del programma di musica dal

vivo.

Come si è detto, oltre ad essere illegittimamente incostituzionale, tale impostazione legislativa

non tiene conto dell’inevitabile trasformazione cui, nel tempo, sono soggette le varie forme di

spettacolo, ove le tecnologie digitali portano ad una sostanziale equiparazione delle due forme

di spettacolo/intrattenimento suddetto. L’evoluzione che, da oltre un ventennio, ha avuto il

settore musicale con l’avvento delle tecnologie digitali ha, difatti, eliminato la netta distinzione

che poteva esistere tempo fa in merito fra tali due modelli di intrattenimento/spettacolo.

Si propone l’adozione della seguente norma:

Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e

contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 per la categoria dei locali

di intrattenimento, spettacolo e ballo, l’efficacia delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 26

febbraio 1999, n. 60 e successive modificazioni si chiede l’abolizione dell’imposta per la sua

manifesta illegittimità in quanto incompatibile con la Direttiva CEE del 18.11.2006, n. 112.

Tale abrogazione sancirebbe di diritto l’auspicata eliminazione della distinzione tra attività di

spettacolo e di intrattenimento che ha comportato una iniqua e ingiusta sperequazione a danno

di quest’ultimo settore senza raggiungere lo scopo di sostenere il primo.

  1. “APPLICAZIONE DELL’ALIQUOTA IVA AL 10% AI TRATTENIMENTI MUSICALI DI OGNI

GENERE

Al fine di superare definitivamente la iniqua e non giustificata distinzione tra la musica dal vivo e

gli intrattenimenti, perché le esecuzioni musicali, comunque eseguite, siano da considerare

forme di cultura da tutelare, è necessario stabilire un equilibrio anche tra le aliquote IVA. Il

linguaggio della musica, come quello cinematografico e audiovisivo, è un’occasione formativa:

per sollecitare e sostenere nelle persone la capacità di intraprendere in forma autonoma, critica

e creativa, complessi procedimenti di decentramento cognitivo ed affettivo, valoriale e culturale.

Nelle sale da ballo, infatti, si incontrano musica e danza, forme di arti capaci di stringere gli

individui in comunità e di esprimere sentimenti collettivi.

Si propone pertanto l’adozione della seguente norma:

All’allegato B del Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 60 è aggiunto il punto 6-bis:

“Esecuzioni musicali di qualsiasi genere ad esclusione dei concerti e strumentali, e trattenimenti

danzanti anche in discoteche e sale da ballo quando l’esecuzione di musica dal vivo di durata

inferiore al cinquanta per cento dell’orario complessivo di apertura al pubblico dell’esercizio.

Conseguentemente è soppresso il punto 1 dell’allegato A”.

V bis. UNIFORMITÀ DELL’ALIQUOTA IVA AL 4% APPLICATA SU TUTTI I PRODOTTI

CULTURALI

In materia di IVA è necessario ampliare il discorso affrontando la questione dell’IVA sui supporti

fisici e digitali in ambito musicale, che attualmente ha un’aliquota pari al 22%.

E’ necessario che quest’ultima, infatti, venga uniformata all’aliquota prevista per i libri, che è del

4%. Trattandosi di prodotti che afferiscono entrambi al settore culturale e ricoprono un ruolo

parimenti rilevante nell’area in oggetto, sembra del tutto ingiustificata la disparità di trattamento

alla quale sono sottoposti.

  1. “SCORPORO IVA”

Alla somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi della tab A -punto 121 – allegata al DPR

633/72 viene applicata l’aliquota ridotta del 10% e, fino all’entrata in vigore dell’art. 35.1 del D.l.

223/2006, introdotto dalla legge 248/2006, tale aliquota era applicata anche alle

somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in discoteca. La norma in parola stabilendo

che ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA, le consumazioni obbligatorie nelle discoteche e

sale da ballo si considerano accessorie alle attività’ di intrattenimento o di spettacolo ivi svolte.”

ha assoggettato tali prestazioni al disposto dell’art. 12 del DPR 633/72, il quale al secondo

comma recita: “Se la cessione o prestazione principale e’ soggetta all’imposta, i corrispettivi

delle cessioni o prestazioni accessorie imponibili concorrono a formare la base imponibile.”

