Le Associazioni scriventi operano da fianco dei DJ con l’intento di migliorare il funzionamento e le dinamiche del settore.
L’obiettivo primario dell’Associazione è quello di garantire la legalità nello svolgimento della professione DJ ed il supporto alla categoria al fine di agevolarne l’attività.
Per poter raggiungere tali finalità l’Associazione ha da sempre mantenuto una visione generale dell’intero settore, favorendo il necessario bilanciamento di tutti gli interessi coinvolti.
Come noto, l’emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, ha messo a dura prova il Paese, oltre che dal punto di vista sanitario, anche dal punto di vista socio-economico.
Il settore dello spettacolo e dell’intrattenimento è stato uno dei primi ad essere colpito dalle gravi ripercussioni del lockdown che si è reso necessario per contrastare la pandemia.
Per combattere gli effetti negativi causati dall’emergenza in corso è stato emanato il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (il cosiddetto “Cura Italia”) al fine di garantire supporto ai diversi soggetti colpiti.
La norma prevede un serie di misure che riguardano anche il mondo dello spettacolo e dell’intrattenimento e che dunque incidono in modo rilevante sui DJ.
Al tal riguardo, l’analisi del Decreto alla luce delle esigenze delle categorie coinvolte, ha fatto emergere una serie di criticità. L’Associazione ha rilevato delle problematiche in relazione all’esclusione di alcune fasce dalle predette misure ed ai profili dubbi di queste ultime, con la speranza di poter estendere e migliorare la strategia di supporto e tutela soprattutto in ragione di una pronta ripresa dell’intera filiera.
L’articolo 38 del predetto Decreto Legge prevede un’indennità per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello Spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019. La previsione, così formulata, esclude i giovani DJ e Artisti che non sono in grado di soddisfare tali requisiti. E’ noto, infatti, che coloro che sono all’inizio della propria carriera e che per tale ragione non sono nella condizione di raggiungere il minimo contributivo richiesto, sono proprio coloro che in realtà hanno bisogno di un supporto maggiore. D’altronde i DJ che saranno i professionisti di domani rappresentano la fascia più fragile ma anche più intraprendente della categoria, una realtà che va salvaguardata per non rischiare un brusco arresto del ricambio generazionale nel prossimo futuro.
L’articolo 38 sembra escludere completamente tali soggetti che, paradossalmente, proprio in ragione della loro precarietà dovrebbero avere maggiori tutele.
Stesso discorso può farsi per tutti i lavoratori dello spettacolo, la cui definizione a fini previdenziali è piuttosto ampia e riguarda tutte le professioni del settore, non solo quelle artistiche. La norma, in tal modo, esclude i più giovani, che di fatto saranno coloro che dovranno contribuire ad alimentare la filiera quando l’emergenza sarà superata, per poi garantirne il funzionamento in futuro.
L’articolo 89 istituisce un “Fondo Emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo”, le cui modalità’ di ripartizione e assegnazione saranno determinate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto stesso.
Si segnala che la definizione di spettacolo non coincide con quella di intrattenimento. Infatti, nell’ambito musicale, la prima riguarda le esibizioni dal vivo, mentre la seconda comprende tutte le altre esecuzioni musicali di qualsiasi genere, anche con pubblico danzante in discoteca. Sebbene il concetto di musica dal vivo applicato alla musica elettronica sia piuttosto controverso e in evoluzione costante, allo stato attuale il termine “spettacolo” non può essere applicato anche alle esibizioni dei DJ, i quali sarebbero, dunque, esclusi dai benefici del Fondo istituito dal Decreto. Ugualmente, l’esclusione si estenderebbe anche a tutte le professionalità collegate (producer, manager, booker, ecc) contando al suo interno una fetta piuttosto ampia del settore.
Diverso è il caso in cui il legislatore abbia inteso il termine “spettacolo” non in contrapposizione all’“intrattenimento”, ma in senso più generale e dunque per ricomprendere tutte le attività collegate alla filiera musicale. In tal caso un’interpretazione del genere andrebbe quanto meno specificata e precisata in vista della grande fetta di soggetti che sarebbero esclusi qualora così non fosse.
L’articolo 90, si occupa dei proventi derivanti dalla riproduzione privata di videogrammi e fotogrammi (cosiddetta copia privata) e nello specifico dalla quota prevista dall’art. 71 octies, comma 3 bis della LDA. Tale disposizione stabilisce che il 10 per cento dei compensi incassati per copia privata, spettanti ex art. 71 septies ad autori, produttori di fonogrammi e videogrammi, produttori originari di opere audiovisive, artisti interpreti ed esecutori, nonché loro aventi causa, è destinato sulla base di apposito atto di indirizzo annuale del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, ad attività di promozione culturale nazionale e internazionale, al fine di favorire la creatività dei giovani autori.
L’articolo 90 del Decreto fa riferimento alla predetta quota del 10 per cento destinandola al sostegno degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori, e dei lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d’autore in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva di cui all’articolo 180 LDA.
In primo luogo, dunque, ci si chiede come mai siano stati considerati destinatari del sostegno economico i lavoratori autonomi come definiti dall’articolo e non i beneficiari per legge dei compensi derivanti da copia privata. Nella formulazione della norma, infatti, sono stati esclusi i produttori e, sebbene la categoria dei predetti lavoratori autonomi sia certamente degna di misure di supporto, ci si chiede se questo non fosse realizzabile con altri strumenti o comunque non a discapito di una categoria a cui la legge stessa assegna la titolarità su tali compensi.
Da ultimo, in un momento in cui le risorse economiche sono necessarie per la sopravvivenza stessa dell’intero settore, ci si chiede se non sia possibile reperire le stesse anche attraverso strumenti diversi. A tal proposito, sarebbe auspicabile avere notizie circa il residuo attivo risultante dalla procedura di liquidazione dell’IMAIE, che potrebbe giocare un ruolo fondamentale in tal senso.
Le riflessioni sin qui riportate, si aggiungono alle tante iniziative che stanno coinvolgendo in tutta Europa gli stakeholders del settore.
La musica, infatti, rappresenta una parte fondamentale del patrimonio culturale ed è un elemento imprescindibile della formazione della persona.
La tutela dei soggetti che operano in tale realtà diventa quindi un’attività necessaria alla luce degli stessi principi costituzionali ed ancor più fondamentale in un momento storico in cui l’isolamento ci ha messo di fronte alla prova evidente che l’arte è uno strumento di evasione potentissimo a cui nessuno può e deve rinunciare.
Anche in Italia è partita un’importante mobilitazione in tal senso e A-DJ ha deciso di aderire alla petizione sostenuta dagli Stati Generali della Musica Indipendente ed Emergente, a favore della filiera creativa musicale della piccola impresa indipendente ed emergente: http://meiweb.it/2020/03/16/la-musica-e-al-collasso-petizione-su-change-stati-generali-della-musica-emergente-appello-al-governo-si-chiedono-interventi-immediati-diretti-urgenti-e-concreti-ecco-le-8-proposte-2/.
Avv. Deborah De Angelis
Dott.ssa Laura Sinigaglia