Il menzionato concetto di “accessorietà” enunciato dall’art. 19-bis, comma 2, del D.p.r.

633/1972, tuttavia, non è definito. La Giurisprudenza della Suprema Corte nonché della Corte di

Giustizia Europea è indirizzata verso una individuazione del criterio di accessorietà meramente

“quantitativo”. E’ del tutto evidente che l’attività di somministrazione in discoteca non possa

qualificarsi quale attività secondaria e per questo si chiede che alla stessa si applichi la

medesima aliquota IVA del 10% prevista per tale attività quando la stessa sia svolta nei pubblici

esercizi. Tale richiesta è avanzata in subordine a quella relativa all’aliquota I.V.A sui biglietti di

ingresso.

Si propone pertanto l’adozione della seguente norma

All’articolo 74-quater del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 il

comma 6-bis è soppresso.

VII. ULTERIORI SOSPENSIONI IN MATERIA FISCALE

Al fine di contrastare le indebite compensazioni, la compensazione del credito annuale o

relativa a periodi inferiori all’anno dell’imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte

sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e

all’imposta regionale sulle attivita’ produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, può

essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della

dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge.

Si chiede l’adozione della seguente norma:

  1. “Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e

contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 per la categoria dei locali

di intrattenimento, spettacolo e ballo, l’efficacia delle disposizioni di cui all’articolo 3 del decreto

legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.

157, è sospesa fino al 31 dicembre 2020”

VIII. IMU SUGLI IMMOBILI ISCRITTI IN CATASTO NELLE CATEGORIE D3 E D8

Si chiede l’adozione della seguente norma:

  1. Per gli immobili iscritti in catasto nelle categorie D/3 e D/8 non sono dovuti i pagamenti da

effettuare alle scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre 2020 a titolo di: a) imposta municipale

propria (IMU) di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e successive

modifiche ed integrazioni; b) imposta municipale immobiliare (IMI) di cui alla legge della

provincia autonoma di Bolzano 23 aprile 2014, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni; c)

imposta immobiliare semplice (IMIS) di cui alla legge della provincia autonoma di Trento 30

dicembre 2014, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni.

  1. I pagamenti di cui al comma 1 sono dovuti nella misura del 30% del valore normale per le

scadenze 16 giugno e del 16 dicembre 2021 e del 60% del valore normale per le scadenze del

16 giugno e del 16 dicembre 2022.

  1. Nel caso in cui il soggetto obbligato al pagamento dell’imposta di cui al comma 1 non sia il

medesimo soggetto che gestisce l’impresa, l’agevolazione è subordinata alla rinegoziazione del

contratto di locazione o del contratto di affitto d’azienda o altro contratto similare, al fine di

assicurare una corrispondente riduzione del canone o del corrispettivo dovuto dal soggetto che

gestisce l’impresa.

  1. INIBITORIA SFRATTO PER MOROSITA’ PER IMMOBILI CATEGORIA D3 E D8

E’ necessario stabilire la sospensione dell’intimazione di sfratto per morosità da parte del

locatore al conduttore di immobili categoria D3 e D8, in caso di mancato pagamento del canone

di affitto alle scadenze durante il periodo dell’emergenza epidemiologica, nonché la

sospensione dell’ingiunzione di pagamento per i canoni scaduti.

Si chiede l’adozione della seguente norma:

L’efficacia della disposizione di cui all’articolo 658 del R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 e

successive modificazioni, per la categoria dei locali di intrattenimento, spettacolo e ballo, è

sospesa dall’entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 2020.

  1. SOSPENSIONE DELLE ESECUZIONI IMMOBILIARI

Si propone l’adozione della seguente norma:

All’articolo 103, comma 6, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e successive modificazioni,

sostituire le parole “ 1 settembre 2020” con le seguenti “31 dicembre 2020”.

XI . SALDO DEI PAGAMENTI ARRETRATI DOVUTI DALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

E DAGLI ENTI PUBBLICI

In un momento in cui le imprese dello spettacolo e dell’intrattenimento non hanno un flusso

regolare di denaro e non sono nella possibilità di anticipare o sostenere economicamente ritardi

nella riscossione dei propri crediti, è fondamentale che i pagamenti arretrati dovuti da enti

pubblici, amministrazioni locali e territoriali, nonché amministrazioni dello Stato vengano

corrisposti il prima possibile. Tali debiti insoluti, infatti, gravano da mesi sui bilanci e sulle attività

finanziarie di operatori culturali e organizzatori di eventi musicali, di spettacolo e di

intrattenimento. Il ritardo ha ad oggetto sia le liquidazioni sia le valutazioni di rendicontazioni su

progetti locali, regionali, nazionali ed europei. E’ necessario, dunque, accelerare le procedure di

valutazione e provvedere alla liquidazione di tutti i pagamenti del 2019 e 2020 già confermati.

XII. PREVISIONE DI UN CREDITO DI IMPOSTA PER I LOCALI E BOTTEGHE

Ai soggetti esercenti attività d’impresa, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti

dall’emergenza da “Coronavirus”, viene riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 60%

dell’ammontare del canone di locazione, per tutta la durata di sospensione per legge

dell’attività, nel caso di immobili rientranti nella categoria catastale C/1, D3 e D8.

Nella predetta categoria catastale vi rientrano i bar, i ristoranti le trattorie ecc. cioè tutte le

attività dotate di autorizzazione o SCIA per la somministrazione. In questa categoria

commerciale vi rientrano, a pieno titolo, anche le discoteche le quali sono tutte dotate

dell’autorizzazione per la somministrazione ma, diversamente da tutte le altre attività prima

citate, non possono accedere al credito di imposta in quanto i loro immobili sono accatastati

nelle categorie D3 o D8. In molti casi infatti le discoteche hanno intrapreso l’attività in edifici a

destinazione produttiva industriale/artigianale, ormai in disuso, adattati per le esigenze

specifiche e per questo accatastati nella categoria D8 ovvero negli altri casi accatastando gli

immobili nella categoria D3 per analogia con le sale per concerti, spettacoli e simili, previsti in

tale categoria. Al fine di sopperire alla carenza di liquidità delle imprese si chiede, inoltre, di

prevedere tale credito di imposta a favore del locatore in modo che le stesse possano avere un

risparmio immediato mentre invece il locatore lo potrà far valere a suo tempo in compensazione.

L’estensione ai mesi di aprile e maggio è richiesta in relazione alla prevedibile durata di

chiusura per le discoteche che si preannuncia non breve.

Si propone pertanto l’adozione della seguente norma:

All’art. 65 del DL n 18 del 17 marzo 2020 sono apportate le seguenti modifiche:

Art. 65 (Credito d’imposta per botteghe e negozi.)

al comma 1 dopo le parole “mese di marzo 2020” aggiungere “aprile e maggio” e dopo le parole

“ categoria catastale C1” aggiungere “D3, D8”.

Al comma 1, dopo il punto, aggiungere “Tale credito d’imposta è riconosciuto al locatore in caso

di abbattimento di pari importo percentuale del canone di locazione praticato al conduttore”.

XIII. PREVISIONE DI UN CREDITO DI IMPOSTA PER I PREMI ASSICURATIVI

La polizza multirischi comprende: furto, incendio, assicurazione macchinari elettronici e

responsabilità civile verso terzi e ha un costo non indifferente.

E’ del tutto evidente che a locali chiusi vengono meno molte delle cause che danno luogo a

possibili eventi dannosi come quelli verso terzi, visto che non vi sono avventori, o agli immobili a

causa di incendi in quanto gli impianti elettrici sono spenti e i macchinari elettronici non sono in

funzione. In questo periodo di lockdown vengono meno pertanto i motivi che hanno dato causa

alla stipula della polizza assicurativa i quali hanno un valore determinante nell’economia del

negozio in quanto diventa irrealizzabile la finalità essenziale in cui consiste la causa concreta

del contratto. A fronte di questa mancata contro-prestazione è comunque richiesta la

prestazione di chi ha sottoscritto la polizza e per questo si chiede un intervento di sostegno.

Si chiede pertanto l’adozione della seguente norma:

Dopo l’art. 65 del DL n 18 del 17 marzo 2020 è aggiunto l’art. 65/bis

Art 65/bis (credito di imposta per premi assicurativi )

1.Ai soggetti esercenti attività d’impresa, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti

dall’emergenza da “Coronavirus”, viene riconosciuto un credito d’imposta, per tutta la durata di

sospensione per legge dell’attività, nella misura del 60% dell’ammontare della polizza

assicurativa multirischi stipulata per immobili rientranti nelle categorie catastali C/1 (negozi e

botteghe) D3 e D8 ( discoteche).

  1. Il credito d’imposta non si applica alle attività’ di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ed e’ utilizzabile, esclusivamente, in

compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

  1. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

**************

Alle predette misure, finalizzate a tamponare le ripercussioni economiche dell’emergenza in

atto, vanno affiancati degli interventi collegati all’agevolazione e al sostegno di tutta la filiera

musicale nella fase di riapertura.

  1. ABOLIZIONE DEL LIMITE ORARIO DELLE ORE 03.00 PER LA SOMMINISTRAZIONE DI

BEVANDE ALCOLICHE

In vista della riapertura, il limite orario imposto alla somministrazione di bevande alcoliche incide

negativamente sull’economia delle attività coinvolte, contribuendo a creare una distorsione

dell’intero sistema senza che sia raggiunto lo scopo per il quale era stato inteso.

Si propone pertanto l’adozione della seguente norma:

La modifica apportata dalla Legge 120/2010 all’articolo 6 della Legge 160/2007 è abrogata.

II.PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE E REGISTRO PUBBLICO DELLE OPERE E DEI

MATERIALI PROTETTI

E’ necessario un investimento per la costruzione di una piattaforma digitale nazionale di

distribuzione opere e contenuti musicali, live, ascolto e dj-set dedicata al made in Italy. In

momento in cui l’offerta si è riversata sulle piattaforme on-line, ed è quest’ultima l’unica modalità

possibile di comunicazione con il pubblico, è necessario sfruttare le potenzialità di internet per

supportare la proposta creativa in modo sostenibile.

Inoltre, al fine di promuovere un efficiente mercato digitale delle opere è necessaria e

essenziale la costituzione e la tenuta di un registro pubblico da parte di un organo super partes

delle opere e dei materiali protetti (contenente tutte le informazioni sul regime dei diritti rilevanti),

aperto, condivisibile e interoperabile (realizzato sfruttando le potenzialità delle tecnologie digitali

e dei registri distribuiti e degli standard più evoluti), e ciò al fine di agevolare il rilascio delle

licenze per le utilizzazioni delle opere e dei materiali protetti e la riscossione dei relativi

compensi per gli aventi diritto.

III. BUONO A FONDO PERDUTO PER LE IMPRESE DELLO SPETTACOLO E

DELL’INTRATTENIMENTO

Come già rilevato in precedenza, è fondamentale per l’intero settore dello spettacolo ed

intrattenimento che le imprese (come sopra definite) siano supportate con provvedimenti atti a

bilanciare il danno subito a causa dell’emergenza, che per la fine dell’anno potrebbe superare

quota 600 milioni. Sarebbe auspicabile, dunque, un intervento economico volto a erogare ai

predetti soggetti un bonus a fondo perduto al fine di bilanciare le perdite subite, che allo stato

sembrano del tutto irrecuperabili. Oltre agli aiuti basati sul credito e sulla corresponsione di

prestiti e mutui, infatti, è fondamentale che le imprese dispongano di liquidità da poter

reinvestire nel settore per avviare un circolo positivo finalizzato alla ripresa. Cruciale è anche

che la definizione dei criteri di attribuzione sia comune e condivisa su larga scala. A tal fine si

propone la creazione di un tavolo di lavoro che coinvolga le realtà più piccole per

l’individuazione dei predetti criteri.

  1. AMPLIAMENTO ED ESTENSIONE DEL FONDO EMERGENZE SPETTACOLO, CINEMA

E AL SETTORE DELL’INTRATTENIMENTO

Ampliare il fondo straordinario previsto all’articolo 89 del Decreto Cura Italia anche a sostegno

di tutte le figure che operano nell’intrattenimento. Come già rilevato nella nostra ultima

comunicazione del 28 marzo u.s., infatti, la definizione di spettacolo (utilizzata nella norma,

ossia nell’All. A, n. 1, di cui si è già chiesta l’abolizione), allo stato, non coincide in base al

dettato normativo con quella di intrattenimento. Infatti, a norma di quest’ultima nell’ambito

musicale, la definizione di spettacolo riguarda le esibizioni dal vivo, mentre quella di

intrattenimento comprende tutte le altre esecuzioni musicali di qualsiasi genere, anche con

pubblico danzante in discoteca. Sebbene il concetto di musica dal vivo applicato alla musica

elettronica sia piuttosto controverso e in evoluzione costante, allo stato attuale il termine

“spettacolo” non viene considerato applicabile anche alle esibizioni dei DJ e a tutta la filiera a

collegata (organizzatori di eventi, manager, bookers, discoteche ecc.) che risulterebbe, dunque,

esclusa dai benefici del predetto Fondo. Dal punto di vista sostanziale i due comparti sono

l’essenza dello stesso settore culturale e pertanto tale distinzione è ingiustificata e del tutto

anacronistica, nonché penalizzante per il comparto dell’intrattenimento.

Si fa notare che l’ultimo stanziamento con il quale il MIBACT ha annunciato lo stanziamento di

20 milioni di euro a sostegno delle arti performative che non hanno ricevuto contributi

provenienti dal FUS nel 2019, prevede ancora un limite all’accesso che esclude le fasce più

deboli, ossia quelle degli artisti performativi che non riescono ad aver svolto tra il 1 gennaio

2019 e il 29 febbraio 2020 un minimo di 15 rappresentazioni e aver versato contributi

previdenziali per almeno 45 giornate lavorative, escludendo quindi le tantissime piccole realtà

che operano nel settore dello spettacolo e dell’intrattenimento.

Si chiede, pertanto, l’estensione del fondo straordinario a 200 milioni, da suddividere

equamente anche a favore di tutti i soggetti e le imprese che danno vita a manifestazioni

musicali nazionali, gratuite e non, che danno principalmente spazio ai giovani artisti e autori

indipendenti ed emergenti del nostro paese, abbassando i criteri di ingresso .

  1. ESTENSIONE DEL FUS AL SETTORE DELL’INTRATTENIMENTO

Alla luce di quanto sopra non basta allargare le maglie dell’accesso al FUS ma è necessario

prevedere che all’interno di esso sia devoluta una parte anche al settore dell’intrattenimento, al

fine di coprire tutta la filiera che produce cultura nel settore musicale. All’interno del termine di

intrattenimento, infatti, rientrano diverse tipologie di espressione creativa, tra le quali una

grande fetta, se non la totalità di essa, è rappresentata da produzioni giovanili e all’avanguardia

che consentono l’esportazione del prodotto italiano all’estero. E’ noto come sempre più spesso

la musica elettronica dialoghi con la videoart rappresentando un elemento fondamentale dello

sviluppo creativo contemporaneo.

  1. FONDI A REGIONI E COMUNI PER FINANZIARE LE ATTIVITA’ SUL TERRITORIO

E’ necessario dotare di fondi dedicati alle piccole e microimprese del settore musicale anche le

Regioni e i Comuni per finanziare direttamente le attività più importanti e significative del

territorio, sempre secondo i criteri di notorietà nazionale o di star-up, numero di eventi a biglietto

o gratuiti, storicità dell’evento, tasso di valorizzazione giovani artisti emergenti e indipendenti.

VII. RINNOVAZIONE DELLA INDENNITA’ LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

Si richiede che l’indennità prevista dall’art. 38 del Decreto Cura Italia sia rinnovata a favore dei

lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, anche con meno di 30 contributi

giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui derivi un reddito non superiore a

50.000 euro, e non titolari di pensione.

VIII. ESTENSIONE DELLA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA PER I LAVORATORI

DELLO SPETTACOLO E DELL’INTRATTENIMENTO

Si chiede l’accesso alla cassa integrazione in deroga per i lavoratori intermittenti operanti nel

settore dello spettacolo e dell’intrattenimento al fine di ampliare tale possibilità non solo ai

lavoratori subordinati “a chiamata” ma anche ai soci di cooperativa operanti con il contratto di

“socio lavoratore autonomo dello spettacolo”.

  1. REDDITO DI EMERGENZA ESTESO ANCHE ALLE FIGURE PRECARIE DEL SETTORE

DELLO SPETTACOLO E DELL’INTRATTENIMENTO

E’ fondamentale che in questa fase di emergenza non venga lasciato indietro nessuno. Il

settore dello spettacolo e dell’intrattenimento è peculiare sia dal punto di vista delle professioni

coinvolte, sia per le modalità e caratteristiche di erogazione delle prestazioni lavorative. Per tali

motivi, è un’area che sfugge agli strumenti tradizionali che, molto spesso non si rivelano idonei

e funzionali al raggiungimento degli obiettivi. Per tali motivazioni è necessario intervenire con

l’istituzione del reddito di emergenza per aggiungere anche quei soggetti che non hanno le

caratteristiche per rientrare in nessuna delle iniziative di sostegno economico già poste in

essere e di quelle sopra proposte.

  1. AUDIZIONE DA PARTE DELLA TASK FORCE COLAO FASE 2 E COSTITUZIONE DI UNA

TAVOLO DI LAVORO CON TUTTI I RAPPRESENTANTI DELLA FILIERA DELLO

SPETTACOLO E DELL’INTRATTENIMENTO MUSICALE

E’ fondamentale che tutte le scelte politiche riguardanti la fase 2 per il settore dello spettacolo e

dell’intrattenimento siano condivise da tutti i rappresentanti della filiera e, dunque, concertate

con i soggetti che giornalmente si relazionano con i lavoratori dello spettacolo e

dell’intrattenimento.

Si richiede, dunque, la costituzione di un tavolo di lavoro dinanzi alla Task Force Colao Fase 2

(presieduta dal Dott. Vittorio Cola) al quale siedano tutte le realtà rappresentative delle

categorie qui rappresentate, per individuare criteri e modalità di ripartizione dei fondi e dei

contributi economici. Lo stato di emergenza ha posto in evidenza la necessità di una

riorganizzazione dell’intero settore in questione, sottolineando carenze e lacune

dell’impostazione vigente. D’altro canto, la peculiare situazione in essere ha ulteriormente

aggravato le fragilità di un settore già in crisi.

E’ necessario dunque un ripensamento delle norme che regolano il settore condiviso su larga

scala. Il predetto gruppo di lavoro, dunque, oltre ad affrontare le misure contingenti, potrebbe

essere un elemento fondamentale per la formulazione di nuove proposte idonee ad

accompagnare La rinascita del settore.

Firmano

A-DJ, AID, ASSODEEJAY

SILB-FIPE

AUDIOCOOP AIA RETE DEI FESTIVAL

LETTERA APERTA AL PREMIER CONTE E AL GOVERNO PER L’ADOZIONE DI MISURE DI SOSTEGNO PER IL SETTORE DEI LAVORATORI E DELLE IMPRESE DELLO SPETTACOLO E DELL’INTRATTENIMENTO MUSICALE was last modified: aprile 27th, 2020 by Giordano SanGiorgi
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